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Legge

L.R. Piemonte 5/2016

"Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Piemonte attua il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, con misure su servizi, casa, salute, istruzione, lavoro, comunicazione e trasporti. Prevede rete e centro antidiscriminazioni, piano triennale, poteri del Difensore civico, un fondo per il sostegno alle azioni giudiziarie e obblighi di monitoraggio e relazione periodica. Non contiene limiti temporali di applicazione, salvo termini per regolamenti e prime relazioni.

Norme regionali piemontesi contro le discriminazioni e per la parità di trattamento

Norme regionali piemontesi contro le discriminazioni e per la parità di trattamento

La legge disciplina, nell’ambito delle competenze della Regione Piemonte, un sistema organico di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni, nonché di promozione della parità di trattamento. Il provvedimento coinvolge istituzioni regionali, enti locali, soggetti pubblici e privati, reti antidiscriminatorie e organismi di garanzia.

Principi generali e finalità

La Regione si impegna a dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, promuovendo l’uguaglianza sostanziale. Nell’attuazione delle misure deve considerare anche la possibile compresenza di più fattori discriminatori, con particolare attenzione alla discriminazione fondata sul sesso. La collaborazione con istituzioni di parità, enti locali, parti sociali e associazionismo è parte integrante della strategia regionale.

Definizioni rilevanti

La legge definisce la parità di trattamento come assenza di discriminazioni dirette o indirette fondate su numerosi fattori personali e sociali, tra cui nazionalità, sesso, origine etnica o sociale, lingua, religione, opinioni, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere. Sono inoltre definite:

  • la discriminazione, in qualunque forma diretta o indiretta che comprometta il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
  • la discriminazione diretta;
  • la discriminazione indiretta;
  • la molestia;
  • l’ordine di discriminazione.

Ambiti prioritari di intervento

La Regione interviene per garantire a ogni persona la parità di trattamento nell’accesso ai servizi e nei beni, e per realizzare azioni positive contro gli svantaggi derivanti da discriminazioni dirette o indirette. Gli ambiti prioritari sono:

  • salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
  • diritto alla casa;
  • istruzione e formazione professionale;
  • lavoro, imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;
  • attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali;
  • formazione e organizzazione del personale regionale;
  • comunicazione;
  • trasporti e mobilità. La Regione promuove anche la rimozione degli ostacoli all’accesso alle cariche elettive e correttivi per una democrazia paritaria.

Prevenzione, controllo e obblighi dei soggetti che operano con la Regione

La Regione deve prevenire e contrastare le discriminazioni in tutte le attività legislative, regolamentari, programmatiche e amministrative. Può introdurre norme preventive, misure di tutela e sanzioni, fissando obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità. I soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti con la Regione o ricevono da essa contributi, finanziamenti, appalti, concessioni, patrocini o altre utilità devono rispettare il principio di parità di trattamento verso utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. La Regione svolge consultazioni periodiche con associazioni ed enti del settore e deve pubblicare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore e poi annualmente, una relazione sulle attività svolte ai sensi della legge n. 68 del 1999.

Accesso ai servizi, alla casa e alla salute

La Regione assicura la parità di accesso ai servizi pubblici e privati, vietando rifiuti o somministrazioni discriminatorie delle prestazioni. In materia abitativa, promuove la prevenzione delle discriminazioni nell’accesso alla casa e, più in generale, contrasta segregazione abitativa ed emarginazione sociale. Nel settore sanitario e sociale, la disciplina antidiscriminatoria deve essere integrata nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi; è inoltre prevista formazione e aggiornamento del personale sanitario e dei medici di base.

Istruzione, formazione professionale e lavoro

In materia educativa e formativa, la Regione garantisce accesso ai percorsi di istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita e stipula accordi con l’Ufficio scolastico regionale per percorsi di sensibilizzazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione. Promuove inoltre moduli specifici nei percorsi della formazione professionale regionale e iniziative rivolte a persone discriminate o a rischio di esclusione sociale, con attenzione alla cultura dei diritti, alla valorizzazione delle differenze e alla prevenzione della violenza fisica e psicologica. Nel lavoro, la Regione promuove il diritto al lavoro, l’accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e la formazione di lavoratori, datori di lavoro, management e operatori dei servizi per l’impiego.

Formazione del personale regionale e comunicazione pubblica

Per il proprio personale e per quello degli enti collegati, la Regione prevede informazione periodica, moduli formativi specifici e inserimento di regole antidiscriminatorie nel codice di comportamento. Sul versante della comunicazione, la Regione promuove campagne informative con enti locali e soggetti del territorio. Al CORECOM Piemonte sono attribuite funzioni di rilevazione dei contenuti discriminatori nella programmazione radio-televisiva, regolazione dell’accesso ai mezzi di comunicazione e proposta di iniziative culturali e informative. Il CORECOM interviene anche in caso di uso offensivo o discriminatorio dell’immagine della donna.

