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Legge

L.R. Piemonte 4/2016

"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 4/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 4/2016 istituisce un sistema organico di prevenzione, protezione e assistenza contro la violenza di genere: definizioni, tavolo di coordinamento, centri antiviolenza, case rifugio, rete sanitaria e codice rosa, interventi per minori, tratta, mutilazioni genitali, autori di violenza, formazione, monitoraggio e fondo per il patrocinio legale. Prevede anche un fondo regionale dal 2025 per integrare il Reddito di libertà.

Prevenzione e contrasto della violenza di genere; sostegno alle vittime e ai figli; centri antiviolenza, case rifugio e fondo per il patrocinio legale

Prevenzione e contrasto della violenza di genere in Piemonte

La legge regionale del Piemonte disciplina un sistema integrato di prevenzione, contrasto e sostegno contro la violenza di genere, con attenzione alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Il provvedimento valorizza la rete tra Regione, enti locali, servizi sanitari e socio-assistenziali, centri antiviolenza, case rifugio e privato sociale.

Principi, finalità e definizioni

La Regione riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e della dignità personale, e condanna ogni forma di violenza contro donne e minori, inclusi tratta, sfruttamento, matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili. Le azioni devono rispettare i tempi della donna e la sua adesione volontaria ai percorsi proposti, senza discriminazioni legate a genere, orientamento sessuale, età, etnia, lingua, religione, opinioni, salute, disabilità o condizione economica.

La legge definisce in modo puntuale violenza di genere, violenza domestica, genere, tratta, vittima, stalking, identità di genere, orientamento sessuale, violenza assistita e abuso sessuale on-line. Nell’ambito della violenza assistita sono considerati vittime anche i minori testimoni di violenze familiari.

Competenze regionali e governance

La Regione promuove campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione, sostiene l’integrazione tra pubblico e privato sociale, rafforza i centri antiviolenza e le case rifugio e promuove il collegamento con il numero nazionale 1522. Favorisce inoltre la presenza di équipe nei pronto soccorso, il monitoraggio regionale dei casi e delle attività formative, il patrocinio legale tramite il fondo di solidarietà e la costituzione di parte civile nei procedimenti per femminicidio e violenza contro le donne, con eccezione delle violenze e molestie sul lavoro, per le quali si costituisce la Consigliera regionale di parità.

La Città metropolitana di Torino e le province promuovono azioni per le pari opportunità sul territorio, anche in collaborazione con centri antiviolenza, case rifugio e Difensore civico regionale.

È istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento permanente dei centri antiviolenza e del centro esperto sanitario, quale sede di confronto e scambio di esperienze, con riunioni almeno semestrali e partecipazione delle istituzioni, degli enti pubblici e privati, dei sindacati e delle associazioni del settore.

Centri antiviolenza

In ciascuna provincia e nella Città metropolitana di Torino deve essere istituito almeno un centro antiviolenza, quale luogo di ascolto, accoglienza e sostegno per donne e figli minori esposti o vittime di violenza, a prescindere dalla residenza. I centri possono essere promossi da comuni, enti gestori dei servizi socio-assistenziali, associazioni specializzate o in forma congiunta.

I centri possono articolarsi in più sportelli, devono garantire funzionalità e sicurezza e offrono gratuitamente interventi e permanenza. Devono raccordarsi con enti, servizi e organismi pubblici e privati tramite protocolli e accordi operativi, anche con associazioni competenti sulle diverse culture e sulle mutilazioni genitali femminili. Le reti territoriali interistituzionali devono operare in stretto collegamento con organi giudiziari e forze dell’ordine.

Case rifugio

Le case rifugio sono strutture ad indirizzo segreto che accolgono in sicurezza, gratuitamente e per un periodo temporaneo donne vittime di violenza e figli, per proteggerne l’incolumità fisica e psichica e accompagnarli verso l’autonomia.

