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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9164/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna (Corte d'appello di Caltanissetta, 4/11/2019) per usura aggravata. Il ricorrente ha prodotto una nuova attestazione bancaria (data 21/06/2017, Unicredit ag. di Leonforte) che, a suo avviso, dimostrerebbe l'incertezza sull'avvenuto pagamento per cassa della cambiale di euro 5.000 con scadenza 15/05/2008; tale elemento sarebbe decisivo per riconsiderare i flussi finanziari tra le parti e per escludere la natura usuraria del rapporto di prestito.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente effettuato una delibazione preliminare del carattere dimostrativo delle prove nuove, giudicandole palesemente inidonee a travolgere il giudicato. Si è richiamato il principio secondo cui la condanna per usura può reggersi anche a prescindere dall'effettiva corresponsione degli interessi pattuiti, per cui l'incertezza sul pagamento della cambiale non invalida il giudizio di colpevolezza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    L'articolo delimita il perimetro della revisione: per rimuovere il giudicato occorrono elementi di prova nuovi, estranei e diversi da quelli valutati nel processo di merito; la Corte territoriale ha la facoltà-dovere di valutare preliminarmente la rilevanza e la decisivita delle prove nuove ai fini dell'ammissibilita del giudizio di revisione

  • Cass. pen., Sez. II, 02/02/2022 n. 9962

    Principio consolidato richiamato: il reato di usura si consuma per la illecita pattuizione del tasso e non richiede l'effettiva corresponsione degli interessi, pertanto la mancata percezione o l'incertezza sul pagamento non escludono la responsabilita

Massime di principio

  • In sede di revisione possono essere valutate solo prove nuove, estranee e diverse da quelle già valutate nel giudizio definitivo; prove non decisive o meramente dubitative sono inidonee a rimuovere il giudicato
  • La Corte chiamata a decidere sull'ammissibilità della revisione può e deve effettuare una delibazione preliminare del valore probatorio delle nuove prove e dichiarare inammissibile il ricorso se le prove risultano palesemente insufficienti
  • Nel reato di usura la rilevanza è data dalla illecita pattuizione del tasso; l'assenza o il mancato incasso degli interessi non annulla la rilevanza penale dell'accordo usurario
  • Una attestazione bancaria che introduce solo un dubbio procedurale sul pagamento non è automaticamente decisiva: per incidere sul giudicato deve incidere direttamente e in modo determinante sul fulcro della ricostruzione probatoria usata per la condanna
  • Nel proporre un ricorso in revisione è essenziale specificare e dimostrare la decisività delle nuove prove, spiegando compiutamente in che modo esse avrebbero modificato il convincimento del giudice del merito

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