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Sentenza

Sentenza del 21/02/2023 n. 5433 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento TARI relativa al 2016 per uno stabilimento industriale. La ricorrente deduceva che nell'area industriale non era mai stata istituita né attivata la raccolta dei rifiuti (in particolare dei rifiuti speciali e degli assimilati) e perciò chiedeva l'esenzione o, alternativamente, una riduzione della TARI. Il ricorso in cassazione censurava (1) la ritenuta applicabilità della normativa regolamentare che prevede il pagamento anche in caso di mancata fruizione concreta del servizio e (2) la conclusione del giudice di merito secondo cui il servizio di gestione dei rifiuti si presume attivato sull'intero territorio comunale e non può essere escluso dalla mera autodiscarica/smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando in sintesi: (i) le riduzioni previste dalla legge (TARI 20% o 40%) sono 'riduzioni tecniche' applicabili solo quando il servizio sia stato regolarmente istituito e attivato ma non svolto o svolto in modo carente in determinate aree; non sono applicabili alle ipotesi di mancata istituzione/attivazione del servizio; (ii) per i rifiuti speciali non assimilabili la gestione compete in via esclusiva al contribuente salvo che esista una convenzione con l'ente locale (convenzione non provata dalla ricorrente); (iii) l'onere di provare l'esistenza dei presupposti che giustificano esenzione o maggiori riduzioni (ad es. la mancata attivazione/istituzione del servizio nell'area industriale) grava sul contribuente, anche quando si tratti di fatti negativi (che possono essere provati tramite fatti positivi contrari o presunzioni); (iv) la prova offerta dalla ricorrente (perizia) non è stata ritenuta sufficiente a invertire l'onere probatorio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui non ha riconosciuto l'esenzione totale e ha condannato la ricorrente alle spese processuali in favore del Comune.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, commi 649, 656, 657

    comma 656 e 657 citati; comma 649 quarto periodo richiamato

    Le riduzioni percentuali della TARI (20% e 40%) sono riduzioni tecniche che si applicano soltanto quando il servizio è stato istituito e attivato ma non è stato svolto o è stato svolto in modo difettoso in determinate zone; non sono applicabili in caso di mancata istituzione/attivazione del servizio. Il comma 649 quarto periodo stabilisce che la raccolta degli speciali assimilabili/assimilati compete al comune salvo convenzione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU/TARI), artt. 58, 59, 62

    art. 59, comma 4 richiamato nei confronti dell'interpretazione dei commi 656-657 della legge 147/2013

    Analoghe previsioni sul criterio secondo cui la riduzione si applica se il servizio è istituito e attivato ma non svolto in una zona; conferma che l'assenza di raccolta in una zona può giustificare una riduzione graduata ma non l'esenzione automatica se il servizio non è stato istituito.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 113, 115, 116 e 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati in relazione ai motivi di cassazione con cui si denunciava vizio nella valutazione di fatto e nella distribuzione dell'onere probatorio operata dalla Commissione tributaria regionale.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma di ragione di impugnazione per vizio di motivazione e falsa applicazione delle norme di diritto dedotte nel ricorso per cassazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: grava su chi fa valere un diritto l'onere di provarne i fatti costitutivi; la Corte conferma che anche i fatti negativi (mancata istituzione/attivazione del servizio) devono essere provati dal contribuente.

  • Regolamento comunale IUC, art. 26, commi 1-3

    art. 26 commi 1-3 richiamati

    Riproduce e applica il dettato legislativo: prevede la misura del 40% per utenze ubicare fuori dal perimetro di raccolta e 20% in caso di mancato svolgimento o grave violazione; anche qui l'applicazione richiede che il servizio sia stato istituito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo per la ricorrente del versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • Onere della prova: chi chiede esenzione o riduzione della TARI per mancata istituzione/attivazione o mancato svolgimento del servizio deve provare i fatti costitutivi (anche se negativi) attraverso fatti positivi o presunzioni adeguate.
  • Applicabilità delle riduzioni 20% e 40%: tali percentuali sono riduzioni 'tecniche' applicabili solo se il servizio è stato istituito e attivato ma non è stato concretamente svolto o è stato svolto in grave violazione; non costituiscono rimedi per la mancata istituzione del servizio.
  • Zone non servite: la riduzione del 40% è prevista per aree di significativa estensione dove, pur essendo il servizio istituito, non è svolto; la qualificazione della 'zona' e la misura della riduzione (anche graduata in base alla distanza dal punto di raccolta) devono essere provate dal contribuente se chiede un'ulteriore riduzione rispetto alla misura-legge.
  • Rifiuti speciali vs. urbani: la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili compete di norma al produttore (contribuente) salvo che esista una convenzione o disciplina che attribuisca la competenza al comune; pertanto l'assenza di raccolta dei rifiuti speciali in un'area non implica automaticamente l'esenzione dalla TARI, salvo prova contraria e, se previsto, convenzione.
  • Prove ammissibili per fatti negativi: prova diretta dell'assenza del servizio può risultare difficile; è opportuno produrre atti positivi contrapposti (es. delibere, regolamenti, comunicazioni ufficiali, verbali di accesso, accertamenti dell'ASL, documentazione di raccolta privata, fotografie, corrispondenze con il comune) o presunzioni forti che consentano di desumere la mancata istituzione/attivazione.
  • Valore delle dichiarazioni unilaterali: documenti di parte pubblica senza valore certificatorio (sempreverificare la natura e la fonte del documento) possono essere insufficienti a sovvertire un accertamento di fatto contrario operato dal contribuente; viceversa, il contribuente deve apportare elementi probatori solidi.

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