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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00230/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una creditrice di un coniuge separato di vedere accertata la simulazione assoluta di un atto di cessione del 90% delle quote di una società, stipulato dal marito in favore della madre per un corrispettivo dichiarato di 60.000 euro. La creditrice sosteneva che l'atto fosse solo apparente e finalizzato a sottrarre beni aggredibili alle sue pretese per ratei di assegno di mantenimento. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo utilizzabili presunzioni e valorizzando plurimi indizi di simulazione. In cassazione i cedenti hanno dedotto: 1) falsa applicazione di norme di diritto e contraddittorietà della motivazione, assumendo che la corte territoriale avesse impropriamente ragionato in termini di revocatoria ordinaria invece che di simulazione; 2) violazione degli artt. 2727 e seguenti c.c., contestando che la prova della simulazione assoluta fosse stata raggiunta solo con presunzioni; 3) omesso esame di punti decisivi, riproponendo la critica alla valutazione indiziaria; 4) falsa applicazione di norme di diritto e violazione di legge per un preteso irrituale atto di integrazione dell'atto di citazione che avrebbe dovuto travolgere l'intero giudizio. È stata inoltre richiesta l'autorizzazione a depositare nuovi documenti, ritenuta inammissibile ex art. 372 c.p.c.; la controricorrente ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello non aveva affatto deciso in base ai presupposti dell'azione revocatoria, ma aveva correttamente distinto revocatoria e simulazione, giudicando inconferenti le doglianze degli appellanti sulla revocatoria. Ha respinto il secondo e il terzo motivo osservando che, nella simulazione assoluta dedotta da terzi estranei al negozio, la prova può essere fornita per presunzioni, purché il giudice valorizzi gli indizi singolarmente e nella loro convergenza globale; nel caso concreto la motivazione di merito, fondata su più elementi univoci e concordanti, è stata ritenuta immune da vizi censurabili in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e incomprensibile. È stata inoltre respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi mala fede o colpa grave. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dello Stato, essendo la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato; è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova per presunzioni della simulazione; la Corte ribadisce che il giudice può fondare la decisione su indizi gravi, precisi e concordanti valutati anche globalmente.

  • artt. 2727 e segg. c.c.

    La simulazione assoluta dedotta da terzi può essere provata anche mediante presunzioni, con apprezzamento di merito insindacabile se motivato.

  • art. 372 c.p.c.

    I documenti nuovi depositati in cassazione sono stati dichiarati inammissibili perché non relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso/controricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave, intese come uso abusivo o strumentale del processo; tali presupposti non sono stati ravvisati.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in connessione con il giusto processo e la ragionevole durata.

  • art. 388 c.p.c.

    Richiamato per individuare il momento procedurale in cui il giudice competente può valutare la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimessa al giudice competente diverso dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Nella domanda di simulazione assoluta proposta da un terzo creditore, la prova può essere fornita anche per presunzioni, purché gli indizi siano valutati non isolatamente ma nella loro convergenza globale e conducano, secondo l'id quod plerumque accidit, alla conclusione dell'apparenza del negozio.
  • L'apprezzamento del materiale indiziario e la scelta degli indici sintomatici della simulazione appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.
  • La simulazione assoluta e l'azione revocatoria ordinaria sono rimedi diversi per contenuto e finalità; la decisione sulla simulazione non richiede la dimostrazione dei presupposti propri della revocatoria, come la dolosa preordinazione dell'atto.
  • Le doglianze di legittimità devono essere specifiche e intelligibili: un motivo generico o incomprensibile è inammissibile.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave, configurabili in un uso abusivo o strumentale del processo; in difetto, la domanda va respinta.

Come è indicizzato

MaterieSocietarioImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaPrescrizioneNullitàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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