Cassazione Penale, Ordinanza n. 02883/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 7, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, sostenendo che i giudici di merito avrebbero ritenuto integrata la fattispecie senza un adeguato accertamento della condotta tipica e con motivazione carente e contraddittoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e assertivo, oltre che meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già dato conto, sulla base della relazione di polizia giudiziaria, della condotta tipica consistente nell'indicare agli automobilisti come parcheggiare, condotta sufficiente a integrare il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. La Corte ha inoltre ribadito che, per la configurabilità della fattispecie, non è necessaria la prova di una controprestazione monetaria, ma è sufficiente la reiterazione della condotta già sanzionata amministrativamente con provvedimento definitivo; nel caso concreto era anche documentata la definitività della precedente contestazione del 31 gennaio 2019. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, D.Lgs. n. 285/1992
Integra il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore la condotta di chi fornisce indicazioni agli automobilisti per parcheggiare; non è necessaria la prova di una dazione di denaro, essendo sufficiente la reiterazione della condotta dopo una precedente sanzione amministrativa definitiva.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere la non debenza della sanzione pecuniaria in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si risolve in censure generiche, assertive o meramente riproduttive di questioni già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La fattispecie di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore può risultare integrata dalla sola attività di indicazione agli automobilisti degli spazi di sosta, purché la condotta sia reiterata dopo un precedente provvedimento sanzionatorio amministrativo divenuto definitivo.
- Ai fini dell'integrazione del reato non è necessario dimostrare la corresponsione di una somma di denaro o altra controprestazione monetaria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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