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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36745/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revisione della sentenza di condanna di Pagani per i delitti di furto e calunnia; il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, contestando l'applicazione dell'art. 634 c.p.p. e lamentando che la Corte territoriale avrebbe svolto una valutazione analitica e di merito delle prove (testimonianze della teste Foglia e della Pascucci, e consulenza grafologica) invece di limitarsi a un accertamento preliminare di idoneità del novum a scalfire il giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente svolto, nella fase rescindente, una valutazione astratta ma non superficiale dell'idoneità delle nuove prove a ribaltare il giudicato. I giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni testimoniali e le congetture difensive non dimostravano come Pascucci potesse essere venuta in possesso dell'assegno e non erano sufficienti a smentire la versione di Airoldi; la consulenza grafologica è stata ritenuta non decisiva, specie perché l'imputato non era stato condannato per il reato di falso e la perizia ha valore essenzialmente indiziario. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 634 c.p.p.

    art. 634 codice di procedura penale

    Disciplina la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di revisione quando questa è formulata fuori dalle ipotesi previste o senza l'osservanza dei limiti procedurali; legittima una valutazione preliminare sull'idoneità astratta del "novum" a scalfire il giudicato

  • art. 631 c.p.p.

    art. 631 codice di procedura penale

    Stabilisce i limiti della revisione: gli elementi nuovi devono essere tali da dimostrare, ove accertati, che il condannato debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; condiziona l'ammissibilità della domanda alla capacità dimostrativa del novum

  • artt. 629 e 630 c.p.p.

    artt. 629 e 630 codice di procedura penale

    Indicano le ipotesi tassative in cui è possibile chiedere la revisione (art. 630 elenca i casi di novità rilevante); l'art. 634 rinvia a tali ipotesi per verificare l'ammissibilità

  • artt. 632, 633 e 641 c.p.p.

    artt. 632, 633 e 641 codice di procedura penale

    Prevedono modalità e prescrizioni procedurali per la proposizione e trattazione dell'istanza di revisione; la loro inosservanza può determinare inammissibilità

  • artt. 529, 530 e 531 c.p.p.

    artt. 529, 530 e 531 codice di procedura penale

    Norme che regolano gli effetti dell'accertamento nei successivi gradi: richiamate dall'art. 631 come criteri per stabilire che il novum, se accertato, dovrebbe condurre al proscioglimento secondo le fattispecie previste

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    art. 83, comma 12-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

    Norma processuale citata in relazione alla forma di presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale (contestuale alla procedura in Cassazione)

Massime di principio

  • La revisione è uno strumento straordinario e le nuove prove devono, nella fase preliminare (rescindente), apparire astrattamente idonee a determinare il proscioglimento secondo gli artt. 529-531 c.p.p.; non è richiesta una valutazione di merito completa, ma un giudizio prognostico non superficiale.
  • Il giudice della fase rescindente può e deve confrontare sommariamente le nuove emergenze probatorie con il compendio acquisito per accertare la persistenza o meno del giudicato; se il novum non dimostra, neppure astrattamente, la potenzialità di rovesciare la condanna, l'istanza va dichiarata inammissibile.
  • Le dichiarazioni testimoniali "nuove" devono essere concrete e logicamente connesse alla ricostruzione alternativa; mere congetture o assunzioni non sono sufficienti a fondare la revisione.
  • Le consulenze e perizie di parte (es. grafologiche) hanno usualmente valore indiziario e non sono decisorie da sole; la loro incidenza dipende dalla connessione con gli altri elementi e dalla rilevanza rispetto ai reati accertati (es. se l'imputato non è stato condannato per falso, l'esito di una perizia grafologica può risultare non decisivo).
  • Il rigetto dell'istanza di revisione comporta la condanna alle spese se il ricorso è infondato o manifestamente inammissibile; il ricorrente deve quindi proporre novità probatorie rilevanti e ben fondate.

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