Trasporti, mobilità e accessibilità

La Regione garantisce il diritto alla mobilità e il pari accesso alle aree del territorio regionale, rimuovendo gli ostacoli che limitano l’accessibilità di infrastrutture e servizi di trasporto. È inoltre assicurata l’accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Azioni positive e sostegno alle persone discriminate

La legge prevede azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici per persone discriminate o a rischio di discriminazione. Tra gli strumenti previsti figurano:

  • soluzioni per favorire l’abitazione e contrastare la segregazione abitativa;
  • percorsi formativi, di riqualificazione e inserimento lavorativo, anche con sostegno finanziario;
  • sostegno all’avvio di nuove imprese;
  • promozione della responsabilità sociale d’impresa con possibili incentivi e premialità;
  • iniziative per un’offerta culturale, turistica, ricreativa e commerciale pluralistica e inclusiva;
  • azioni per l’accessibilità di strutture e servizi pubblici e privati.

Rete regionale contro le discriminazioni e Piano triennale

La Regione promuove l’istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime, in raccordo con l’UNAR, gli enti locali, l’associazionismo e le parti sociali. La Rete deve collaborare stabilmente con gli organismi di parità regionali e con le figure di parità competenti in materia lavoristica. La Giunta regionale approva un Piano triennale contro le discriminazioni, che attua le misure dei settori di intervento previsti dalla legge.

Centro regionale, gruppo interdirezionale e regolamento attuativo

È istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con funzioni di coordinamento della Rete, supervisione del Piano e monitoraggio del fenomeno discriminatorio sul territorio. È inoltre previsto un gruppo di lavoro interdirezionale composto da rappresentanti delle direzioni regionali e di diversi organismi di garanzia e parità, con compiti di integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione regionale e di monitoraggio/valutazione. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta deve adottare un regolamento che disciplini:

  • criteri di istituzione e collaborazioni della Rete;
  • modalità di approvazione del Piano triennale;
  • struttura, risorse, attività e raccordi del Centro;
  • criteri operativi del gruppo interdirezionale;
  • forme di collaborazione con istituzioni di parità e antidiscriminatorie, anche tramite accordi.

Competenze del Difensore civico e del Garante delle persone ristrette

Il Difensore civico regionale è ampliato alle materie antidiscriminatorie: può ricevere segnalazioni, rilevare norme o prassi discriminatorie, segnalarle agli organi regionali e tutelare le persone coinvolte, anche orientandole verso le azioni giudiziarie. La relazione annuale del Difensore civico deve includere una sezione dedicata a tali funzioni. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale opera per eliminare le discriminazioni verso detenuti, minori negli istituti penali, persone sottoposte a misure alternative, soggetti in trattamento sanitario obbligatorio o in centri di accoglienza/espulsione, e per la fase di recupero e reintegrazione sociale.

Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale

La Regione istituisce un Fondo di solidarietà per sostenere le spese di assistenza legale delle vittime di discriminazione, con meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione. L’accesso è riservato, nei limiti delle risorse e se non spettano il patrocinio a spese dello Stato, alle vittime o alle organizzazioni legittimate a stare in giudizio. La Regione deve stipulare una convenzione con gli ordini degli avvocati piemontesi per un elenco di avvocati patrocinanti con specifica esperienza antidiscriminatoria. Entro 180 giorni deve essere adottato il regolamento che disciplina procedimenti ammessi, dotazione, gestione, criteri di erogazione, accesso, restituzione e promozione del Fondo.

Monitoraggio, valutazione e relazioni al Consiglio

La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti. La prima relazione va presentata dopo tre anni dall’entrata in vigore e, successivamente, almeno 90 giorni prima dell’adozione di ogni Piano triennale. Le relazioni devono descrivere, tra l’altro, rete e centro antidiscriminazioni, casi trattati, azioni settoriali, attività formative e di comunicazione, contributo di CORECOM e Difensore civico, funzionamento del Fondo e stato di attuazione del Piano. Il Consiglio può formulare direttive e indirizzi per i successivi Piani.

Disposizioni transitorie e finanziarie

In prima applicazione, il Piano triennale è approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Entro un anno dall’entrata in vigore, gli organi regionali devono individuare le disposizioni della normativa e degli atti regionali in contrasto con i principi della legge e adottare i provvedimenti conseguenti. Per l’anno 2016 sono previsti oneri complessivi di euro 150.000 per l’attuazione generale e di euro 100.000 per il Fondo, con copertura tramite riduzione di altre somme del bilancio regionale. I finanziamenti possono cumularsi con altre fonti statali, regionali o comunitarie, se non diversamente previsto.

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