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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29665/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente censura: 1) la valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Cianci e Coluccia), sostenendo che il Tribunale non avrebbe risolto i vizi motivazionali già indicati dalla Cassazione e si sarebbe limitato a riproporre giudizi precedenti, non valutando adeguatamente l'eventuale dipendenza o la tardività delle dichiarazioni e la mancanza di riscontri; 2) la mancata o insufficiente motivazione circa l'identificazione del "Renato" menzionato in alcune intercettazioni e il significato dell'assenza del Puce a un incontro del 1 febbraio 2020, ritenuto significativo per la partecipazione al clan, nonché l'assenza di riscontri concreti sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, dopo l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza, abbia svolto un rinnovato e adeguato percorso motivazionale che ha colmato le lacune indicate dalla Cassazione: ha valorizzato le dichiarazioni autoaccusatorie del collaboratore Cianci, ne ha valutato la puntualità, e ha fatto ricorso alle dichiarazioni successive di altro collaboratore (Gerardo Dino Coluccia) che confermano e forniscono riscontro. Quanto all'identificazione del "Renato" e al significato della sua assenza all'incontro del 1 febbraio 2020, il Tribunale ha indicato elementi indiziari e riscontri (soste del gruppo nel comune di residenza del Puce, frasi che rimandano a "andare da Renato", dialoghi intercettati tra vittima e congiunti riferenti il ruolo di Renato) che rendono logica e consequenziale la conclusione sulla gravità degli indizi. La Cassazione ha inoltre ricordato che il giudizio di legittimità non può riaprire una rivalutazione dei fatti se non siano prospettati vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata al ricorrente quale fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha valutato la sussistenza della gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie in base agli elementi istruttori e alle dichiarazioni dei collaboratori

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione del ricorso per cassazione ai termini necessari per la decisione; richiamata per spiegare la compressione dei motivi nelle note di ricorso e nella motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari, verifica soprattutto la correttezza del nesso logico tra motivazione e decisione e non riesamina i fatti salvo vizi di legge o illogicità manifesta; quindi un ricorso che semplicemente propone una diversa valutazione del materiale probatorio rischia l'inammissibilità.
  • Un giudice di rinvio che, dopo annullamento per vizio motivazionale, giunge alle stesse conclusioni può essere legittimo se ricostruisce nuovamente e adeguatamente le ragioni e colma le lacune indicate dalla Cassazione.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate per fondare la gravità indiziaria se adeguatamente motivate e corroborate da riscontri indipendenti; la conferma reciproca tra collaboratori non implica di per sé collusione o inutilizzabilità, purché il giudice motivi sull'indipendenza o sui riscontri.
  • Le dichiarazioni autoaccusatorie, anche se rese dopo condanne, non sono automaticamente prive di valore: il giudice deve valutare puntualità, contesto e riscontri, nonché l'impatto sulla posizione processuale del dichiarante.
  • L'identificazione di un soggetto menzionato in intercettazioni (es. un nome comune come "Renato") richiede che il giudice fornisca elementi di collegamento percorribili (circostanze, movimenti, comunicazioni terze) che giustifichino l'attribuzione; senza tali elementi la motivazione è viziata.
  • In situazioni analoghe, per difendersi efficacemente conviene contestare specificamente le eventuali illogicità o violazioni di norme nella motivazione, produrre o indicare controriserche e mostrare l'assenza di riscontri oggettivi, evitando argomentazioni che si limitino a una diversa lettura dei fatti.

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