Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35562/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna per tentato furto, con contestata recidiva specifica e reiterata, escludendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dei beni sottratti, sostenendo che la merce era stata prelevata dagli scaffali di un supermercato videosorvegliato e sotto la vista dell'addetto alla vigilanza, che l'aveva bloccata oltre le casse; 2) omessa considerazione della particolare tenuità del fatto, deducendo l'esiguità del valore della merce, la sua restituzione spontanea e l'irrilevanza della sola recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo nuovo e quindi inammissibile perché non dedotto in appello e comunque fondato su accertamenti di merito; ha ritenuto il secondo motivo non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'art. 131-bis per l'abitualità della condotta, desunta da sei precedenti condanne per furto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la doglianza sull'aggravante della pubblica fede era nuova e non scrutinabile in cassazione, mentre la censura sulla particolare tenuità del fatto non si misurava con la motivazione decisiva della sentenza di appello, fondata sulla causa ostativa dell'abitualità. È stata quindi applicata la sanzione ex art. 616 c.p.p., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre una causa ostativa fondata sull'abitualità della condotta; l'autore è abituale se, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    È richiamato per la forma di deduzione dei motivi di ricorso, che devono essere esposti in modo specifico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili per la prima volta questioni di merito che presuppongono nuovi accertamenti fattuali, se non risultano già devolute ai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché viene meno la funzione stessa dell'impugnazione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la condotta è abituale quando l'agente abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del procedimento, anche se uno o più fatti sono successivi al reato contestato.
  • La mera esiguità del valore del bene o la restituzione spontanea non bastano, da sole, a imporre l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. se il giudice di merito ha ravvisato una causa ostativa legata all'abitualità.
  • La recidiva, di per sé, non esaurisce il tema della particolare tenuità del fatto, che va valutata tenendo conto anche dell'eventuale abitualità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurto
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.