Sentenza del 20/07/2016 n. 4710 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Ammortamento - Fabbricati industriali - Determinazione forfettaria del valore dell'area.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione stabilisce che la determinazione dell'area deve essere effettuata sulla base della sua concreta destinazione e delle caratteristiche effettive del fabbricato industriale. La classificazione catastale e i certificati camerali non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la corretta qualificazione dell'area, potendo essere superati da altri elementi probatori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione forfettaria del valore dell'area occupata da un fabbricato industriale ai fini dell'ammortamento IRES. Il principio affermato è che occorre considerare l'effettiva destinazione dell'immobile e dell'area, senza attribuire valore decisivo alla classificazione catastale o ai certificati della Camera di Commercio. Tali documenti costituiscono mere presunzioni semplici: dimostrano l'esistenza delle dichiarazioni in essi riportate, ma non ne provano automaticamente la veridicità sostanziale.
Norme richiamate
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 7
La norma disciplina, ai fini fiscali, la determinazione del valore dei fabbricati e delle aree sottostanti o pertinenziali, richiedendo di distinguere il valore dell'area da quello del fabbricato per il calcolo dell'ammortamento.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 7-bis
La disposizione integra la disciplina della determinazione del valore delle aree ai fini dell'ammortamento, prevedendo criteri forfettari applicabili ai fabbricati industriali.
Massime di principio
- Nella determinazione fiscale del valore dell'area di un fabbricato industriale prevale la destinazione e l'utilizzo effettivi rispetto alla sola classificazione catastale.
- I certificati della Camera di Commercio e i dati catastali hanno normalmente valore indiziario e non provano da soli la veridicità sostanziale delle informazioni riportate.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare concretamente la funzione dell'area, le caratteristiche dell'immobile, l'organizzazione produttiva e ogni altro elemento utile a dimostrare la reale destinazione industriale.
- L'amministrazione finanziaria o il giudice possono valutare complessivamente gli elementi di prova e discostarsi dalle risultanze formali quando queste non riflettono la situazione effettiva.
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