L.R. Piemonte 8/2016
"Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e disposizioni di coordinamento normativo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 8/2016 riforma la disciplina del CAL, aggiornandone composizione, modalità di elezione/designazione, durata, organi, funzionamento, pareri e rimborso spese. Prevede l’adeguamento iniziale entro 90 giorni dall’entrata in vigore e abroga una precedente norma del 2015 sulle funzioni provinciali.
Modifiche al Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte e coordinamento normativo
Riforma del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte
La legge regionale interviene sulla disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del Piemonte, riscrivendo in modo organico la legge regionale 7 agosto 2006, n. 30. L’obiettivo è rafforzare il raccordo tra Regione ed enti locali, aggiornandone composizione, organi, procedure di rinnovo e regime dei pareri.
Finalità e ruolo del CAL
Il CAL è qualificato come organo di raccordo e consultazione permanente tra Regione e sistema delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale. La disciplina è adottata in attuazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto regionale e secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza amministrativa.
Composizione dell’organo
Il CAL è composto da componenti di diritto e da componenti eletti o designati.
- Sono membri di diritto i presidenti delle province, il sindaco della Città metropolitana di Torino, i sindaci dei capoluoghi di provincia e i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, con sostituzioni previste in caso di cumulo di cariche.
- Vi partecipano inoltre due presidenti di unioni montane, tre rappresentanti di comuni fino a 5.000 abitanti, di cui due montani, e tre rappresentanti di comuni o unioni di comuni sopra i 5.000 abitanti, di cui uno montano e uno tra 15.000 e 30.000 abitanti.
- I componenti non di diritto sono designati secondo procedure specifiche affidate ad assemblee dedicate.
Partecipazione di altri soggetti alle sedute
Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, l’assessore competente in materia di enti locali, gli assessori competenti sulle materie all’ordine del giorno, il primo firmatario della proposta di legge trattata e l’Ufficio di Presidenza delle commissioni consiliari interessate.
Elezione e designazione dei componenti non di diritto
Le regole per la formazione del CAL distinguono due procedure.
- I due presidenti di unioni montane sono eletti da un’assemblea dei presidenti delle unioni montane convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.
- Gli altri componenti non di diritto sono designati da un’assemblea dei presidenti regionali, o loro delegati, delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi. Per la validità della seconda assemblea è richiesta la presenza di almeno tre presidenti regionali o delegati. Le candidature devono rispettare un numero minimo e massimo per elenco e una quota minima di un terzo per entrambi i sessi. Se non si raggiungono le designazioni, è prevista una seconda convocazione entro 15 giorni e, in mancanza ulteriore, il sorteggio dei componenti mancanti tra i candidati presentati. Sono previste anche graduatorie per le eventuali surroghe.
Rinnovo, nomina e durata in carica
Il rinnovo del CAL deve avvenire entro 120 giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.
- L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di costituzione e svolgimento delle assemblee e quelle di predisposizione delle designazioni e delle graduatorie.
- Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti con decreto e convoca la seduta di insediamento.
- Le sedute successive sono convocate dal Presidente del CAL. Il CAL dura quanto il Consiglio regionale; i componenti restano in carica fino alla nomina dei successori e decadono se perdono la qualifica nell’ente locale di provenienza, salvo riconferma nella stessa o in altra carica compatibile con la distribuzione numerica prevista. Per i componenti eletti/designati, la decadenza automatica opera anche dopo quattro assenze consecutive alle sedute dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza.
Organi del CAL
Sono previsti tre organi:
- l’assemblea, composta secondo la disciplina della composizione generale;
- il Presidente, che presiede assemblea e ufficio di presidenza e dirige i lavori;
- l’ufficio di presidenza, composto di regola dal Presidente, da due vicepresidenti e da sette segretari, salvo diversa previsione del regolamento interno.
Organizzazione interna e funzionamento
Nella prima seduta il CAL elegge il Presidente e l’ufficio di presidenza con voto separato e limitato, a maggioranza assoluta dei componenti.
- Il CAL delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione regolamentare.
- Le sedute sono pubbliche.
- Le modalità di convocazione, di svolgimento, di validità delle deliberazioni e di organizzazione sono disciplinate da un regolamento interno adottato con due successive deliberazioni, entrambe approvate a maggioranza dei componenti.
