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Legge

L.R. Piemonte 10/2016

"Attuazione dell' articolo 118, comma quarto, della Costituzione : norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 10/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale promuove, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra cittadini, formazioni sociali, enti locali e Regione per attività di interesse generale e cura dei beni comuni. Disciplina soggetti, informazione e partecipazione, criteri per progetti e monitoraggio. Non contiene limiti temporali specifici; resta di applicazione generale nel territorio regionale finché vigente.

Promozione della cittadinanza umanitaria attiva

Promozione della cittadinanza umanitaria attiva

La legge disciplina, per la Regione, forme di partecipazione attiva dei cittadini e delle formazioni sociali alla cura della cosa pubblica, in attuazione dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e dello Statuto regionale. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione con gli enti pubblici per attività di interesse generale e per il miglioramento dei servizi e dei processi amministrativi.

Principi generali e finalità

La Regione promuove la cittadinanza umanitaria attiva sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale. Favorisce rapporti di leale collaborazione tra l’iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali con comuni, province, altri enti locali e autonomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse generale. La partecipazione è valorizzata anche come strumento di cura di beni comuni quali territorio, ambiente, sicurezza, legalità, istruzione, servizi pubblici e infrastrutture.

L’attuazione di questo principio è orientata a:

  • migliorare il livello dei servizi;
  • semplificare i procedimenti amministrativi;
  • superare diseguaglianze economiche e sociali;
  • promuovere una gestione paritetica della cosa pubblica.

Ambito delle attività di interesse generale

Sono considerate attività di interesse generale quelle relative ai servizi pubblici sociali, culturali, alla valorizzazione del lavoro e dell’impresa, al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, ai servizi alla persona e, in generale, alle prestazioni utili alla collettività e alle categorie svantaggiate. La legge valorizza in particolare modelli di erogazione e svolgimento dei servizi basati su libera scelta, autosostentamento, collaborazione e coprogettazione territoriale.

Sono escluse dall’ambito applicativo:

  • le attività inerenti il servizio sanitario nazionale;
  • le attività a carattere strettamente economico-imprenditoriale.

Soggetti coinvolti e partecipazione

L’iniziativa dei cittadini per attività di interesse generale è libera e non soggetta ad autorizzazione o censura, purché svolta nel rispetto del principio di legalità.

Possono partecipare ai processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata:

  • cittadini singoli o associati;
  • formazioni e istituzioni sociali;
  • organizzazioni di volontariato e di servizio;
  • imprese e operatori economici;
  • enti civili e religiosi;
  • tutte le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio regionale.

Informazione, pubblicizzazione e semplificazione

La Regione garantisce ai cittadini un’informazione puntuale sulle strategie di governo della cosa pubblica adottate dalla pubblica amministrazione. Inoltre promuove, presso gli enti locali competenti, la tempestiva diffusione della documentazione relativa a iniziative, progetti o interventi oggetto di processi partecipativi, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, così da consentire un’eventuale consultazione degli interessati.

La Regione è tenuta anche a definire e rendere disponibili alla cittadinanza la documentazione e i moduli necessari per i singoli procedimenti, con l’obiettivo di massimizzare la semplificazione amministrativa; la stessa attività di semplificazione è promossa presso gli enti locali.

Interventi regionali, incentivi e indirizzi annuali

Nel rispetto dei principi statali e dell’Unione europea in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione può favorire lo svolgimento di attività di interesse generale anche tramite forme di incentivazione e agevolazione economica e fiscale. La Regione promuove inoltre presso gli enti locali lo svolgimento di analoghe attività.

Il Consiglio regionale definisce annualmente, in concomitanza con l’approvazione del Documento di economia e finanza regionale, gli indirizzi per l’attuazione della legge e le modalità con cui organizzazioni, associazioni e soggetti del terzo settore rendono note le attività che realizzano o intendono realizzare in intesa con la Regione.

Progetti, requisiti e criteri di valutazione

I soggetti legittimati che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale devono predisporre progetti coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore.

La legge favorisce i progetti che prevedono forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, anche per razionalizzare i costi e coordinare meglio gli interventi.

I progetti devono indicare:

  • il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;
  • la struttura organizzativa da utilizzare;
  • le tipologie contrattuali di lavoro previste;
  • i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
  • ogni altro dato utile per valutare economicità, efficienza, efficacia e benefici sull’attività amministrativa.

Previo accordo con l’ente interessato, i progetti sono presentati alla Giunta regionale, che li valuta secondo criteri di:

  • rilevanza e consistenza dell’attività di interesse generale;
  • idoneità del soggetto proponente;
  • qualità del servizio e delle prestazioni, con particolare attenzione a economicità ed efficienza;
  • caratteristiche e tipologia dei destinatari;
  • benefici riflessi sull’attività amministrativa;
  • sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.

Standard, monitoraggio e rendicontazione

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e nel rispetto dei livelli essenziali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, determina gli standard qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni disciplinati dalla legge, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

La Giunta definisce inoltre sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.

È previsto un obbligo di relazione annuale al Consiglio regionale sull’attuazione della legge.

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