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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04698/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, ex dipendente della Banca Commerciale Italiana e iscritto a uno speciale fondo pensione complementare, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta dal fondo sull’erogazione in capitale conseguente alla liquidazione del fondo medesimo. L’istanza, proposta ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, era rimasta senza risposta, formando silenzio-rifiuto. I giudici tributari di merito avevano respinto sia il ricorso introduttivo sia l’appello. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione delle norme fiscali che disciplinano la tassazione delle somme erogate dai fondi pensione e dei contributi esclusi da imposizione, sostenendo: (i) che la prestazione del fondo dovesse essere qualificata come rendita/prestazione periodica e non come attribuzione di capitale; (ii) che il fondo dovesse essere considerato forma di previdenza complementare con finalità integrativa della pensione pubblica; (iii) che i documenti prodotti fossero stati trascurati e privati di valore probatorio. Alla base della censura vi era l’assunto che, al momento del calcolo dell’imponibile, dovessero essere sottratti i contributi versati dal lavoratore al fondo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ricostruito la natura del fondo pensione in esame come fondo di previdenza complementare, ma ha valorizzato l’orientamento consolidato secondo cui la prestazione in capitale erogata in sostituzione della pensione integrativa conserva la medesima natura reddituale della prestazione previdenziale sostituita ed è quindi soggetta al relativo regime fiscale. Da ciò deriva che la base imponibile va determinata sull’intera somma erogata dal fondo, senza detrazione dei contributi versati dal lavoratore, perché l’esclusione prevista dall’art. 48 TUIR riguarda solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della "doppia conforme", essendo la decisione di appello confermativa di quella di primo grado sul medesimo nucleo fattuale e logico-argomentativo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    norma posta a base dell’istanza di rimborso per i versamenti IRPEF ritenuti non dovuti

  • art. 17 d.P.R. n. 917/1986

    disciplina la tassazione separata del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità/somme equiparate; la Corte la richiama per ricostruire il regime fiscale applicabile alle somme erogate dal fondo

  • art. 16 d.P.R. n. 917/1986

    individua i redditi soggetti a tassazione separata, tra cui il TFR e le indennità equipollenti

  • art. 48 d.P.R. n. 917/1986

    esclude dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali solo se versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi volontari al fondo non sono quindi sottraibili dalla base imponibile

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    la prestazione in capitale sostitutiva della pensione integrativa conserva la stessa categoria reddituale della prestazione previdenziale sostituita

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al riparto dell’onere della prova, ma non assunto quale base decisiva della decisione

  • art. 18 dello statuto del Fondo

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura e il trattamento delle prestazioni del fondo

  • circolare n. 96 del 6 ottobre 1975 del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana

    richiamata dal ricorrente a sostegno della qualificazione della prestazione

  • art. 47, comma 1, lett. h-bis), TUIR

    richiamato nei motivi quale disposizione fiscale rilevante per la qualificazione delle somme percepite

  • art. 19, comma 2, TUIR

    richiamato nei motivi quale norma sulla tassazione delle somme percepite

  • art. 52 TUIR

    richiamato nei motivi quale disposizione fiscale applicabile

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nei motivi in tema di prova nel processo tributario

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile per doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi in cassazione

  • d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    richiamato per la disciplina della doppia conforme e la limitazione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.lgs. n. 124/1993

    richiamato come disciplina dei fondi pensione complementari

  • L. 9 marzo 1989, n. 88

    richiamata nei motivi con riferimento alla regolazione previdenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • La prestazione erogata in capitale da un fondo di previdenza complementare, quando sostitutiva della pensione integrativa, mantiene la stessa categoria reddituale della prestazione previdenziale sostituita e segue il medesimo trattamento fiscale.
  • Ai fini della tassazione della somma erogata dal fondo pensione, la base imponibile comprende l’intero capitale corrisposto, senza possibilità di detrarre i contributi versati dal lavoratore, se tali contributi non sono stati effettuati in ottemperanza a una specifica disposizione di legge.
  • Nei giudizi di cassazione, la censura sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre una doppia conforme di merito fondata sul medesimo impianto fattuale e logico-argomentativo.
  • Quando il giudice di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il ricorrente deve indicare specificamente le divergenze tra le due motivazioni per superare il limite della doppia conforme.
  • La mera deduzione dell’omesso esame di documenti non è sufficiente se la decisione di merito è coerente con un consolidato orientamento giurisprudenziale e la motivazione appare logicamente completa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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