Cassazione Penale, Sentenza n. 50082/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GUP che aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 125, 274, 275 c.p.p. per presunta carenza motivazionale sul mantenimento delle esigenze cautelari e sulla ritenuta inadeguatezza dell'obbligo di dimora, sostenendo che non vi sono elementi attuali di pericolosità (cessazione dei rapporti con i coimputati dal 2018, stato di incensuratezza, confisca di quote societarie e incarichi che ridurrebbero il rischio di reiterazione). Con secondo motivo si è censurata la prescrizione aggiuntiva di quotidiana informazione alla P.G. sugli orari e luoghi di reperibilità (presunta violazione degli artt. 283, comma 3, 274 e 275 c.p.p. e dei principi di proporzionalità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che il Tribunale distrettuale e il GUP avessero già considerato e valutato i fattori richiamati dalla difesa (decorso del tempo, durata del regime custodiale, incensuratezza) e che la condanna, seppur non definitiva, non esclude automaticamente le esigenze cautelari. La Corte ha spiegato che l'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274 c.p.p. richiede una valutazione prognostica basata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale, non la previsione di specifiche occasioni di recidiva; tali elementi sono stati ritenuti presenti nel caso (piano criminoso ampio e articolato, contesto favorevole). Quanto alla seconda censura, la Corte ha ritenuto il motivo precluso perché non devoluto con l'atto di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Prevede la trattazione con contraddittorio cartolare; richiamato per descrivere la modalità di svolgimento dell'udienza di trattazione del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato nella censura difensiva con riguardo alla motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia stata adeguata rispetto agli elementi concreti del caso.
Codice di procedura penale, art. 274
Regola la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; la Corte ha chiarito che l'"attualità" del pericolo richiede una valutazione prognostica basata su fatti concreti e indicatori personologici e non la mera previsione di specifiche occasioni di reato.
Codice di procedura penale, art. 275
Disciplina la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse esente da criticità logiche e avesse adeguatamente considerato gli elementi difensivi.
Codice di procedura penale, art. 283, comma 3
Richiamato in relazione alle prescrizioni aggiuntive; la Corte ha però escluso il riesame di questo profilo essendo la questione non devoluta con l'appello.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c)
Stabilisce che il giudice che dispone la misura cautelare valuta il tempo trascorso dalla commissione del reato; la Corte ha ribadito che tale valutazione è richiesta al momento dell'imposizione della misura.
Codice di procedura penale, art. 299
Regola la revoca o la sostituzione della misura; la Corte ha precisato che per la revoca/sostituzione rileva il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura, non il tempo dalla commissione del reato.
Massime di principio
- La condanna definitiva o non definitiva dell'imputato non cancella automaticamente le esigenze cautelari: il giudice deve valutare se permangono elementi prognostici concreti che giustifichino la misura.
- Il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione rilevante ai fini cautelari non richiede la dimostrazione di occasioni specifiche e imminenti di recidiva, bensì una valutazione prognostica basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'agente e sul contesto socio-ambientale.
- Il decorso del tempo dalla commissione del reato va valutato dal giudice che impone la misura (art. 292 c.p.p.); per eventuali revoche o sostituzioni la valutazione si concentra invece sul tempo decorrente dall'applicazione o esecuzione della misura (art. 299 c.p.p.).
- Le censure non sollevate o non devolute tempestivamente nei gradi di giudizio sono precluse: il sindacato di legittimità non riesamina profili non adeguatamente dedotti nell'atto di impugnazione.
- Le prescrizioni aggiuntive imposte con una misura cautelare devono essere proporzionate e motivate, ma il sindacato di legittimità verifica la loro legittimità solo se il relativo motivo è stato effettivamente dedotto e portato all'esame del giudice di grado successivo.
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