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Parere

Parere n. 1816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dalla -OMISSIS-di -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS--Sportello Unico per l’immigrazione ed il Ministero dell’interno, nei confronti della Questura di -OMISSIS- e dell’Ispettorato del lavoro di -OMISSIS- per l’annullamento: - del decreto prot. P-FI/L/Q/2022/100410 del 16 settembre 2025 ad oggetto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato in data 2 agosto 2022 in favore del lavoratore signor S-OMISSIS-; - del parere ostativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di -OMISSIS-; - della nota dell’Ispettorato territoriale del lavoro datata 15 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 2 agosto 2022 in favore di un lavoratore straniero e contro il parere ostativo e la nota dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società impugna il decreto del 16 settembre 2025 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato, dopo che l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva espresso parere negativo ravvisando l’assenza di un’effettiva esigenza aziendale di incrementare l’organico. Il nulla osta era stato rilasciato il 2 agosto 2022; il diniego del visto era stato impugnato davanti al TAR, che aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione e carenza d’istruttoria, disponendo una nuova valutazione. Nel successivo riesame la società aveva presentato memorie e documenti. I sei motivi del ricorso contestano: il travisamento dei dati economici e occupazionali e l’insufficienza dell’istruttoria; la mancata confutazione delle memorie presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; la lesione dell’affidamento, della proporzionalità e della ragionevolezza; l’applicazione della circolare ministeriale n. 3/2022, ritenuta fonte di criteri automatici incompatibili con le fonti primarie; l’impiego di elementi sopravvenuti in violazione del principio tempus regit actum; e l’erronea applicazione dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73/2022, perché l’amministrazione avrebbe riesaminato valutazioni già compiute anziché verificare i presupposti ostativi indicati dalla legge. La società chiede inoltre la sospensione cautelare, deducendo il pregiudizio all’attività aziendale e al lavoratore.

Il parere

Il parere non decide i sei motivi di merito: la Sezione precisa che la valutazione è sommaria e che restano necessari gli approfondimenti in sede di parere definitivo. Accoglie la richiesta cautelare, ritenendo immediatamente apprezzabile e sussistente il periculum in mora prospettato dalla società. Sospende quindi l’adozione del parere sul merito e dispone che il Ministero dell’interno, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, acquisisca dalla Prefettura una relazione istruttoria e trasmetta una presa di posizione puntuale e analitica sul parere negativo dell’Ispettorato. La società deve poter partecipare: le osservazioni della Prefettura le vanno comunicate, assegnandole un congruo termine per controdedurre; relazione, controdeduzioni e parere dell’Ispettorato dovranno essere trasmessi dal Ministero alla Sezione. Il termine è sottolineato anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, che ha riconosciuto l’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali, inclusa quella sulla ragionevole durata. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Istanza cautelare

La sospensione del provvedimento impugnato è accolta, poiché il periculum in mora dedotto dalla società appare immediatamente apprezzabile e sussistente. La decisione è limitata alla fase cautelare e non anticipa l’esito del merito.

Istruttoria ministeriale e partecipazione della ricorrente

Ai fini del parere definitivo, il Ministero dell’interno deve, entro quaranta giorni dalla comunicazione, acquisire dalla Prefettura una relazione istruttoria che prenda posizione puntuale e analitica sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Le osservazioni della Prefettura devono essere comunicate alla società, con un congruo termine per controdedurre; gli atti, comprese le controdeduzioni e il parere dell’Ispettorato, devono essere trasmessi alla Sezione.

Merito del ricorso

L’esame dei motivi di ricorso è sospeso in attesa della relazione ministeriale. La Sezione rinvia la trattazione a una successiva adunanza e non decide, in questa fase, la fondatezza delle censure.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971

    La disposizione è indicata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    In data 11 giugno 2025, la società trasmetteva memorie ex art.10-bis della legge n.241 del 1990 unitamente a documentazione, sostenendo l’esistenza dei requisiti per il mantenimento del nulla osta.

    La norma è richiamata in relazione alle memorie presentate dalla società nel procedimento di revoca. La Sezione dispone che, nell’integrazione istruttoria, sia garantita la partecipazione della ricorrente, ma non decide ancora la censura di violazione dell’art. 10-bis.

