Cassazione Penale, Sentenza n. 7956/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte di appello di Firenze. Torchiarella ha dedotto nullità per violazione del diritto di difesa e omessa citazione a giudizio, sostenendo che l'atto di appello era stato depositato dall'avv. Pietro Barbaro (difensore di fiducia poi dimissionario) e che il difensore d'ufficio non aveva presentato l'impugnazione, oltre a lamentare di non aver ricevuto le notifiche, poiché il decreto di citazione era stato notificato all'avv. Barbaro ai sensi dell'art. 161 c.p.p. Tumolo ha dedotto violazione di legge (artt. 133 e 62-bis c.p.) per mancata rideterminazione della pena e diniego delle attenuanti generiche, e ha contestato la motivazione e l'attualità della pericolosità sociale valutata ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 203 c.p./c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Torchiarella i motivi sono stati ritenuti infondati o privi di interesse: l'atto di appello depositato dall'avv. Barbaro ha consentito lo svolgimento del giudizio di secondo grado e la notifica al difensore domiciliatario era valida anche dopo la sua rinuncia, in linea con la giurisprudenza consolidata. Per Tumolo i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici: la Corte di merito ha correttamente motivato la valutazione circa la congruità della pena, il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della libertà vigilata, avendo effettuato la prognosi criminale richiesta e valorizzato gli elementi dell'art. 133 c.p., anche considerati alla luce di reati commessi successivamente. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (convertito nella L. 18/12/2020 n.176) e modificato dall'art.16 del D.L. 30/12/2021 n.228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale indicata
art. 161 c.p.p.
La notifica degli atti al difensore domiciliatario è valida anche se il difensore ha successivamente rinunciato al mandato, purché non sia intervenuta una modifica della domiciliazione; la Corte ha ritenuto regolare la notifica al difensore Barbaro
art. 133 c.p.
I criteri di determinazione della pena e gli elementi valutativi (anche ai fini della prognosi di pericolosità sociale) sono stati correttamente valutati dalla Corte di merito; il ricorrente non ha fornito elementi positivi nuovi per una valutazione più favorevole
art. 62-bis c.p.
Richiamata dal ricorrente in rapporto alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze complessive sulla rideterminazione della pena alla luce della motivazione dell'appello
art. 203 c.p. / art. 203 c.p.p.
Normativa di riferimento per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia effettuato la necessaria prognosi criminale valorizzando i parametri previsti dall'art. 133 c.p.
Giurisprudenza citata
Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, Rv. 274824; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui la notificazione al difensore domiciliatario resta efficace anche in caso di successiva rinuncia e che uno stesso elemento può essere valutato dal giudice sotto diversi profili senza violare il principio ne bis in idem
Massime di principio
- La notifica degli atti al difensore domiciliatario resta valida anche se il difensore ha poi rinunciato al mandato, salvo prova di modifica della domiciliazione: l'interesse del ricorrente deve risultare pregiudicato per fondare la nullità
- Se l'impugnazione è stata comunque iniziata tramite il difensore domiciliatario, il ricorrente trova difficile dimostrare la violazione del diritto di difesa per mera sostituzione o rinuncia del difensore
- Il giudice di merito può valutare gli stessi fatti e la stessa gravità di condotte sotto profili diversi (per esempio determinazione della pena e valutazione della pericolosità sociale) senza che ciò configuri ne bis in idem
- Per ottenere una revisione favorevole della quantificazione della pena o delle attenuanti generiche, l'appellante deve introdurre elementi nuovi e specifici: argomentazioni generiche o la mera ripetizione di doglianze già esaminate sono inammissibili o destinate a soccombere
- Nel valutare l'applicabilità di misure di sicurezza come la libertà vigilata, il giudice deve formulare una prognosi criminale basata sui parametri normativi (art. 133 c.p. e disposizioni specifiche): la presenza di precedenti, anche se risalenti, può essere integrata da successivi reati per valutare l'attualità della pericolosità
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