L.R. Piemonte 3/2016
"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 )".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, precisandone funzioni, governance, programmi di ricerca e rapporti con Giunta e Consiglio regionale. Prevede regole transitorie sul passaggio al nuovo assetto e stabilisce che il nuovo sistema di programmazione decorre dal 2017, mentre per il 2016 vale solo il programma annuale.
Modifiche alla disciplina dell’I.R.E.S. Piemonte
Modifiche alla disciplina dell’I.R.E.S. Piemonte
La legge regionale interviene sulla disciplina dell’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte, ridefinendone compiti, assetto organizzativo, strumenti di programmazione e rapporti con gli organi regionali. Le disposizioni si applicano alla Regione Piemonte e incidono sulla legge regionale n. 43 del 1991.
Natura giuridica e funzioni generali
L’I.R.E.S. Piemonte è confermato come ente regionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale. La sua attività è orientata a supportare Giunta e Consiglio regionale, in coerenza con i principi di programmazione regionale.
Attività istituzionali di ricerca e supporto
L’Istituto svolge attività di ricerca a sostegno degli organi regionali, con particolare riferimento a:
- programmazione socio-economica e territoriale;
- analisi e valutazione delle politiche pubbliche;
- osservazione, documentazione e analisi delle principali grandezze socio-economiche e territoriali;
- relazioni annuali sull’andamento socio-economico e territoriale della Regione, anche per ambiti subregionali;
- rassegne congiunturali sull’economia regionale;
- ricerche collegate al piano regionale di sviluppo;
- missioni valutative promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche;
- supporto agli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative;
- studi preparatori per il miglioramento delle politiche regionali;
- funzioni trasferite all’Istituto da specifiche norme finanziarie regionali.
L’Istituto può inoltre fornire supporto agli enti locali per la partecipazione alla formazione di piani e programmi regionali.
Collaborazioni e attività su incarico
L’I.R.E.S. Piemonte può instaurare rapporti di collaborazione con enti, associazioni e organismi del settore della ricerca. Può inoltre svolgere ricerche su progetti commissionati da soggetti pubblici o privati, purché gli incarichi siano compatibili con le proprie attività istituzionali.
Ricerche di settore e formazione
Oltre ai compiti istituzionali, l’Istituto può svolgere:
- ricerche di settore nell’ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi e delle strutture competenti della Regione; i risultati di tali ricerche sono acquisiti in via esclusiva dalla Regione;
- iniziative di formazione per il personale della Regione e degli enti locali e pubblici, su incarico delle amministrazioni interessate.
Per le ricerche di settore, l’Istituto può curare la diffusione dei risultati nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti. Le convenzioni con la Regione possono prevedere anticipazioni corrisposte all’atto della stipula e l’Istituto è esentato dalla prestazione di cauzione a garanzia dell’adempimento.
Programmazione annuale e pluriennale della ricerca
L’attività dell’Istituto è organizzata tramite programmi di ricerca annuali e pluriennali.
Il programma annuale:
- descrive in dettaglio le attività di ricerca dell’anno di riferimento;
- costituisce lo strumento operativo per la programmazione di breve periodo.
Il programma pluriennale:
- indica assi prioritari, obiettivi e azioni da realizzare nel triennio;
- integra anche le esigenze conoscitive del Consiglio regionale.
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette all’I.R.E.S., tramite il Presidente della Giunta regionale, le esigenze conoscitive del Consiglio entro 180 giorni prima della scadenza del programma annuale o del periodo considerato dai programmi pluriennali. I programmi sono predisposti dal Consiglio di amministrazione, trasmessi alla Giunta e da questa presentati al Consiglio regionale per l’approvazione, comunque entro 90 giorni prima della scadenza. Il Consiglio regionale li approva con deliberazione, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, e può approvare anche modifiche durante la loro validità e direttive generali sull’attività dell’Istituto.
Organi, governance e organizzazione interna
Il Consiglio di amministrazione ha un ruolo centrale nella gestione dell’Istituto. In particolare:
- predispone i programmi annuali e pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato scientifico e sentita la Giunta regionale;
- approva bilancio di previsione, variazioni e rendiconto;
- delibera le convenzioni con gli enti e organismi con cui l’Istituto collabora;
- nomina il direttore e i componenti del Comitato scientifico;
- può istituire commissioni interne con compiti istruttori;
- adotta i provvedimenti organizzativi per la struttura e la dotazione organica, da sottoporre all’approvazione della Giunta;
- delibera il regolamento dell’Istituto;
- affida incarichi di consulenza esterna su proposta del direttore;
- delibera i contratti estranei all’ordinaria amministrazione;
- promuove, dirige e verifica l’attuazione degli obiettivi e dei programmi.
Il Consiglio di amministrazione definisce anche la struttura organizzativa dell’Istituto, fermo restando il procedimento per i provvedimenti di organizzazione soggetti ad approvazione regionale.
Direttore, collegio dei revisori e compensi
I rapporti tra il Direttore e l’Istituto sono regolati dalla disciplina regionale sull’organizzazione degli uffici, la dirigenza e il personale.
Per il Collegio dei revisori è richiesto che presidente e componenti siano iscritti al registro dei revisori legali.
Quanto agli incarichi affidati dall’Istituto, il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale in relazione all’importanza del lavoro affidato e ai risultati conseguiti.
Regolamento interno e relazione sulle attività
Il regolamento dell’Istituto disciplina:
- azione amministrativa e gestione contabile;
- procedure per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali;
- modalità e criteri di affidamento dell’incarico di direttore;
- modalità e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- criteri di utilizzo degli istituti relativi agli incarichi e ai rapporti di lavoro richiamati dalla legge.
Dopo l’approvazione del rendiconto, il Consiglio di amministrazione trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte dall’Istituto, corredata dei relativi costi.
Rapporti con il Consiglio regionale e controlli
Il Consiglio regionale approva entro 60 giorni dal ricevimento:
- il regolamento dell’Istituto e le sue modifiche;
- le deliberazioni di nomina del Comitato scientifico.
Per gli altri atti amministrativi dell’Istituto, la Giunta regionale risponde davanti al Consiglio regionale del rispetto delle direttive impartite da quest’ultimo.
Disposizioni transitorie
Sono confermati fino alla scadenza del mandato gli attuali componenti degli organi statutari e il Direttore del preesistente Istituto.
Fino all’adozione dei provvedimenti di organizzazione della dotazione organica resta ferma la pianta organica esistente al momento dell’entrata in vigore della legge.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione adegua gli strumenti normativi e organizzativi dell’Istituto.
La nuova disciplina della programmazione pluriennale si applica a partire dalla programmazione relativa all’annualità 2017; per il 2016 il Consiglio regionale approva soltanto il programma annuale.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 13 e gli articoli 15, 16, 18 e 31 della legge regionale n. 43 del 1991.
Aspetti finanziari
La legge è dichiarata neutrale dal punto di vista finanziario e non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
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