Cassazione Penale, Sentenza n. 25422/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per ricettazione e calunnia (Tribunale di Modena, 14/06/2023) per mancato deposito di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, contenente dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen. Nel ricorso per cassazione si denunciava violazione di legge e mancanza di motivazione: la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare una pronuncia della Corte di legittimità senza rispondere alle argomentazioni sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 581, comma 1‑quater.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità: il giudice di merito non era tenuto ad esaminare tutte le argomentazioni in una questione di diritto. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 581, commi 1‑ter e 1‑quater, non restringe illegittimamente la facoltà di impugnazione ma disciplina le modalità (mandato specifico, elezione di domicilio) per assicurare la conoscenza della pendenza processuale da parte dell'imputato e la volontarietà dell'impugnazione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'obolo di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1‑ter e 1‑quater)
Le norme non limitano indebitamente la facoltà di impugnazione; regolano le modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente (mandato specifico e indicazione di domicilio) per garantire la conoscenza della pendenza del giudizio e la volontarietà dell'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'appello quando manca il prescritto requisito formale (qui il mandato specifico richiesto dall'art. 581, comma 1‑quater)
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la corresponsione di una somma in favore della cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000)
art. 24 Cost.
Richiamato per escludere che la disciplina delle modalità di impugnazione incida illegittimamente sul diritto di difesa
art. 27, secondo comma, Cost.
Richiamato nel novero dei principi invocati dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le norme impugnate non ledano la presunzione di non colpevolezza fino al passaggio in giudicato
art. 111, settimo comma, Cost.
Rilevato per chiarire che il diritto costituzionale ad impugnare esiste ma può essere regolato nelle modalità senza costituire una limitazione ingiustificata
Massime di principio
- Se l'imputato è assente consensualmente dal processo, l'appello proposto dal difensore può essere dichiarato inammissibile se non è allegato il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente eventuale elezione/dichiarazione di domicilio: è un requisito formale essenziale ai fini dell'art. 581, comma 1‑quater.
- La contestazione di incostituzionalità di una norma può essere riproposta in cassazione, ma occorre dimostrare la non manifesta infondatezza: se la giurisprudenza di legittimità è consolidata, il giudice di merito può dichiarare la questione manifestamente infondata senza esaminare tutte le argomentazioni difensive.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda soprattutto le questioni di fatto; il mancato esame di argomentazioni che vertono su questioni di diritto non è necessariamente motivo di annullamento se la questione è manifestamente infondata.
- L'onere imposto dalla norma (mandato specifico e domicilio) è considerato ragionevole per garantire la certezza della conoscenza del giudizio di impugnazione e per evitare impugnazioni automatiche poste in essere senza il reale interesse personale dell'imputato.
- In caso di inammissibilità per carenze formali derivanti da colpa del ricorrente, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e irrogare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; dunque è importante curare la completezza formale dell'atto di impugnazione.
- Se si ritiene di impugnare la normativa per profili di costituzionalità, è strategico evidenziare elementi nuovi o divergenze giurisprudenziali non manifestamente superate dalla consolidata orientamento della Corte di Cassazione per evitare il rigetto per manifesta infondatezza.
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