- Dopo la prima deliberazione, il regolamento è trasmesso al Consiglio regionale, che può chiedere entro 30 giorni modifiche attinenti al raccordo procedurale e funzionale; in tal caso il CAL deve recepirle in seconda deliberazione.
- Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
- Il funzionamento del CAL è assicurato dal Consiglio regionale con locali, risorse materiali e personale propri.
Deleghe e rappresentanza nelle sedute
I presidenti delle province, il sindaco della Città metropolitana di Torino e i sindaci dei capoluoghi possono delegare di volta in volta, per singole sedute, altri amministratori dei rispettivi enti in ragione delle materie trattate.
Compenso e rimborso spese
Ai componenti del CAL e dell’ufficio di presidenza è riconosciuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di 27 euro e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. È escluso il rimborso chilometrico e resta fermo il divieto di cumulo previsto dalla normativa vigente.
Funzioni dell’assemblea
L’assemblea esprime parere obbligatorio su:
- progetti di legge su materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l’esercizio delle funzioni attribuite agli stessi, nonché sui progetti di legge di conferimento di funzioni amministrative;
- disegni di legge di stabilità, di bilancio e di assestamento, limitatamente alle funzioni degli enti locali;
- atti di indirizzo e programmazione regionale, limitatamente alle funzioni degli enti locali;
- ogni altra questione demandata al CAL da leggi regionali.
L’assemblea può inoltre:
- formulare osservazioni su progetti di legge depositati in Consiglio regionale, su richiesta della Giunta o del Consiglio o di propria iniziativa;
- proporre al Presidente della Giunta di promuovere questioni di legittimità costituzionale contro leggi statali ritenute invasive delle competenze degli enti locali;
- richiedere, a maggioranza assoluta, il parere della Commissione di garanzia sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;
- designare un componente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti secondo i principi della legge statale;
- esprimere parere sull’esercizio dei poteri sostitutivi ex legge n. 131/2003.
Su richiesta di un terzo dei componenti del CAL o di tre componenti dell’ufficio di presidenza, l’assemblea delibera anche sulle materie attribuite all’ufficio di presidenza dal regolamento interno. I pareri ordinari sono resi entro 20 giorni dal ricevimento, prorogabili una sola volta fino a 10 giorni. I termini possono essere modificati dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, quando il progetto di legge è esaminato in sede legislativa. In caso di mancanza del numero legale, l’ufficio di presidenza decide all’unanimità se riconvocare l’assemblea o procedere in sua sostituzione.
Competenze dell’ufficio di presidenza
L’ufficio di presidenza esprime parere obbligatorio sulle proposte di regolamento relative a materie di interesse degli enti locali o che disciplinano funzioni attribuite agli enti locali.
Inoltre:
- formula proposte sulle materie per cui l’assemblea può esprimere osservazioni;
- definisce il programma di lavoro dell’assemblea;
- esercita le ulteriori funzioni attribuite dal regolamento interno;
- esamina le questioni interpretative del regolamento interno e propone eventuali revisioni all’assemblea.
L’ufficio di presidenza svolge l’istruttoria delle competenze assembleari e trasmette tempestivamente, per via telematica e possibilmente almeno 5 giorni prima della convocazione, richieste di parere e documentazione a tutti i componenti del CAL. Delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. I pareri sono resi entro 20 giorni, prorogabili una sola volta fino a 10 giorni; se non vi è unanimità, tre componenti possono chiedere il rinvio all’assemblea, nel rispetto del termine complessivo di 30 giorni. Ai lavori dell’ufficio di presidenza in seduta deliberante possono partecipare i componenti dell’assemblea.
Forma ed effetti dei pareri
I pareri obbligatori sono scritti. Devono motivare il diniego o il parere condizionato e riportare le eventuali osservazioni in caso di parere favorevole.
- Decorso il termine per il parere, gli organi regionali possono procedere comunque.
- Se il parere è contrario o subordinato ad accoglimento di modifiche, l’organo regionale competente può disattenderlo con motivazione espressa comunicata al CAL.
- Il decorso dei termini è sospeso di diritto nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Abrogazione e coordinamento normativo
È abrogato l’articolo 20 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, relativo al riordino delle funzioni amministrative provinciali in attuazione della legge n. 56/2014.
Norma transitoria
In prima applicazione, l’elezione e la designazione dei componenti del CAL devono avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
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