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Legge

L.R. Piemonte 7/2016

"Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 )".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 7/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 23/2015 sul riordino delle funzioni provinciali, precisando l’attribuzione alle province delle autorizzazioni per gasdotti e oleodotti non strategici, fissando il termine al 31 dicembre 2016 per alcuni adempimenti organizzativi e correggendo il regime di subentro nei procedimenti e nelle attività finanziate dal FSE 2014/2020. Interviene anche su ulteriori rinvii normativi e riparti di funzioni con effetto solo per la Regione interessata.

Modifiche al riordino delle funzioni amministrative provinciali in materia di energia, lavoro e attività correlate

Modifiche al riordino delle funzioni amministrative provinciali

La legge regionale interviene sulla disciplina già dettata dalla l.r. 23/2015 in materia di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge n. 56/2014. Il provvedimento riguarda soprattutto energia, organizzazione dei procedimenti amministrativi e subentro nei rapporti connessi alle funzioni trasferite, con applicazione limitata al territorio della Regione.

Funzioni provinciali in materia di energia

Alle province vengono attribuite le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti e oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, purché non facciano parte delle reti energetiche nazionali o non siano inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale.

L’esercizio di tali funzioni avviene in forma singola, in deroga alle ordinarie modalità organizzative previste dalla l.r. 23/2015.

Quando i gasdotti o oleodotti non sono interamente ricompresi nel territorio di una sola provincia, l’autorizzazione è rilasciata dalla provincia in cui l’infrastruttura ricade in misura prevalente, previa intesa con le altre province attraversate.

Termine per gli adempimenti organizzativi

Il termine originariamente previsto per alcuni adempimenti organizzativi viene fissato espressamente al 31 dicembre 2016, in sostituzione del termine mobile di sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Procedimenti trasferiti e rapporti giuridici

La disciplina sui procedimenti amministrativi trasferiti viene corretta per riferirsi alle sole funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 23/2015, con eliminazione del richiamo al comma 3.

Per i procedimenti relativi alle funzioni oggetto di riordino, la legge specifica che:

  • nei passaggi di competenza alle strutture locali, gli accordi previsti individuano anche le attività istruttorie o di supporto da svolgere per gli uffici degli enti locali;
  • tali provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti secondo la disciplina propria dell’ente locale interessato;
  • i rapporti comunque instaurati sono imputati direttamente agli enti locali, compreso l’eventuale contenzioso.

Programmazione FSE 2014/2020 e procedimenti già avviati

In deroga alla regola generale del trasferimento, restano nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e attività finanziati con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020 già avviati entro la data indicata dalla l.r. 23/2015.

Le province concludono tali procedimenti nei termini derivanti dalla disciplina comunitaria, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze.

Ulteriori adeguamenti normativi

La legge aggiorna anche alcuni rinvii interni della l.r. 23/2015 e richiami a disposizioni della normativa regionale in materia di energia e di altre funzioni amministrative, coordinando l’elenco delle competenze trasferite o mantenute. Si tratta di modifiche tecniche di raccordo, senza una disciplina autonoma di portata generale.

Rilievo pratico attuale

Il provvedimento ha natura modificativa e si innesta su una disciplina di riordino amministrativo legata a trasferimenti di funzioni e a programmi già avviati; per questo la sua utilità pratica è oggi limitata soprattutto alle ricostruzioni del regime delle competenze provinciali e ai rapporti ancora pendenti derivati da quel riordino.

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