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Ordinanza

Ordinanza n. 605/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli atti e/o provvedimenti (di contenuto ignoto alla ricorrente) con cui ATS Brianza e Regione Lombardia hanno stabilito come sanzionabili con il mancato riconoscimento di alcun corrispettivo prestazioni ambulatoriali erogate dal Policlinico di Monza nel primo semestre del 2024 per un valore complessivo di €. 599.900. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 11), recante “Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA ed in ordine all’attuazione della L.R. n. 33/2009 art. 21 concernente l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN”, nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi.

Giustizia amministrativa202402920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti con cui sarebbe stato negato il riconoscimento di corrispettivi per prestazioni ambulatoriali erogate nel primo semestre 2024, nonché D.G.R. Lombardia n. XII/3327 del 31 ottobre 2024 sul contenimento dei tempi di attesa e sull’uso esclusivo del sistema regionale di prenotazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso introduttivo per l’annullamento di atti, non conosciuti nel loro contenuto, con i quali Regione Lombardia e ATS Brianza avrebbero qualificato come sanzionabili, mediante il mancato riconoscimento di qualsiasi corrispettivo, prestazioni ambulatoriali erogate nel primo semestre 2024 per un valore complessivo di 599.900 euro. Con motivi aggiunti è stata impugnata la D.G.R. Lombardia n. XII/3327 del 31 ottobre 2024, recante ulteriori determinazioni in materia di contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste dal PNGLA e di attuazione dell’art. 21 della l.r. n. 33/2009, relativo all’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN. Dall’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso o nei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione; in caso positivo deve aggiornare la situazione, indicando fatti o atti sopravvenuti, l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria e l’esistenza di ricorsi connessi o aventi il medesimo oggetto. La Regione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza è quindi interlocutoria e istruttoria, senza decisione sui motivi di annullamento né regolazione significativa delle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l’acquisizione di chiarimenti e documentazione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione giudiziale del comportamento processuale della parte ai fini dell’interesse alla decisione.

  • art. 21 l.r. Lombardia n. 33/2009

    La D.G.R. impugnata è descritta come attuativa della disposizione regionale concernente l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie che erogano prestazioni per conto del SSN.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone un incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare lo stato della controversia entro il termine assegnato.
  • L’inerzia della parte, dopo essere stata espressamente invitata a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo, nonché la trasmissione di chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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