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Ordinanza

Ordinanza n. 1946/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; nonché della procedura di scorrimento e delle successive assegnazioni pubblicate in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui hanno assegnato candidati con punteggio inferiore a quello della parte ricorrente a sedi da quest'ultimo indicate come preferenziali e non ottenute (segnatamente, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Sede S. Andrea); C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 4), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 9); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta. Per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe. Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente, a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 30.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Giustizia amministrativa202602302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, graduatoria nazionale e atti della procedura selettiva del semestre filtro, nonché dinieghi di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria non ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, la graduatoria nazionale e gli atti della procedura del semestre filtro, chiedendo anche l'ammissione in soprannumero e l'accesso alla documentazione relativa alle prove, alle correzioni e ai criteri di valutazione. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal D.M. n. 1115/2025, deducendo violazione della par condicio, dell'affidamento e dell'imparzialità; l'illegittimità delle modalità di correzione e valutazione, l'esistenza di quesiti errati, ambigui o con più possibili risposte, la mancata attribuzione o neutralizzazione di punteggi, la violazione dell'anonimato, l'irregolarità delle prove e delle attività formative, la mancata copertura o redistribuzione dei posti, l'erronea determinazione del contingente e del fabbisogno professionale, nonché il diniego o il parziale diniego di accesso agli atti. Il ricorrente ha inoltre censurato la determinazione del potenziale formativo e il numero dei posti disponibili, chiedendo l'annullamento degli atti presupposti e consequenziali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, volto a bilanciare l'esigenza di saturare i posti con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie: i candidati che avevano conseguito tre sufficienze senza recupero conservavano una posizione preferenziale, mentre gli altri erano ordinati per fasce in relazione alla prossimità al requisito originario. Ha escluso una violazione della par condicio, rilevando che tutti i candidati disponevano delle medesime informazioni e che la doglianza sulle diverse commissioni era generica; per le domande aperte non era stata dimostrata l'esistenza di prassi valutative difformi. Ha precisato che l'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti potrebbe, al più, comportare la rivalutazione della prova del singolo candidato, non l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse; inoltre, la censura sui quesiti a risposta multipla era carente di interesse, non essendo state indicate la risposta fornita né la concreta incidenza sul raggiungimento dei posti disponibili. Ha ritenuto non viziata la procedura dalla mancata disponibilità immediata della documentazione d'esame, dovendosi le relative questioni trattare secondo la disciplina dell'accesso documentale. Quanto all'anonimato, ha richiamato il principio secondo cui soltanto una violazione non irrilevante delle regole sull'anonimato è idonea a viziare la procedura; nel caso concreto, la chiusura dei materiali alla presenza di studenti sorteggiati e la successiva rilevazione informatica da parte del CINECA non evidenziavano una concreta possibilità di alterazione dei risultati da parte dei commissari. Ha dichiarato carenti di interesse le censure sulla mancata copertura dei posti, sulla redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero e sulla determinazione del contingente, poiché il ricorrente non era entrato in graduatoria. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, formulando il relativo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; ha giudicato generiche le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità e i termini indicati nell'ordinanza. Le spese della fase cautelare, quantificate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il giudice ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sulle censure dedotte.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha formulato l'avviso relativo alla possibile inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno, in ragione della mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    In presenza di una difficoltà oggettiva e di un numero elevato di controinteressati, è possibile autorizzare la notificazione per pubblici proclami, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate le esigenze di effettività del contraddittorio.

  • art. 3, commi 1 e 2, l. 264/1999

    Le censure relative alla determinazione del fabbisogno, del potenziale formativo e del numero dei posti disponibili sono state ritenute prive di interesse, non essendo il ricorrente entrato in graduatoria.

  • art. 6-ter d.lgs. 502/1992

    La rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri è stata contestata, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile per mancata evocazione del Ministero della Salute.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Ha costituito il parametro delle regole originarie del semestre filtro, rispetto alle quali il giudice ha valutato il meccanismo successivamente modificato.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Il meccanismo di graduazione per fasce e di recupero dei voti è stato ritenuto, in sede cautelare, non manifestamente irragionevole e compatibile con tutela dell'affidamento, par condicio e imparzialità.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • La modifica postuma delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando bilancia l'esigenza sopravvenuta di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati nelle regole originarie, preservando la posizione di chi aveva integralmente soddisfatto tali regole e graduando gli altri candidati secondo il grado di prossimità ai requisiti iniziali.
  • In una procedura selettiva, la par condicio è compatibile con la suddivisione dei candidati in fasce o coorti, purché le fasce riflettano differenze oggettive nella posizione dei concorrenti e la concorrenza interna avvenga tra soggetti in condizioni comparabili.
  • L'eventuale erroneità, ambiguità o pluralità di risposte corrette in singoli quesiti di una prova selettiva può giustificare la rivalutazione della posizione del candidato concretamente inciso, ma non comporta di per sé l'annullamento dell'intera procedura né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse.
  • La violazione delle regole sull'anonimato è idonea a viziare una procedura selettiva soltanto quando abbia carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della selezione; non è sufficiente la mera possibilità astratta di individuare il materiale, quando il sistema di raccolta, sigillatura e correzione escluda una concreta alterazione dei risultati.
  • Le censure relative alla determinazione dei posti disponibili o del contingente sono prive di interesse per il candidato che non sia entrato in graduatoria, se l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla sua assegnazione.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati renda oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma la pubblicazione deve indicare o rendere conoscibili i destinatari e contenere gli elementi necessari a garantire l'effettività del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareAccesso documentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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