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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25495/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha invece escluso la rifusione delle spese in favore della parte civile, osservando che la stessa non aveva offerto un concreto contributo all'esito del giudizio. La decisione di merito impugnata resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che lo aveva già visto soccombente. Il ricorso articolava tre motivi, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti meramente ripetitivi delle doglianze già dedotte in appello, prive di specificità e sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del merito, sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi di motivazione, non denunciavano un effettivo vizio di legittimità, né indicavano contraddizioni manifeste o illogicità della motivazione, ma proponevano ricostruzioni alternative dei fatti non scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera riproposizione di censure di merito o in una richiesta di rivalutazione del fatto; in sede di legittimità è deducibile solo un effettivo vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione formale di violazione di legge o di vizio di motivazione non è sufficiente se, in concreto, la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti.
  • Il controllo di legittimità non consente una ricostruzione alternativa del fatto, ma solo la verifica dell'esistenza, coerenza e non manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Le spese alla parte civile possono essere escluse quando la sua partecipazione non abbia apportato un concreto contributo al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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