Parere n. 742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla IPAS s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, contro il Comune di Tricase nonché nei confronti della Studiocinque Outdoor s.r.l.u.: 1. l’annullamento: - del provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione del 5 giugno 2025 - Pratica 02495130011-14022025-1630 del Comune di Tricase; - nonché di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque connesso a quello gravato, ancorché non conosciuto; 2. nonché per l’accertamento e la declaratoria della possibilità di continuare a operare sul territorio comunale di Tricase, a mezzo del titolo abilitativo già riconosciutole, con un riesame approfondito della pratica a suo nome.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. Ha rilevato che l'opposizione della controinteressata è stata proposta ritualmente e tempestivamente e che il ricorso è stato ritualmente riassunto davanti al TAR Puglia, sede di Lecce. Non è stata quindi esaminata nel merito alcuna delle censure formulate contro il provvedimento comunale.
Impugnazione del provvedimento del Comune di Tricase di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione del 5 giugno 2025 relativa a installazioni pubblicitarie, con richiesta di prosecuzione dell'attività e di riesame della pratica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il provvedimento comunale di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata il 5 giugno 2025, deducendo violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 7, 10-bis, 21-quater e 21-nonies della legge n. 241/1990, dell'art. 23 del Codice della strada e degli artt. 47-59 del relativo regolamento di esecuzione. Sono stati denunciati, in particolare, difetto di istruttoria, motivazione apparente o generica, mancato rispetto delle garanzie partecipative, contraddittorietà tra atti, sproporzionalità, sviamento, disparità di trattamento e violazione degli artt. 41 e 97 Cost. La ricorrente ha inoltre precisato che il Comune avrebbe fondato la sospensione su generici richiami alla potenziale pericolosità delle installazioni, senza indicare specifiche ragioni tecniche ai sensi della disciplina stradale. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare con parere interlocutorio n. 1504/2025, la controinteressata ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR Puglia, sede di Lecce.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale
L'opposizione della controinteressata ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, seguita dalla rituale riassunzione del ricorso davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario
L'opposizione ritualmente proposta dalla controinteressata consente la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
artt. 1, 2, 2-bis, 3, 7, 10-bis, 21-quater e 21-nonies l. n. 241/1990
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione delle regole generali del procedimento, della motivazione, della partecipazione e dell'autotutela; la Sezione non ne esamina il merito.
art. 23 Codice della strada e artt. 47-59 relativo regolamento di esecuzione
Sono richiamati dalla ricorrente con riguardo alle ragioni tecniche e alla potenziale pericolosità delle installazioni; la Sezione non si pronuncia sulla fondatezza delle relative censure.
art. 46 c.p.a.
È richiamato quale base dell'atto di costituzione e riassunzione del giudizio davanti al TAR Puglia.
artt. 41 e 97 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente per denunciare la lesione della libertà di iniziativa economica e dei principi di buon andamento e imparzialità; la Sezione non esamina tali doglianze.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario è ritualmente opposto ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente provvede alla tempestiva riassunzione davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione impedisce al Consiglio di Stato di esaminare nel merito i motivi dedotti nel ricorso straordinario, trasferendo la controversia nella sede giurisdizionale ordinaria propria del giudice amministrativo.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo alla sospensione di un'autorizzazione comunale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro il Comune di Tricase, nei confronti di una società controinteressata, per l'annullamento del provvedimento comunale di sospensione dell'efficacia di un'autorizzazione rilasciata il 5 giugno 2025. La controversia concerne installazioni pubblicitarie e coinvolge, secondo le censure della ricorrente, la disciplina del procedimento amministrativo e quella del Codice della strada.
Premesse e domanda proposta
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di sospensione e degli atti connessi, nonché l'accertamento della possibilità di continuare a operare nel territorio comunale sulla base del titolo abilitativo già ottenuto, con il riesame della pratica.
Sono stati dedotti quattro gruppi di censure, riguardanti:
- la violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 23 del Codice della strada e degli artt. 47-59 del relativo regolamento di esecuzione;
- il difetto di istruttoria, la violazione delle regole procedimentali, la motivazione apparente o generica e la contraddittorietà tra atti;
- la violazione degli artt. 21-quater e 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, sproporzionalità, ingiustizia manifesta, sviamento e disparità di trattamento;
- la lesione dell'arresto procedimentale, l'ingiustificato ostacolo alla permanenza e installazione delle strutture autorizzate e la violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione.
La società ha inoltre precisato che il Comune avrebbe fatto riferimento soltanto a generiche formule sulla potenziale pericolosità delle installazioni, senza indicare specifiche ragioni tecniche desumibili dal Codice della strada e dal relativo regolamento.
Fase cautelare e opposizione
Con il parere interlocutorio n. 1504/2025 del 29 dicembre 2025, la Sezione ha respinto la domanda cautelare e ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la trasmissione della relazione prevista per il procedimento.
Successivamente, la controinteressata ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita davanti al giudice amministrativo. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, con atto di costituzione e riassunzione notificato il 12 febbraio 2026.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che l'opposizione della controinteressata è stata proposta ritualmente e tempestivamente e che il ricorso è stato ritualmente riassunto davanti al TAR competente.
In presenza di tali presupposti, la controversia non può più essere definita nella sede del ricorso straordinario. La trasposizione comporta infatti il trasferimento della controversia nella sede giurisdizionale e determina l'improcedibilità del ricorso straordinario.
Esito
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla validità del provvedimento comunale, alla motivazione, all'istruttoria, alla partecipazione procedimentale, all'autotutela o alla disciplina delle installazioni pubblicitarie prevista dal Codice della strada.
Il parere ha concluso nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
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