Sentenza n. 430/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei provvedimenti dell’I.N.P.S. n. 4800901180501 in data 15 luglio 2025 e n. 480090180509 in data 17 luglio 2025, con cui sono state respinte le domande per la cassa integrazione guadagni ordinaria relativa al periodo “9 giugno 2025-29 giugno 2025” e al periodo “30 giugno 2025-27 luglio 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti, delle deliberazioni del Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti CIG Edilizia n. 957 e n. 958 in data 3 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria e deliberazioni di rigetto dei ricorsi amministrativi
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva richiesto l’ammissione alla CIGO per due periodi di sospensione dei lavori in un cantiere pubblico, indicando la causale “fine fase lavorativa”. La sospensione parziale era stata disposta dalla Direzione Lavori perché non era possibile realizzare le opere di copertura e quelle conseguenziali in attesa dell’autorizzazione del Genio Civile. L’INPS aveva respinto le domande ritenendo non provata la conclusione di una specifica fase lavorativa, rilevando inoltre che la sospensione riguardava l’intera maestranza e che mancava il verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase. L’Istituto aveva altresì qualificato l’attesa dell’autorizzazione come impedimento burocratico riconducibile all’ordinario rischio d’impresa, non idoneo a soddisfare il requisito della non imputabilità. La ricorrente ha dedotto violazione del d.lgs. n. 148/2015 e del d.m. n. 95442/2016, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Ha sostenuto che la sospensione costituiva un evento transitorio e non imputabile, riconducibile al factum principis e alla causale della sospensione per ordine di pubblica autorità; in subordine, ha qualificato l’indicazione della causale “fine fase lavorativa” come errore materiale e ha affermato che l’INPS avrebbe dovuto riqualificare d’ufficio la causale sulla base della documentazione prodotta. Con motivi aggiunti sono state impugnate le deliberazioni del Comitato amministratore che avevano respinto i ricorsi amministrativi contro i dinieghi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo insussistente il difetto di istruttoria. L’INPS aveva esaminato non solo la causale formalmente indicata, ma l’intera documentazione prodotta, chiedendo anche integrazioni istruttorie e spiegando puntualmente perché il verbale di sospensione parziale dimostrasse l’attesa dell’autorizzazione del Genio Civile, non già la conclusione di una fase lavorativa. La CIGO costituisce un beneficio eccezionale, soggetto a interpretazione restrittiva, e richiede la transitorietà della sospensione e la sua non imputabilità al datore di lavoro o ai lavoratori. L’onere di provare tali presupposti grava sul richiedente. Nel caso concreto, la documentazione non consentiva di escludere che le autorizzazioni non fossero state tempestivamente richieste o ottenute per fatto imputabile al committente o al richiedente; pertanto non era provata l’estraneità dell’evento dalla sfera di prevedibilità e controllo dell’impresa. Il Collegio ha escluso che la vicenda integrasse un factum principis: la sospensione derivava da un atto di gestione del rapporto contrattuale e non da un provvedimento amministrativo autoritativo adottato per la tutela di interessi pubblici, quale un’ordinanza contingibile e urgente. Non era quindi applicabile la causale della sospensione per ordine di pubblica autorità. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
d.lgs. n. 148/2015
La disciplina della CIGO richiede, tra gli altri presupposti, la transitorietà e la non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa al datore di lavoro o ai lavoratori.
d.m. n. 95442/2016
La causale “fine fase lavorativa” presuppone la conclusione di una specifica lavorazione affidata a lavoratori specializzati e la relativa dimostrazione documentale; la domanda deve essere valutata sulla base delle informazioni e dei documenti forniti, anche tramite supplemento istruttorio.
art. 2 d.m. n. 95442/2016
La relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere le circostanze rilevanti per verificare la sussistenza dei presupposti della CIGO.
art. 8 d.m. n. 95442/2016
La causale della riduzione o sospensione per ordine di pubblica autorità riguarda provvedimenti autoritativi adottati per la tutela di interessi pubblici e non ogni sospensione derivante da rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione.
art. 11 d.m. n. 95442/2016
L’INPS può acquisire integrazioni istruttorie per verificare la sussistenza della causale invocata e degli ulteriori presupposti della prestazione.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive richieste dall’INPS nell’ambito dell’istruttoria devono essere rese dal legale rappresentante secondo le forme previste dalla disposizione.
art. 93, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata nel verbale di ripresa dei lavori con riferimento agli adempimenti relativi alle variazioni strutturali e non costituisce, nella decisione, autonoma ragione di giudizio.
Massime di principio
- L’ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria presuppone che la sospensione dell’attività sia transitoria e non imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori; trattandosi di beneficio eccezionale finanziato dalla collettività, tali presupposti sono soggetti a interpretazione restrittiva.
- L’onere di provare la non imputabilità dell’evento sospensivo grava sull’impresa richiedente. Quando la sospensione dipende dal ritardo nel rilascio di un’autorizzazione amministrativa, l’impresa deve dimostrare che il ritardo è effettivamente imputabile all’amministrazione e non deriva da negligenza, omissioni o inadempimenti propri o del committente.
- La sospensione dei lavori derivante dall’attesa di un’autorizzazione o da un atto di gestione del rapporto contrattuale non integra, di per sé, un factum principis né la causale della sospensione per ordine di pubblica autorità. Quest’ultima richiede un provvedimento amministrativo autoritativo, adottato per la tutela di interessi pubblici, distinto dagli atti paritetici o gestionali del rapporto contrattuale.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando l’amministrazione esamina la documentazione complessivamente prodotta, richiede integrazioni e motiva specificamente le ragioni per cui essa non dimostra la causale dichiarata e la non imputabilità dell’evento.
- La causale “fine fase lavorativa” richiede la prova della conclusione di una specifica lavorazione, dell’individuazione dei lavoratori specializzati interessati e della relativa attestazione documentale; non è sufficiente che l’impresa descriva genericamente una sospensione parziale delle opere in attesa di autorizzazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →