Ordinanza n. 605/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli atti e/o provvedimenti (di contenuto ignoto alla ricorrente) con cui ATS Brianza e Regione Lombardia hanno stabilito come sanzionabili con il mancato riconoscimento di alcun corrispettivo prestazioni ambulatoriali erogate dal Policlinico di Monza nel primo semestre del 2024 per un valore complessivo di €. 599.900. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 11), recante “Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA ed in ordine all’attuazione della L.R. n. 33/2009 art. 21 concernente l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN”, nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti con cui sarebbe stato negato il riconoscimento di corrispettivi per prestazioni ambulatoriali erogate nel primo semestre 2024, nonché D.G.R. Lombardia n. XII/3327 del 31 ottobre 2024 sul contenimento dei tempi di attesa e sull’uso esclusivo del sistema regionale di prenotazione
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso introduttivo per l’annullamento di atti, non conosciuti nel loro contenuto, con i quali Regione Lombardia e ATS Brianza avrebbero qualificato come sanzionabili, mediante il mancato riconoscimento di qualsiasi corrispettivo, prestazioni ambulatoriali erogate nel primo semestre 2024 per un valore complessivo di 599.900 euro. Con motivi aggiunti è stata impugnata la D.G.R. Lombardia n. XII/3327 del 31 ottobre 2024, recante ulteriori determinazioni in materia di contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste dal PNGLA e di attuazione dell’art. 21 della l.r. n. 33/2009, relativo all’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN. Dall’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso o nei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione; in caso positivo deve aggiornare la situazione, indicando fatti o atti sopravvenuti, l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria e l’esistenza di ricorsi connessi o aventi il medesimo oggetto. La Regione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza è quindi interlocutoria e istruttoria, senza decisione sui motivi di annullamento né regolazione significativa delle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l’acquisizione di chiarimenti e documentazione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione giudiziale del comportamento processuale della parte ai fini dell’interesse alla decisione.
art. 21 l.r. Lombardia n. 33/2009
La D.G.R. impugnata è descritta come attuativa della disposizione regionale concernente l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie che erogano prestazioni per conto del SSN.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone un incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare lo stato della controversia entro il termine assegnato.
- L’inerzia della parte, dopo essere stata espressamente invitata a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo, nonché la trasmissione di chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa.
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