Sentenza n. 5798/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, liquidando le spese del primo grado in 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha appellato la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, sostenendo che l’importo di 500 euro fosse meramente simbolico, non conforme al decoro professionale e inferiore ai minimi derivanti dai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 CEDU e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ha contestato che la sola serialità della controversia potesse giustificare una riduzione così significativa delle spese e ha chiesto la riforma della sentenza con liquidazione di 1.189 euro, oltre accessori, in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, aumentandole da 500 a 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha precisato che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono criteri di riferimento e il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente, soprattutto quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante. L’unico limite legale inderogabile è il divieto, posto dall’art. 2233, comma 2, c.c., di liquidare somme simboliche e non consone al decoro della professione. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza spiegare in modo congruo la quantificazione delle spese né la ragione della riduzione. La serialità, da sola, non giustificava la liquidazione manifestamente inferiore ai parametri e, considerato che l’amministrazione aveva continuato a negare una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale, poteva semmai aggravare la valutazione della sua condotta. La liquidazione immotivata e manifestamente esigua risultava inoltre idonea a incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale. In ragione dell’effetto devolutivo, il Consiglio di Stato ha proceduto direttamente a una nuova liquidazione equitativa, determinandola in 800 euro, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti dalla causa, vertente su un’unica questione. Le spese dell’appello sono state compensate per il parziale accoglimento e per la differenza tra l’importo richiesto e quello riconosciuto.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Costituisce l’unico limite legale richiamato dal Collegio alla libertà di determinazione giudiziale delle spese, precludendo la liquidazione di somme simboliche o non consone al decoro professionale.
art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247
Prevede la determinazione e l’aggiornamento periodico, mediante decreto ministeriale, dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale, ma non introducono minimi tariffari inderogabili; lo scostamento rilevante deve essere motivato.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Rileva, insieme all’art. 4, per la valutazione delle caratteristiche, dell’importanza, della difficoltà, del valore dell’affare, dei risultati conseguiti e delle questioni trattate.
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la permanenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 24 Cost.
La liquidazione manifestamente esigua e immotivata delle spese può incidere sull’effettività del diritto di difesa.
art. 113 Cost.
Concorre a fondare il principio di effettività della tutela giurisdizionale rispetto alla liquidazione delle spese.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato quale fonte del principio di tutela giurisdizionale effettiva, che può essere compromesso da una liquidazione manifestamente insufficiente e priva di motivazione.
art. 6, § 1, CEDU
Richiamato in relazione al principio dell’equo processo e all’effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri stabiliti dai decreti ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi forensi non costituiscono minimi tariffari inderogabili, ma rappresentano criteri di riferimento dai quali il giudice può discostarsi.
- Quando il giudice liquida le spese processuali in misura apprezzabilmente inferiore ai parametri ministeriali, deve indicare in modo specifico i criteri e le circostanze che giustificano lo scostamento; il mero richiamo alla serialità della controversia non è sufficiente.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. vieta comunque la liquidazione di somme meramente simboliche e non adeguate all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
- La serialità del contenzioso non giustifica di per sé la riduzione immotivata delle spese processuali e, quando l’amministrazione persista nel negare una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale, può assumere rilievo contrario nella valutazione della condotta processuale e della misura delle spese.
- Una liquidazione delle spese manifestamente esigua e priva di adeguata motivazione può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione e dalla CEDU.
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