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Ordinanza

Ordinanza n. 349/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, num. Prot. -OMISSIS- del 17 ottobre 2025, trasmesso al ricorrente in pari data tramite pec, nella quale la Commissione giudica l’aspirante Sig. -OMISSIS- inidoneo in quanto “ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AV-OR in quanto gli è stata riscontrata “la seguente diagnosi: rinite allergica ricorrente cod.147” (Doc. 1); - del bando per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nel portale inpa.gove.it in data 6 giugno 2025 (Doc. 2); - del verbale visita medica generale del 17 ottobre 2025, nonché del questionario redatto in data 16 ottobre 2025 unitamente alle analisi cliniche del 17 ottobre 2025 (Doc. 3-10); - delle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n.167/2-5-2024 di prot. 8/6/2025 (Doc. 11), nelle parti di interesse per la presente impugnativa; - del decreto del 4 giugno 2014 Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. (14A04366) (GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014) (Doc. 12); - della graduatoria finale pubblicata in data 28 novembre 2025 unitamente all’avviso di incorporamento al I ciclo del 145° Corso di formazione dei vincitori della riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e c) del Bando (Doc. 13 – 13 bis); - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, anche allo stato non conosciuto con conseguente accertamento del diritto all’inserimento anche in sovrannumero di -OMISSIS- nel reclutamento allievi carabinieri, se del caso, anche previa rivalutazione della situazione sanitaria dello stesso anche a mezzo di verificazione ex art. 66 c.p.a.

Giustizia amministrativa202515263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, fondato sull'attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato AV-OR per rinite allergica ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità sanitaria, il bando, il verbale della visita medica generale, il questionario, gli accertamenti clinici, le norme tecniche applicate, la direttiva tecnica del 2014, la graduatoria finale e gli atti consequenziali, chiedendo anche l'ammissione, eventualmente in sovrannumero, o la rivalutazione della propria situazione sanitaria. Ha dedotto, sulla base della documentazione medica prodotta, l'insussistenza dell'affezione indicata dall'Amministrazione come “rinite allergica ricorrente cod.147” e, comunque, l'inidoneità di tale condizione a giustificare l'esclusione dal concorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ma ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare in Roma dovrà accertare, in contraddittorio, se il ricorrente presenti effettivamente la condizione indicata come causa di inidoneità, quale coefficiente debba essere attribuito nel corrispondente apparato del profilo sanitario e se, alla luce della normativa applicabile, il candidato sia idoneo alla prosecuzione della selezione. L'organo verificatore potrà avvalersi di specialisti, purché non dipendenti da strutture collegate alla Forza Armata interessata dal concorso. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione normativa e tecnica applicabile e il ricorrente la documentazione medica disponibile. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione dei rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 20 marzo 2026. La camera di consiglio è stata rinviata al 22 aprile 2026; le spese, comprese quelle della verificazione, sono state differite alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la verificazione, affidando a un organismo qualificato l'accertamento tecnico dei fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari e dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità sanitaria concorsuale dipende dalla verifica dell'effettiva sussistenza di una patologia e della sua incidenza sul profilo sanitario previsto dalla normativa tecnica, il giudice può disporre una verificazione in contraddittorio prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
  • La verificazione in materia di accertamenti sanitari concorsuali deve indicare puntualmente i quesiti sottoposti all'organo verificatore, comprendendo l'accertamento della patologia, il coefficiente sanitario conseguente e l'idoneità del candidato secondo la disciplina applicabile.
  • Per assicurare l'imparzialità dell'accertamento tecnico, il giudice può affidare la verificazione a un organismo appartenente a una diversa Forza Armata e consentire il ricorso a specialisti, escludendo quelli dipendenti da strutture legate alla Forza Armata interessata dal concorso.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentita la partecipazione alle operazioni tramite difensori e consulenti tecnici, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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