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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26380/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Un soggetto era stato condannato dal Tribunale di Cagliari alla pena di 200 euro di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., e proponeva ricorso per cassazione tramite il difensore. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 131-bis c.p. e travisamento dei fatti: il giudice di merito avrebbe erroneamente negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo ostativa l’abitualità sulla base di precedenti penali che, secondo la difesa, erano stati mal letti dal casellario. In particolare, l’annotazione considerata come precedente specifico sarebbe stata invece l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova nel medesimo procedimento, poi revocata, mentre l’unico vero precedente era un remoto decreto penale per danneggiamento, insufficiente a integrare abitualità. La difesa lamentava anche la mancata valutazione degli altri indici previsti dalla norma, come le modalità della condotta e l’esiguità dell’offesa, sostenendo che il fatto riguardasse l’acquisto di un telefono cellulare in un contesto familiare tra fratelli. Con il secondo motivo si deduceva violazione degli artt. 163 e 175 c.p. per il diniego, privo di motivazione, della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonostante la modesta entità della pena e il limitato rilievo del precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui non ricorreva il requisito dell’abitualità del comportamento ostativo all’art. 131-bis c.p., poiché dal casellario risultava un solo precedente effettivo e l’altra annotazione era riferita alla messa alla prova del medesimo procedimento. Esclusa la base fattuale del diniego, la Corte ha ritenuto che dagli atti emergessero già tutti i presupposti per applicare la causa di non punibilità, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche in ragione della modestissima sanzione irrogata. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 712 c.p.

    norma incriminatrice contestata, relativa alla contravvenzione per la quale era intervenuta condanna in primo grado

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta quando non ricorre un effettivo requisito ostativo di abitualità e i presupposti risultano immediatamente dagli atti

  • art. 163 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla sospensione condizionale della pena

  • art. 175 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla non menzione della condanna

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    consente alla Corte di cassazione di decidere senza rinvio quando non servono ulteriori accertamenti di fatto e il rinvio sarebbe superfluo

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 131-bis c.p., il comportamento è abituale solo quando l’autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del giudizio; non basta un singolo precedente penale.
  • Nel valutare l’abitualità, il giudice può considerare anche illeciti non ancora definiti con sentenza irrevocabile, ma deve comunque poter accertare incidentalmente la commissione di almeno altri due reati della stessa indole.
  • Un’annotazione di casellario relativa alla messa alla prova nel medesimo procedimento non può essere trattata come precedente penale ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. se non costituisce una condanna o un autonomo illecito rilevante.
  • Se la sola ragione del diniego della particolare tenuità del fatto è una errata supposizione dell’abitualità, la sentenza va annullata; qualora dagli atti risultino già gli altri presupposti dell’istituto, la Cassazione può applicare direttamente la causa di non punibilità senza rinvio.
  • Quando il giudice di merito ha irrogato una pena di entità minima e non emergono ulteriori condizioni soggettive ostative, il requisito dell’esiguità del danno o del pericolo può risultare immediatamente desumibile dagli atti ai fini dell’art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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