Sentenza n. 4922/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Gragnano prot. 11333 del 21.3.2025 recante diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica prot. 61/2020 per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia a servizio della rete Wind Tre da ubicare su di un fondo situato alla via S.S. per Agerola; - di tutti gli atti ad essa presupposti connessi e/o conseguenziali ivi incluso, il parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prot. 6121 del 17.3.2025; per quanto possa occorrere, delle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana, con particolare riferimento all’art.26 “Tipologie, materiali e tecniche costruttive,” ove interpretato in senso preclusivo alla realizzazione degli impianti di telecomunicazione; nonché, ove possa occorrere del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, art. 33 e 36 NTA;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, unitamente al parere paesaggistico negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il nuovo diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune in riedizione del potere, dopo una precedente sentenza che aveva annullato un primo diniego per erroneo richiamo alla disciplina edilizia delle nuove costruzioni e per difetto di motivazione, nonché dopo una pronuncia di ottemperanza. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. 259/2003, dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 26 del PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana, sostenendo che gli impianti di telecomunicazione, assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, sarebbero compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non potrebbero essere esclusi sulla base dei limiti edificatori del PUT; difetto di motivazione, poiché il diniego avrebbe espresso un generico pregiudizio paesaggistico senza indicare le specifiche ragioni dell'incompatibilità dell'opera; difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, per non avere l'amministrazione indicato soluzioni alternative o modifiche progettuali idonee a rendere compatibile l'impianto; illegittimità derivata e, in via subordinata, illegittimità del PUT ove interpretato come divieto assoluto di installazione degli impianti di telefonia; violazione del PSAI, incompetenza, travisamento e difetto di motivazione e istruttoria, per la mancata acquisizione del parere dell'Autorità di bacino nonostante la localizzazione dell'intervento in area caratterizzata da pericolosità e rischio frana molto elevati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego non fosse fondato su un divieto urbanistico assoluto derivante dal PUT, ma su una valutazione concreta della compatibilità paesaggistica e idrogeologica dell'intervento. L'assimilazione degli impianti di telefonia alle opere di urbanizzazione primaria consente la compatibilità con le destinazioni urbanistiche, ma non li esonera dal rispetto dei vincoli paesaggistici e dalle valutazioni previste dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004. Il parere della Soprintendenza e il provvedimento comunale hanno indicato elementi concreti: altezza di 22 metri, rilevanti dimensioni della base in calcestruzzo, visibilità anche a notevole distanza, alterazione delle visuali e inserimento dissonante in un contesto paesaggistico e naturalistico di particolare pregio. Il giudice ha escluso che la motivazione fosse meramente stereotipata o limitata alla semplice visibilità dell'impianto. Ha inoltre ritenuto non necessario che l'amministrazione individuasse preventivamente una soluzione progettuale alternativa, gravando sull'istante l'eventuale modifica del progetto per renderlo compatibile con i valori paesaggistici. Quanto al profilo idrogeologico, il diniego ha valorizzato la concreta localizzazione dell'opera in area P4/R4, interessata da frane recenti e da sgomberi di abitazioni; tale motivazione era autonomamente sufficiente a giustificare il diniego, anche a prescindere dalla previa acquisizione del parere dell'Autorità di bacino. Sono state escluse anche la carenza di copertura e la lesione della concorrenza, non essendo state provate e risultando presenti impianti dell'operatore in zone limitrofe. La società è stata condannata alle spese in favore del Comune e della Soprintendenza, liquidate complessivamente in euro 3.000,00, mentre le spese nei confronti delle altre parti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.
L'assimilazione comporta la compatibilità degli impianti con qualsiasi destinazione urbanistica, ma non li sottrae ai vincoli paesaggistici e alle relative valutazioni di compatibilità.
art. 86, comma 4, d.lgs. 259/2003
Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
La disciplina delle infrastrutture di telecomunicazione non deroga alla tutela paesaggistica e culturale.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Impone la valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in area vincolata; tale valutazione può concludersi negativamente sulla base dell'impatto concreto dell'opera sul contesto tutelato.
art. 26 PUT dell'Area Sorrentino Amalfitana
Il diniego non è stato ritenuto fondato su un'applicazione preclusiva della disposizione, bensì su una valutazione concreta dell'impatto paesaggistico dell'impianto.
art. 7 NTA del PSAI
Per interventi di interesse pubblico in aree a rischio R4 è previsto uno specifico studio di compatibilità e il coinvolgimento dell'autorità competente; tuttavia, nel caso concreto, il diniego era comunque sostenuto dalla valutazione comunale di un pericolo attuale e concreto per la pubblica e privata incolumità.
art. 12 NTA del PSAI
Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi esclusivamente ... la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali.
La previsione non è stata ritenuta idonea a superare la concreta valutazione del rischio franoso e della sicurezza dell'area.
Massime di principio
- L'assimilazione degli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria determina la loro compatibilità con le destinazioni urbanistiche, ma non comporta la deroga ai vincoli paesaggistici né esclude il necessario giudizio di compatibilità ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004.
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica per una stazione radio base è legittimamente motivato quando individua, in relazione alle caratteristiche concrete dell'opera e del contesto tutelato, elementi quali altezza, dimensioni, materiali, visibilità, alterazione delle visuali e dissonanza rispetto ai valori paesaggistici; non è sufficiente, invece, un generico richiamo alla sola visibilità dell'impianto.
- L'amministrazione non è tenuta a indicare preventivamente uno specifico progetto alternativo idoneo a rendere compatibile l'intervento con il vincolo paesaggistico; spetta al richiedente valutare e proporre eventuali modifiche progettuali, quando il diniego individui concretamente le caratteristiche dell'opera incompatibili con il contesto.
- Un diniego plurimotivato può essere legittimamente fondato anche su autonome ragioni di rischio idrogeologico e di tutela della pubblica e privata incolumità, purché il pericolo sia valutato in concreto sulla base della localizzazione dell'opera, della classificazione dell'area e di eventi franosi effettivamente verificatisi.
- La mancata acquisizione del parere dell'autorità di bacino non determina necessariamente l'annullamento del diniego quando l'amministrazione abbia comunque accertato autonomamente, con motivazione concreta, la sussistenza di un rischio incompatibile con l'intervento e tale ragione sia autonomamente idonea a sorreggere la decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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