Sentenza n. 1117/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot.n. -OMISSIS- del 23 settembre 2021, notificato a mezzo PEC in data 27 settembre 2021, con il quale il Direttore della Sezione di Brindisi dell’Ufficio Monopoli per la Puglia, Molise e Basilicata dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio del Servizio Nuove Istituzioni ha rigettato l'istanza di rinnovo del Patentino n. -OMISSIS- per la vendita di generi di monopolio all’interno del Bar -OMISSIS- sito in Brindisi (aggregato alla R.O. -OMISSIS-) disponendo la soppressione del medesimo patentino; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio e contestuale soppressione del patentino
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo fondato su due autonome ragioni. Da un lato, l'amministrazione aveva valorizzato un verbale di contestazione e sequestro del 31 ottobre 2017, relativo al rinvenimento nel bar di apparecchiature tipo Totem ritenute idonee al collegamento a piattaforme di gioco irregolari, quale elemento lesivo del rapporto fiduciario; il ricorrente ha dedotto che la conseguente ordinanza-ingiunzione era stata sospesa ed era contestata nel merito. Dall'altro lato, l'amministrazione aveva rilevato il sopravvenuto difetto dei requisiti previsti dal D.M. n. 51/2021, poiché l'esercizio si trovava a distanza inferiore a quella minima da una rivendita ordinaria munita di distributore automatico di tabacchi lavorati. Il ricorrente ha sostenuto che la disciplina sopravvenuta non fosse applicabile a un procedimento di rinnovo già avviato prima della sua entrata in vigore. Nel corso del giudizio è stata prodotta una sentenza del Tribunale ordinario che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione, ritenendo le apparecchiature non concretamente idonee al collegamento a piattaforme di gioco online.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che il diniego era sorretto da due autonome motivazioni, ciascuna astrattamente idonea a giustificare il provvedimento. Poiché il secondo motivo, relativo all'applicazione della disciplina sopravvenuta sulle distanze, è stato ritenuto infondato, il primo motivo relativo al verbale e all'ordinanza-ingiunzione è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse. Il giudice ha applicato il principio tempus regit actum, secondo cui la legittimità del provvedimento finale deve essere valutata in base alla disciplina vigente al momento della sua adozione. L'amministrazione doveva quindi applicare il D.M. n. 51/2021, entrato in vigore prima della conclusione del procedimento, anche se l'istanza di rinnovo era stata presentata anteriormente. La disciplina, avente carattere vincolato, impedisce il rilascio e il rinnovo del patentino quando la rivendita più vicina sia posta a distanza pari o inferiore a 100 metri o quando presso una rivendita ubicata a distanza inferiore sia installato un distributore automatico di tabacchi lavorati. La finalità di razionalizzare la rete di vendita e tutelare interessi pubblici, inclusa la sanità pubblica, riguarda anche le rivendite aggregate. Poiché la vicinanza della rivendita ordinaria e la presenza del distributore automatico non erano contestate, mancava un requisito necessario per il rinnovo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la novità delle questioni interpretative connesse alla disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, d.m. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021
In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati
La disposizione introduce una causa ostativa vincolante al rilascio del patentino e, in forza del richiamo dell'art. 9, anche al suo rinnovo; essa si applica a qualsiasi forma di rivendita, comprese le rivendite aggregate.
art. 9 d.m. 38/2013, nel testo modificato dal d.m. n. 51/2021
Il rinnovo del patentino è subordinato alla sussistenza delle medesime condizioni richieste per il rilascio.
art. 9, commi 3 e 7, d.m. n. 51/2021
La disciplina sopravvenuta sulle distanze e sui distributori automatici costituisce motivo ostativo al rinnovo quando il procedimento non sia ancora concluso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nella sentenza per la trattazione della causa, senza una specifica interpretazione decisiva.
Massime di principio
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo finale deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione; le modifiche normative intervenute durante un procedimento ancora pendente devono essere applicate, salvo diversa disciplina transitoria.
- Quando una disciplina sopravvenuta rende vincolato il potere amministrativo e il procedimento non è ancora concluso, l'amministrazione deve conformare il provvedimento finale al nuovo assetto normativo, anche se l'istanza è stata presentata anteriormente.
- La disciplina che vieta il rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio in prossimità di una rivendita ordinaria o di un distributore automatico si applica anche alle rivendite aggregate e opera altresì in sede di rinnovo, ove la normativa assimili le condizioni del rinnovo a quelle del rilascio.
- Quando il provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerlo, l'accertata infondatezza della censura relativa a una sola motivazione rende improcedibili per difetto di interesse le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
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