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Sentenza

Sentenza del 28/12/2018 n. 33579 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato tre atti impositivi relativi a crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, ritenuti dall'Ufficio non detraibili dall'IRES perché riferiti a imposte non definitivamente assolte all'estero. Il primo motivo contestava l'efficacia di giudicato esterno attribuita a una precedente sentenza relativa a una cartella di pagamento, sostenendo che essa fosse stata fondata su vizi formali e non su una decisione di merito. Il secondo motivo riguardava la qualificazione fiscale dei compensi percepiti dalla società e l'interpretazione dell'art. 165 TUIR e delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo, rilevando che il ricorso non riportava integralmente il testo della precedente sentenza, né indicava adeguatamente dove reperirla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per difetto di autosufficienza e specificità. In particolare, chi invoca l'erronea interpretazione di un giudicato esterno deve trascrivere nel ricorso il contenuto rilevante della sentenza passata in giudicato, comprendendo motivazione e dispositivo, e indicare con precisione la sede in cui il documento è reperibile. L'inammissibilità del primo motivo ha impedito l'esame del secondo motivo nel merito. È stata quindi confermata, in via processuale, la decisione favorevole alla società contribuente e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 25.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato. La sentenza passata in giudicato vincola le parti e i loro aventi causa quanto all'accertamento contenuto nella decisione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, riproducendone il contenuto rilevante e indicando la loro precisa collocazione processuale.

  • Art. 165 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Riguarda il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e, secondo la contestazione dell'Ufficio, consente la detrazione solo in presenza di imposte estere definitivamente assolte, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

  • Art. 118 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    È stato richiamato dall'Amministrazione finanziaria in relazione alla rettifica dell'imposta complessiva derivante dalla dichiarazione del consolidato fiscale.

  • Art. 127 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    È stato richiamato per fondare la responsabilità della società consolidata rispetto alla pretesa tributaria.

  • Art. 36-bis e art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973

    Riguardano i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito dei quali era stata emessa la precedente cartella di pagamento.

  • Convenzioni contro le doppie imposizioni Italia-Brasile, Italia-Cina, Italia-Corea del Sud e Italia-Grecia

    Sono state invocate dall'Agenzia per contestare la qualificazione dei compensi prodotti all'estero e l'applicazione del credito d'imposta, ma la Corte non ne ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si contesta in cassazione l'interpretazione di un giudicato esterno, non è sufficiente riassumere la precedente sentenza: occorre trascriverne integralmente o per le parti decisive motivazione e dispositivo, indicando anche dove il documento è reperibile.
  • Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio e interpretato direttamente dal giudice, ma il ricorrente deve comunque rispettare gli oneri di autosufficienza e specificità propri del ricorso per cassazione.
  • Se il motivo principale è dichiarato inammissibile e impedisce di esaminare la questione preliminare decisiva, gli ulteriori motivi di merito possono non essere esaminati.
  • In materia di crediti d'imposta per redditi esteri, la detrazione richiede normalmente la verifica delle condizioni previste dall'art. 165 TUIR, tra cui l'effettivo e definitivo assolvimento dell'imposta estera; tuttavia, tale questione deve essere esaminata nel merito solo se il ricorso supera i requisiti processuali.
  • La precedente decisione relativa a una cartella può avere effetti anche su successivi atti impositivi se riguarda il medesimo rapporto tributario e gli stessi elementi costitutivi della pretesa, ma l'estensione del giudicato dipende dall'effettivo contenuto della motivazione e del dispositivo.

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