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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/980

Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R0980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2019/980 completa il quadro del prospetto introdotto dal regolamento (UE) 2017/1129, fissando in modo armonizzato il contenuto minimo dei documenti informativi, il loro formato e le regole di controllo e approvazione da parte delle autorità competenti. La disciplina è differenziata in funzione della tipologia di emittente, del tipo di titolo, del pubblico destinatario e dell’eventuale presenza di garanzie, sottostante o strutture complesse. Un capitolo specifico disciplina il prospetto UE della crescita, pensato per PMI e altri emittenti eleggibili, con contenuti semplificati e una nota di sintesi più breve. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 e si applica dal 21 luglio 2019.

Regole UE sul formato, contenuto, controllo e approvazione dei prospetti per offerte pubbliche e ammissione alla negoziazione di titoli, inclusi i prospetti UE della crescita.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti, offerenti e soggetti che chiedono l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato nell’Unione, nonché ai documenti di registrazione, note informative sui titoli, prospetti di base, condizioni definitive e prospetti UE della crescita previsti dal regolamento (UE) 2017/1129. Copre titoli di capitale, titoli diversi dai titoli di capitale, certificati rappresentativi (depository receipts), titoli emessi da cartolarizzazione, titoli di paesi terzi e dei loro enti territoriali, oltre ai casi di emissioni secondarie, emissioni rivolte al dettaglio o all’ingrosso, e specifiche categorie quali OIC chiusi e emittenti specializzati. Si applica nel SEE e dal 21 luglio 2019; non disciplina l’intera materia del prospetto ma integra il regolamento (UE) 2017/1129 con requisiti tecnici e informativi, sostituendo il regolamento (CE) n. 809/2004.

Regolamento delegato (UE) 2019/980 sulla forma e il contenuto del prospetto

Il regolamento delegato (UE) 2019/980 integra il regolamento (UE) 2017/1129 e ne rende operativo l’impianto tecnico, precisando quali informazioni devono essere inserite nei prospetti e nei documenti connessi, in quale ordine e con quali modalità di verifica da parte delle autorità competenti. La finalità dichiarata è armonizzare il contenuto informativo, rafforzare la tutela degli investitori e ridurre le incertezze applicative nella redazione dei prospetti.

Finalità e logica del sistema informativo

Il testo parte dal presupposto che il contenuto del prospetto vari in funzione del tipo di emittente, del tipo di titolo, del tipo di offerta e dell’eventuale quotazione richiesta. Per questo non viene adottato un modello unico e rigido: il regolamento costruisce una griglia modulare di allegati, combinabili a seconda del caso concreto. I considerando evidenziano inoltre l’esigenza di trasparenza sul documento di registrazione universale, sul regime semplificato per emissioni secondarie, sul prospetto UE della crescita, sui titoli con sottostante, sulle cartolarizzazioni e sulle garanzie.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 contiene alcune definizioni funzionali alla lettura del regolamento. Tra le più importanti figurano i titoli emessi a fronte di cartolarizzazione, il mercato equivalente di un paese terzo, la stima degli utili, la previsione degli utili e la nozione di variazione significativa dei valori lordi, individuata nella soglia del 25 %.

Documenti di registrazione: struttura e contenuto minimo

Gli articoli 2-11 disciplinano i vari documenti di registrazione. Per i titoli di capitale si applica l’allegato 1; per il documento di registrazione universale l’allegato 2; per le emissioni secondarie di capitale l’allegato 3; per le quote di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso l’allegato 4; per i certificati rappresentativi l’allegato 5; per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati al dettaglio o all’ingrosso gli allegati 6 e 7; per le emissioni secondarie di titoli di debito l’allegato 8; per i titoli cartolarizzati l’allegato 9; per i titoli di paesi terzi e dei loro enti territoriali l’allegato 10.

In termini pratici, il documento di registrazione deve coprire identità e responsabilità dei soggetti, revisori, fattori di rischio, informazioni sull’emittente, attività, struttura del gruppo, situazione finanziaria, trend, previsioni utili, governance, principali azionisti, parti correlate, bilanci, principali contratti e documenti disponibili. Il contenuto varia però in modo significativo in base al tipo di strumento e di emittente, con obblighi più intensi per i titoli destinati al retail e più mirati per i titoli wholesale.