  • art. 6 CEDU

    Si rappresenta che la Corte costituzionale (sentenza n.63 del 2023) ha stabilito, in adesione all’indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani c. Italia) che <<… le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario.>>

    La garanzia convenzionale della ragionevole durata è applicabile anche al ricorso straordinario; per questo la Sezione richiede che l’integrazione istruttoria sia completata entro il termine assegnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può accogliere la domanda di sospensione quando il pregiudizio dedotto risulti immediatamente apprezzabile, rinviando l’esame dei motivi di merito alla successiva decisione.
  • Quando occorrono ulteriori elementi per decidere il merito di un ricorso straordinario, la Sezione può richiedere una relazione ministeriale puntuale e analitica e subordinare la prosecuzione dell’esame alla sua trasmissione entro un termine determinato.
  • Nell’integrazione istruttoria disposta ai fini della decisione del ricorso straordinario, la partecipazione del ricorrente richiede che gli siano comunicate le osservazioni amministrative rilevanti e che gli sia concesso un congruo termine per presentare controdeduzioni.
  • Le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata dei processi si applicano anche al ricorso straordinario; l’attività istruttoria richiesta deve pertanto essere svolta nel termine assegnato.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e domanda cautelare

Il parere della Sezione I riguarda un ricorso straordinario di una società del settore turistico-alberghiero contro la revoca del nulla osta rilasciato per l’assunzione di un lavoratore straniero. La Sezione decide la domanda di sospensione e dispone un’integrazione istruttoria, senza pronunciarsi ancora sui motivi di merito.

Vicenda amministrativa e giudiziaria

La società aveva richiesto il nulla osta il 27 gennaio 2022, ottenendolo il 2 agosto dello stesso anno. In seguito, il visto d’ingresso era stato negato. Il TAR aveva accolto il ricorso contro il diniego per difetto di motivazione e carenza d’istruttoria, ordinando una nuova valutazione. Nel successivo riesame l’Ambasciata aveva chiesto un nuovo ricircolo del nulla osta. Il 3 giugno 2025 la Prefettura aveva avviato il procedimento di revoca sulla base del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, che aveva ravvisato l’assenza di un’effettiva esigenza aziendale di aumentare l’organico. Dopo le memorie e la documentazione della società dell’11 giugno 2025, il nulla osta era stato revocato con decreto del 16 settembre 2025.

Motivi del ricorso

La società ha proposto sei ordini di censure. Ha contestato il travisamento dei dati sul fatturato e sul numero dei dipendenti, nonché l’insufficienza dell’istruttoria sull’effettiva necessità di personale e sulla capacità economica aziendale; ha sostenuto che la Prefettura non avrebbe risposto specificamente alle memorie presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; ha dedotto la lesione dell’affidamento, della proporzionalità e della ragionevolezza, anche in considerazione del nulla osta originario, del tempo trascorso e della precedente sentenza del TAR. Ha inoltre contestato l’uso della circolare ministeriale n. 3/2022, ritenuta fonte di criteri automatici fondati sul confronto del fatturato tra annualità, e l’impiego di dati sopravvenuti rispetto alla domanda o al rilascio originario. Infine, ha invocato l’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73/2022, sostenendo che la nuova istruttoria avrebbe dovuto limitarsi alla verifica degli elementi ostativi previsti, senza riconsiderare valutazioni già compiute. Per la domanda cautelare ha allegato il pregiudizio all’attività aziendale e alla posizione del lavoratore.

Valutazione cautelare e integrazione istruttoria

La Sezione accoglie la richiesta di sospensione, ritenendo immediatamente apprezzabile e sussistente il periculum in mora prospettato dalla società. Si tratta di una valutazione sommaria, espressamente riservata alla fase cautelare: i motivi di merito non sono decisi e sono fatti salvi gli approfondimenti necessari per il parere definitivo.

Il Ministero dell’interno deve trasmettere, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria che affronti in modo puntuale e analitico il parere negativo dell’Ispettorato. La società deve ricevere le osservazioni della Prefettura e disporre di un congruo termine per presentare controdeduzioni. Il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione la relazione, le controdeduzioni e il parere dell’Ispettorato.

Ragionevole durata e conclusioni

La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, che, in adesione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 settembre 2020, Mediani c. Italia, ha affermato che le tutele della Convenzione, compresa quella dell’art. 6 sulla ragionevole durata, si applicano anche al ricorso straordinario. Il termine di quaranta giorni è quindi ritenuto essenziale anche per prevenire possibili conseguenze erariali legate al pagamento dell’indennizzo per ritardata definizione. Il parere sul merito è sospeso e l’affare è rinviato a una successiva adunanza.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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