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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26189/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Trapani aveva condannato l'imputato alla pena di euro 344 di ammenda per il reato di molestie o disturbo alle persone. Il difensore ha proposto appello avverso la sentenza; la Corte d'appello di Palermo ha trasmesso l'atto alla Corte di cassazione qualificandolo come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito della condanna, ma l'ammissibilità dell'impugnazione: alla data di presentazione del ricorso il difensore non era iscritto nell'albo dei cassazionisti, essendovi stato iscritto solo successivamente, con conseguente difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso ex art. 613 c.p.p. e sua inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso qualificato come ricorso per cassazione, rilevando che il difensore sottoscrittore, alla data di proposizione dell'impugnazione, non era abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha quindi applicato la regola dell'inammissibilità de plano e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei ad escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    individua il reato per cui è stata pronunciata la condanna di merito, ossia le molestie o il disturbo alle persone.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la riqualificazione dell'atto di appello come ricorso per cassazione e la sua trasmissione al giudice competente.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    prevede l'inammissibilità del ricorso proposto da soggetto privo di legittimazione o da difensore non abilitato alla proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende può essere esclusa solo se vi siano elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264

    afferma che la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. anche per impugnazioni presentate sotto il vigore della disciplina previgente, trattandosi di norma sul procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti al momento della proposizione è inammissibile per difetto del requisito soggettivo di legittimazione previsto dall'art. 613 c.p.p.
  • La riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione, quando l'atto sia stato proposto al giudice incompetente per il grado di impugnazione, non sana i requisiti di validità del ricorso, che devono sussistere al momento della sua presentazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano quando la causa di inammissibilità è già prevista e non richiede accertamenti ulteriori.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue di regola, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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