L’accesso non è diretto ma avviene tramite progetto preliminare di accoglienza. Le case rifugio devono garantire anonimato, segretezza, alloggio, beni primari, accoglienza 24 ore su 24 e formazione permanente del personale. Possono essere promosse da enti locali, associazioni specializzate o in forma congiunta; possono essere case di civile abitazione o strutture di comunità e sono soggette ad autorizzazione e vigilanza secondo la disciplina regionale sui servizi sociali. La loro collocazione deve essere tutelata da specifici accorgimenti di riservatezza.

Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio

È istituito un albo regionale articolato in due sezioni, con funzione di censire i servizi attivi e conformi alla legge. L’iscrizione richiede la sede in Piemonte, la legittimazione del soggetto promotore e il possesso dei requisiti di legge; per le case rifugio occorre anche l’autorizzazione al funzionamento. La perdita di un requisito comporta la cancellazione.

Per i centri antiviolenza sono indicati titolare, sede e ambito territoriale; per le case rifugio è indicato soltanto il soggetto titolare, per salvaguardarne la segretezza. L’iscrizione è condizione per accedere ai contributi regionali e statali. L’albo è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Azioni di sensibilizzazione, scuola, lavoro e comunicazione

La Regione promuove campagne contro la violenza di genere e iniziative per diffondere legalità, rispetto dei diritti e parità tra uomini e donne. Nell’ambito del lavoro, della scuola, della formazione e del tempo libero sostiene iniziative informative su affettività, relazione rispettosa, soluzione non violenta dei conflitti, ruoli di genere non stereotipati e uso consapevole dei media e dei social network.

In materia di comunicazione, la Regione e il CORECOM contrastano l’uso di messaggi, immagini e linguaggi lesivi della dignità femminile e favoriscono una rappresentazione della donna coerente con l’evoluzione dei ruoli sociali. È previsto anche un riconoscimento annuale non monetario per la pubblicità che meglio rappresenta la figura femminile.

Accoglienza, autonomia e tutela dei minori

La Regione sostiene percorsi di accoglienza, tutela e sostegno per le vittime e i loro figli, con attenzione alle donne straniere e alle questioni del soggiorno. Su richiesta della donna è predisposto un percorso personalizzato, anche psicologico, coordinato dai servizi sociali territoriali e finalizzato al recupero dell’autonomia personale, sociale ed economica.

I progetti possono includere azioni di empowerment, accompagnamento al lavoro, tirocini, laboratori professionalizzanti e supporti di conciliazione tra lavoro e cura. Per i minori vittime o testimoni di violenza familiare i servizi socio-assistenziali e sanitari devono assicurare protezione prioritaria, cura del trauma, sostegno alla madre, continuità dei percorsi e raccordo con scuola e servizi educativi.

Abuso sessuale on-line, tratta e mutilazioni genitali femminili

La Regione promuove azioni di tutela dei minori in caso di abuso sessuale on-line e iniziative formative rivolte a bambini, famiglie ed educatori per la prevenzione del rischio in rete.

Per la tratta e la riduzione in schiavitù la Regione sostiene programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale, con particolare attenzione alle vittime minori e con il coinvolgimento di forze dell’ordine, questure e tribunali. Per le mutilazioni genitali femminili promuove sensibilizzazione, formazione, collaborazione con la scuola e monitoraggio dei casi nelle strutture sanitarie e sociali.

Rete sanitaria e codice rosa

La legge struttura una rete sanitaria contro la violenza, integrata con consultori, emergenza territoriale 118, DEA di I e II livello, medicina generale, pediatria, continuità assistenziale e personale sanitario specializzato. La rete si attiva sia per accesso diretto sia su invio da altri servizi.

In presenza di sospetta o accertata violenza domestica o sessuale, gli operatori garantiscono la presa in carico tramite l’équipe multiprofessionale. Se la vittima ha con sé figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente con i servizi sociali. È prevista l’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni conseguenti ad atti di violenza sessuale e domestica.

Il codice rosa è attivato dai DEA o dal 118 come codice aggiuntivo visibile solo agli operatori sanitari e rende operativa l’équipe multiprofessionale. Nei presidi privi di DEA si applicano protocolli di presa in carico e, se necessario, interviene l’équipe territoriale dell’ASL di riferimento.

