Cassazione Civile, Ordinanza n. 00795/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società operante nel commercio e noleggio di autovetture e natanti, con cui l'Ufficio ha ritenuto la società non operativa per l'anno d'imposta 2007 e ha determinato presuntivamente, ai fini IRES, IRAP e IVA, il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d'affari applicando i parametri dell'art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994. La società ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR ha riformato la decisione e respinto l'originaria impugnazione della contribuente. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2424-bis e 2697 c.c., dei principi contabili OIC nn. 13 e 16 e dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994, dunque contestando la corretta applicazione della disciplina delle società non operative e delle regole probatorie e contabili rilevanti per superare la presunzione fiscale.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità la società ricorrente ha rinunciato al ricorso e l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al controricorso. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per concorde richiesta delle parti e ha escluso l'applicazione dell'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il carattere eccezionale della norma.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel ricorso per cassazione
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
ha consentito la rimessione della causa alla sezione tributaria dopo l'assenza di evidenza decisoria
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 390, commi 1 e 2, c.p.c.
la rinuncia al ricorso e al controricorso, osservati termine e forme, ha determinato l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non si applica nei casi diversi da rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità; la Corte ne esclude l'estensione analogica o interpretativa
art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724 del 1994
costituisce la base normativa della presunzione di non operatività e della determinazione presuntiva dei parametri fiscali
art. 2424-bis c.c.
è stato richiamato come norma contabile-civilistica ritenuta violata dalla ricorrente
art. 2697 c.c.
è stato richiamato come norma sull'onere della prova in relazione al superamento della presunzione fiscale
Massime di principio
- Quando entrambe le parti rinunciano rispettivamente al ricorso e al controricorso, e la rinuncia è tempestiva e rituale, il giudizio di legittimità si estingue ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- L'estinzione del processo per rinuncia impedisce una decisione sul merito delle censure proposte.
- L'attestazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla norma e non può essere estesa in via analogica o interpretativa.
- La presunzione di non operatività prevista per le società disciplinate dall'art. 30 L. n. 724 del 1994 può essere contestata anche attraverso deduzioni attinenti a regole contabili e all'onere della prova, ma tali questioni restano assorbite se il processo si estingue prima della decisione nel merito.
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