Nota informativa sui titoli: contenuto e differenziazioni

Gli articoli 12-17 prevedono le sezioni della nota informativa per i titoli. Per i titoli di capitale e per le quote di OIC chiusi si applica l’allegato 11; per le emissioni secondarie di tali strumenti l’allegato 12; per i certificati rappresentativi l’allegato 13; per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati al dettaglio l’allegato 14; per quelli destinati all’ingrosso l’allegato 15; per le emissioni secondarie di debito l’allegato 16.

La nota deve contenere, oltre alle indicazioni formali e alla dichiarazione di responsabilità, i fattori di rischio, le informazioni essenziali, le caratteristiche del titolo, i termini dell’offerta, il collocamento, l’ammissione alla negoziazione e le informazioni supplementari. Nei titoli retail compaiono sezioni più articolate su prezzo, calendario, ripartizione, spese e diluizione; nei titoli wholesale il contenuto è più concentrato, ma resta centrale l’informativa su subordinazione, interessi, rimborso, rappresentanza dei possessori e garanzie, se presenti.

Informazioni supplementari: sottostante, cartolarizzazioni, garanzie e consenso

Gli articoli 18-23 disciplinano i casi in cui servono informazioni aggiuntive. Se l’emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo, il prospetto deve includere dati supplementari su un soggetto diverso dall’emittente come se fosse esso l’emittente di riferimento. Per titoli convertibili/scambiabili o legati a sottostante sono richieste informazioni specifiche sul sottostante, sulle azioni sottostanti o sugli strumenti derivati; per le cartolarizzazioni, un set informativo dedicato alle attività sottostanti, alla struttura dell’operazione, ai flussi finanziari e alla qualità del portafoglio; per le garanzie, un quadro dettagliato su natura, portata e documentazione disponibile. L’articolo 23 regola inoltre il consenso all’utilizzo del prospetto da parte di intermediari finanziari, con obblighi di dettaglio sui soggetti autorizzati, sul periodo e sui territori di utilizzo.

Formato del prospetto e rapporto con il documento di registrazione universale

Gli articoli 24-27 fissano l’ordine degli elementi del prospetto e del prospetto di base. In linea generale il documento unico contiene indice, nota di sintesi se richiesta, fattori di rischio e tutte le altre informazioni. Se il prospetto è composto da documenti distinti, analogamente il documento di registrazione e la nota informativa hanno una struttura separata ma coordinata. Il documento di registrazione universale gode di una certa flessibilità nell’ordine delle informazioni, purché i fattori di rischio restino identificabili come sezione autonoma.

L’articolo 26 distingue le informazioni che devono figurare nel prospetto di base da quelle rinviabili alle condizioni definitive, secondo tre categorie (A, B e C) negli allegati pertinenti. Le condizioni definitive non possono contraddire il prospetto di base e possono contenere solo informazioni ulteriori espressamente ammesse.

Prospetto UE della crescita

Il capo IV disciplina uno strumento semplificato, destinato a facilitare l’accesso al mercato per le PMI e altri emittenti eleggibili. Gli articoli 28-31 definiscono i contenuti minimi del documento di registrazione e della nota informativa specifici per il prospetto UE della crescita, distinguendo tra titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale.

L’articolo 32 regola il formato: il prospetto può essere unico o composto da documenti distinti; le PMI e gli emittenti/offerenti di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129 devono seguire l’ordine delle sezioni previsto dagli allegati, pur potendo modificare l’ordine interno degli elementi. L’articolo 33 impone una nota di sintesi specifica breve, concisa, non tecnica, di massimo sei facciate A4, con un numero massimo di 15 fattori di rischio e senza rinvii incrociati o informazioni per riferimento; sono previste eccezioni e ampliamenti di lunghezza in caso di garanzie, titoli molto simili o sostituzione di talune informazioni con quelle del regolamento PRIIPs n. 1286/2014.

Controllo e approvazione dei prospetti

Gli articoli 35-45 istituiscono il regime di controllo e approvazione. Le autorità competenti verificano completezza, comprensibilità e coerenza dell’intera bozza di prospetto, compresi il documento di registrazione universale, le modifiche e i supplementi. Possono chiedere informazioni aggiuntive, applicare criteri ulteriori per la protezione degli investitori e modulare il controllo quando alcune parti sono già state esaminate o approvate in precedenza.

