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Sentenza

Sentenza n. 3665/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 24 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 24 settembre 2025, volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a farlo entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che l’amministrazione diplomatica aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 16 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, non essendo quindi necessario un ulteriore ordine giudiziale di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    iniziativa ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio; richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

    Il giudizio avverso il silenzio è diretto ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere; quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione attiva il procedimento richiesto, viene meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Consente l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quali presupposti, insieme alla disciplina nazionale, per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento o l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto può integrare piena soddisfazione della pretesa, con conseguente cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale sull’istanza sostanziale.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la specifica pretesa dedotta nel giudizio sul silenzio; in tal caso non occorre imporre all’amministrazione un ulteriore termine per provvedere.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell’istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in relazione al carico eccezionale di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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