Ordinanza n. 2742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-bis, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che ha respinto la domanda cautelare proposta contro il giudizio di non idoneità al servizio militare e, con motivi aggiunti, contro la graduatoria finale del concorso per allievi carabinieri in ferma quadriennale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato il provvedimento con cui è stata giudicata inidonea al servizio militare nell’Arma dei carabinieri per documentato ipotiroidismo postchirurgico sottoposto a terapia cronica sostitutiva, nonché la graduatoria finale di merito del concorso. In appello cautelare ha contestato la decisione del TAR di respingere la sospensione degli atti, sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che l’attuale compensazione farmacologica della patologia garantisse l’assenza di limitazioni funzionali o lavorative e che dovesse trovare applicazione il principio di non discriminazione dei soggetti guariti da patologia oncologica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e ha confermato la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto rilevante l’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010, che considera le endocrinopatie causa di non idoneità al servizio militare, nonché le direttive tecniche ministeriali del 4 giugno 2014, che ricomprendono tra tali patologie le malattie della tiroide, incluso l’ipotiroidismo. La candidata, sottoposta a tiroidectomia totale per carcinoma papillare tiroideo, presenta attualmente ipotiroidismo trattato con terapia sostitutiva. L’assenza di limitazioni funzionali o lavorative e la buona compensazione farmacologica non sono state ritenute dirimenti, poiché la previsione normativa è escludente e mira anche a evitare l’arruolamento di soggetti la cui condizione fisica possa compromettere, in prospettiva, l’utile impiego militare; non vi è inoltre certezza della stabilità futura della compensazione. È stato escluso che rilevi il principio di non discriminazione dei soggetti guariti da patologia oncologica, perché la causa dell’inidoneità non è la pregressa patologia tumorale, ma l’attuale ipotiroidismo, ostativo indipendentemente dalla sua origine. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Sono causa di non idoneità al servizio militare le endocrinopatie.
La disposizione è stata applicata nel senso di ricomprendere tra le cause ostative all’idoneità le endocrinopatie, anche quando siano compensate mediante terapia sostitutiva.
art. 580, comma 4, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Costituisce la base normativa delle direttive tecniche per l’accertamento delle imperfezioni e infermità causa di inidoneità, approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014.
Direttive tecniche per l’accertamento delle imperfezioni e infermità causa di inidoneità, approvate con decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014
Riconducono le malattie della tiroide, compreso l’ipotiroidismo, tra le endocrinopatie rilevanti ai fini dell’idoneità al servizio militare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Quando una disposizione normativa stabilisce che determinate endocrinopatie costituiscono causa di non idoneità al servizio militare, la patologia può risultare ostativa anche in presenza di una buona compensazione farmacologica e dell’assenza attuale di limitazioni funzionali o lavorative.
- Le malattie della tiroide, incluso l’ipotiroidismo postchirurgico mantenuto mediante terapia sostitutiva, rientrano nelle endocrinopatie rilevanti ai fini dell’accertamento dell’idoneità al servizio militare, secondo le direttive tecniche ministeriali adottate sulla base del d.P.R. n. 90 del 2010.
- Nel giudizio sull’idoneità fisica all’arruolamento militare, l’amministrazione può considerare anche la stabilità prospettica della condizione sanitaria e il rischio che la compensazione terapeutica non sia garantita in futuro, in funzione dell’utile impiego in servizio.
- Il principio di non discriminazione dei soggetti guariti da patologia oncologica non è pertinente quando il giudizio di inidoneità non si fonda sulla pregressa neoplasia, ma su una distinta e attuale endocrinopatia prevista dalla normativa come causa ostativa, indipendentemente dalla sua origine.
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