Centro esperto sanitario

Per violenza sessuale e gravi episodi di violenza domestica è istituito un centro esperto sanitario con funzioni di presa in carico, supporto agli specialisti delle altre aziende sanitarie, coordinamento della rete sanitaria regionale, funzione sussidiaria e formazione del personale sanitario. È organizzato in forma interdisciplinare e multiprofessionale.

Interventi sugli autori di violenza

La Regione promuove anche interventi di recupero e accompagnamento degli autori di violenza di genere, anche in carcere, per ridurre la recidiva e favorire comportamenti non violenti. Gli interventi possono essere psicologici, socio-educativi, relazionali, culturali, psicoterapeutici e psichiatrici, ma sono ammessi solo se è prioritariamente garantita la sicurezza delle vittime, con separatezza dei percorsi e senza mediazione tra autore e vittima. Sono volontari, salvo le autorizzazioni dell’autorità giudiziaria quando previste.

Formazione degli operatori

La Regione promuove corsi di formazione per operatori dei servizi antiviolenza e degli altri servizi pubblici coinvolti, compresi operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell’ordine. La formazione deve essere multidisciplinare, coerente e capillare, con certificazione delle competenze.

Sono previsti profili e percorsi standard per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e per l’operatività nei servizi antiviolenza. La Regione promuove inoltre la formazione del personale che entra in contatto con autori di violenza e del personale dei servizi per il lavoro e la formazione professionale.

Fondo per il reddito di libertà e Fondo di solidarietà per il patrocinio legale

Dal 2025 è istituito un fondo regionale per incrementare le risorse destinate alla misura nazionale “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Le risorse regionali sono trasferite annualmente all’INPS per integrare le domande ammissibili ma non finanziate con la quota statale. Possono beneficiarne le donne in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 17 dicembre 2020.

È inoltre istituito un Fondo di solidarietà per sostenere il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, sia nella fase giudiziaria sia in quella preliminare, anche per consulenze civilistiche o tecniche di parte. Il regolamento regionale disciplina dotazione, criteri di accesso, procedimenti ammessi, liquidazione delle parcelle, recupero delle somme e informazione sul Fondo. La Regione stipula convenzioni con gli ordini degli avvocati piemontesi per predisporre elenchi di professionisti con esperienza specifica.

Programmazione, monitoraggio e valutazione

La Giunta regionale adotta un piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria e sentiti gli enti locali, la commissione consiliare competente e il tavolo di coordinamento. Il piano definisce obiettivi, priorità e azioni, con particolare attenzione a case rifugio e reti territoriali dei centri antiviolenza.

La Regione svolge monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno, con cadenza annuale, assicurando anche l’aggiornamento dell’albo regionale dei servizi e il rispetto della riservatezza dei dati personali. Per queste attività può avvalersi di università, enti di ricerca e aziende sanitarie.

È prevista una clausola valutativa: la Giunta riferisce periodicamente al Consiglio regionale, con una prima relazione dopo due anni dall’entrata in vigore e poi almeno 120 giorni prima del piano triennale successivo. Le relazioni riguardano andamento del fenomeno, servizi attivi, reti territoriali, finanziamenti, attività formative, interventi del Capo IV e utilizzo del Fondo di solidarietà.

Regime transitorio, finanziario e abrogazioni

In prima applicazione, il piano triennale deve essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. I centri antiviolenza e le case rifugio già operanti e non conformi ai nuovi requisiti devono adeguarsi entro un anno.

Fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti regionali previgenti sui centri antiviolenza e sul Fondo di solidarietà. Gli oneri sono coperti da stanziamenti regionali 2016-2017 e da risorse statali o altre risorse specifiche; i finanziamenti sono cumulabili con altri contributi, se la normativa di riferimento non dispone diversamente. Per il 2025 è prevista una copertura di 100.000 euro per il nuovo fondo sul Reddito di libertà.

Sono abrogate la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, e la legge regionale 29 maggio 2009, n. 16, sostituite dalla presente disciplina organica.

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