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Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 2041/2025, emessa dal Tribunale di Palermo - Terza Sezione civile.

Giustizia amministrativa202501689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ritenuta rituale la rinuncia al ricorso e considerata la sopravvenuta proposta di pagamento da parte del Ministero, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della complessiva vicenda. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza civile del Tribunale di Palermo n. 2041/2025, recante condanna del Ministero della Salute al pagamento di somme risarcitorie e delle spese di lite

Esito

ESTINZIONE

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2041/2025, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore di tre ricorrenti, di somme a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, nonché, in favore di tutti, di una somma a titolo di danno non patrimoniale spettante al de cuius e trasmesso iure hereditatis, oltre interessi legali e spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha proposto il pagamento delle somme complessivamente dovute con nota PEC del 6 ottobre 2025. I ricorrenti, con atto notificato il 3 novembre 2025, hanno quindi rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • sentenza n. 2041/2025 del Tribunale di Palermo - Terza Sezione civile

    Titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento della domanda di esecuzione, recante la condanna del Ministero della Salute al pagamento di somme risarcitorie, interessi e spese di lite.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, intervenuta dopo che l’amministrazione ha manifestato la disponibilità a eseguire il titolo giudiziale, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio di ottemperanza.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando le circostanze complessive della vicenda la giustificano.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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