Cassazione Penale, Sentenza n. 13024/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'uso, nel procedimento per reati di droga (art. 73 d.P.R. 309/1990), del materiale informatico (in particolare la messaggistica) estratto dal cellulare di DIOP Babacar in esito a un decreto di perquisizione e sequestro emesso nel procedimento per lesioni di cui lo stesso era vittima. La difesa sostiene che il sequestro era finalizzato esclusivamente all'individuazione degli autori delle lesioni e che l'utilizzo dei dati in un diverso procedimento era privo del presupposto formale; censura inoltre l'assenza di un controllo preventivo indipendente (giudice o organo amministrativo) richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza sovranazionale, e contesta la natura esplorativa del sequestro. Si osserva infine che DIOP Serigne era estraneo al procedimento originario per lesioni, aggravando il vizio di utilizzabilità dei dati nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Il Collegio ha seguito l'orientamento della stessa Corte secondo cui, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-548/21) e della prassi interpretativa della Suprema Corte, il controllo preventivo previsto dal diritto dell'Unione può essere esercitato anche dal pubblico ministero in quanto autorità che svolge funzioni giudiziarie nell'ambito delle indagini, senza necessità di convalida giudiziale preventiva. La Corte ha inoltre rilevato che il decreto di perquisizione e sequestro non era stato contestato e che la motivazione del P.M. aveva fatto esplicito riferimento anche ad elementi attinenti al narcotraffico, giustificando l'esame del cellulare. Ne consegue la utilizzabilità della messaggistica acquisita nel procedimento originario sia nel procedimento per lesioni sia in quello per reati di stupefacenti; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e non è disposta la rimessione in libertà. La Cancelleria deve eseguire gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la richiesta di riesame; nel caso la Corte rileva che il riesame è stato esercitato dal Tribunale su ordinanza impugnata
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie penale contestata ai ricorrenti (detenzione e cessione di stupefacenti): il materiale informatico è stato utilizzato per accertare responsabilità in relazione a tale norma
Direttiva 2016/280 (menzionata nel testo)
Richiamata dalla difesa come fondamento della necessità di un controllo preventivo indipendente; la Corte però interpreta la giurisprudenza UE come compatibile con un controllo svolto anche dal pubblico ministero
Sentenza Corte di Giustizia UE C-548/21 (4 ottobre 2024)
C-548/21, sentenza 4 ottobre 2024
La Corte di Cassazione interpreta questa pronuncia nel senso che il controllo preventivo previsto dal diritto dell'Unione può essere esercitato anche da un'autorità come il pubblico ministero, considerato autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni d'indagine
artt. 253 e 254 cod. proc. pen.
Norme sul sequestro e acquisizione della corrispondenza: la Corte ritiene legittima l'acquisizione della messaggistica in forza di decreto del P.M., ritenendo non sussistente un divieto espresso all'utilizzo per fatti diversi
art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (richiamato nel confronto)
art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per distinguere i tabulati (quali dati estrinseci assimilabili a intercettazioni che richiedono autorizzazione) dalla messaggistica che rientra nella nozione di corrispondenza e non necessita di autorizzazione giudiziale per l'acquisizione
d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con legge 23 novembre 2021, n. 178
Richiamato nel confronto normativo tra disciplina dei tabulati e acquisizione della corrispondenza; la Corte utilizza questo richiamo per sostenere la diversa disciplina dei dati
Sentenza Corte Costituzionale n. 170 del 2023
Utilizzata per sostenere che la messaggistica rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non richiede autorizzazione giudiziale
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per gli adempimenti comunicativi da eseguire in caso di mantenimento della custodia cautelare
Massime di principio
- Se il decreto di perquisizione e sequestro, emesso dal pubblico ministero, non è stato impugnato nel merito, la sua legittimità è difficilmente superabile in sede successiva: la mancata contestazione formale del decreto indebolisce la tesi di inutilizzabilità dei dati
- Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il controllo preventivo richiesto dal diritto dell'Unione può essere considerato soddisfatto anche quando è esercitato dal pubblico ministero nell'ambito delle indagini, non essendovi sempre necessità di una preventiva convalida giudiziale
- La messaggistica contenuta in un telefono è trattata dalla giurisprudenza come corrispondenza e, pertanto, la sua acquisizione rientra nella materia che può essere disposta dal P.M. senza l'autorizzazione giudiziale necessaria per i tabulati o per intercettazioni; ciò rende ammissibile l'utilizzo della messaggistica anche in procedimenti diversi da quello per il quale originariamente si è proceduto al sequestro, salvo divieti espressi
- Per contestare l'utilizzabilità di dati informatici acquisiti in un altro procedimento, la difesa deve prioritariamente impugnare la legittimità del decreto di perquisizione/sequestro o dimostrare caratteristiche esplorative/assolutamente inesistenti nel provvedimento autorizzativo
- Nei casi in cui il sequestro sia effettivamente esplorativo, o manchino motivazioni che colleghino l'indagine originaria a possibili reati diversi, può sussistere spazio per ottenere l'esclusione delle prove; pertanto, è fondamentale verificare la motivazione e l'ambito del decreto di sequestro
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