La procedura è iterativa: le bozze successive devono evidenziare le modifiche rispetto alla versione precedente e accompagnarsi, quando necessario, a una spiegazione di come siano state affrontate le osservazioni dell’autorità. Tutti i documenti devono essere presentati in formato elettronico ricercabile; se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione, devono essere fornite anche specifiche informazioni aggiuntive, incluse indicazioni sulle comunicazioni regolamentari pregresshe e sulle modifiche richieste. L’autorità deve confermare il ricevimento della domanda di approvazione o del deposito entro il secondo giorno lavorativo successivo e notificare la decisione finale il prima possibile e comunque entro la fine della giornata in cui è adottata.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 46 abroga il regolamento (CE) n. 809/2004. L’articolo 47 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 21 luglio 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e nozioni chiave

L’articolo 1 introduce definizioni rilevanti per l’applicazione del regolamento, tra cui: titoli emessi a fronte di cartolarizzazione, mercato equivalente di un paese terzo, stima degli utili, previsione degli utili e variazione significativa dei valori lordi, quest’ultima individuata come variazione superiore al 25 % di uno o più indicatori della dimensione dell’attività dell’emittente.

Contenuto minimo del documento di registrazione

Gli articoli 2-11 e i relativi allegati stabiliscono quali informazioni devono figurare nei documenti di registrazione, con modelli distinti per titoli di capitale, documento di registrazione universale, emissioni secondarie, quote di OIC chiusi, certificati rappresentativi, titoli retail e wholesale, titoli cartolarizzati e titoli di paesi terzi/enti locali. Le informazioni richieste variano in base al tipo di emittente e di titolo, con possibili rinvii o esclusioni quando siano già previsti regimi semplificati dal regolamento (UE) 2017/1129.

Contenuto minimo della nota informativa sui titoli

Gli articoli 12-17 e gli allegati 11-16 disciplinano le informazioni da includere nella nota informativa, con moduli distinti per titoli di capitale, titoli retail e wholesale, emissioni secondarie, certificati rappresentativi e prospetti semplificati. Sono richieste informazioni su rischio, caratteristiche dei titoli, offerta, ammissione alla negoziazione, tassazione, collocamento e, per i titoli di debito, anche su ranking, interessi, rimborso, rappresentanza dei possessori e, se del caso, derivati e sottostante.

Informazioni supplementari per casi particolari

Gli articoli 18-23 prevedono obblighi aggiuntivi per emittenti con storia finanziaria complessa o impegni finanziari significativi, per titoli convertibili o scambiabili, titoli legati a sottostante, cartolarizzazioni, garanzie e consenso all’utilizzo del prospetto da parte di intermediari finanziari. Sono disciplinate anche le informazioni da fornire quando il prospetto è riutilizzato da intermediari ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1129.

Formato del prospetto, prospetto di base e condizioni definitive

Gli articoli 24-27 stabiliscono l’ordine generale delle sezioni del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione universale, con possibilità di flessibilità limitata. Le autorità competenti possono chiedere tabelle di corrispondenza quando l’ordine degli elementi differisce dagli allegati. L’articolo 26 distingue le informazioni da includere nel prospetto di base, nelle condizioni definitive e quelle lasciabili in bianco fino alla fase successiva, purché non vi siano contraddizioni tra i due documenti.

Prospetto UE della crescita

Gli articoli 28-34 e gli allegati 23-27 disciplinano il contenuto semplificato per il prospetto UE della crescita, destinato a PMI, emittenti di media capitalizzazione e altri soggetti eleggibili ex articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129. Sono previsti documenti distinti o un documento unico, una nota di sintesi specifica massima di sei facciate A4, limiti ai fattori di rischio (massimo 15), possibilità di sostituire parte delle informazioni con quelle del regolamento PRIIPs n. 1286/2014 e un’articolazione semplificata ma strutturata in sezioni fisse.

Controllo e approvazione da parte delle autorità competenti

Gli articoli 35-45 fissano criteri uniformi di verifica della completezza, comprensibilità e coerenza delle bozze di prospetto e del documento di registrazione universale. Le autorità possono applicare criteri aggiuntivi per la tutela degli investitori, richiedere integrazioni su emittenti specializzati, usare un approccio proporzionato per bozze successive o documenti già riesaminati e imporre la presentazione in formato elettronico ricercabile, con versioni riviste e pulite e con indicazione delle parti non incluse. Sono previsti termini procedurali per conferma di ricezione e decisione di approvazione.

Abrogazione e applicazione

L’articolo 46 abroga il regolamento (CE) n. 809/2004. L’articolo 47 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 21 luglio 2019; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaridiritto dei valori mobiliaritrasparenza informativatutela degli investitoricartolarizzazione

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