Cassazione Civile, Ordinanza n. 31018/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, ha respinto il quarto e il quinto motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria disposto per il mancato pagamento di cartelle esattoriali emesse da più amministrazioni ed enti creditori. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto perché il concessionario della riscossione non aveva prodotto nei termini le relate di notifica delle cartelle. In appello la CTR aveva ritenuto inutilizzabili i documenti notificatori prodotti tardivamente, assumendo che la parte non avesse provato l'impossibilità di produrli tempestivamente per causa non imputabile. Il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, censurava: (i) la violazione delle norme sul deposito documentale nel processo tributario e la nullità della sentenza per avere la CTR negato l'esame della documentazione; (ii) la mancata considerazione che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello; (iii) la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che la documentazione prodotta fosse idonea a provare le notifiche; (iv) l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla riferibilità delle relate alle specifiche cartelle. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, affermando che nel giudizio tributario è consentita la produzione di qualsiasi documento in appello, purché entro il termine perentorio di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992; ha invece dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo per difetto di specificità, rilevando la mancanza della trascrizione integrale delle relate e degli atti notificatori necessari al controllo in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. 546/1992
venti giorni liberi prima dell'udienza
Il termine per il deposito documentale nel processo tributario è perentorio e la sua inosservanza comporta decadenza; tale disciplina vale anche in appello tramite il richiamo del rito tributario alle norme del primo grado.
art. 58 d.lgs. 546/1992
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello
Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già disponibili in precedenza, in deroga alla disciplina più restrittiva del processo civile ordinario.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Il richiamo alle norme del giudizio di primo grado rende applicabile anche al grado di appello il termine di deposito documentale di cui all'art. 32.
art. 24 d.lgs. 546/1992
Le produzioni documentali devono essere effettuate con l'osservanza delle formalità previste per il primo grado.
art. 345 c.p.c.
La disciplina del processo tributario è speciale rispetto al divieto, previsto nel processo civile ordinario, di nuove produzioni documentali in appello.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, imponendo la trascrizione degli atti rilevanti per consentire il controllo della censura dalla sola lettura del ricorso.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio sulla notifica delle cartelle.
art. 2698 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di regole sull'onere della prova.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato in relazione alla prova della notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 148 c.p.c.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione.
art. 149 c.p.c.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione in appello di documenti anche se già disponibili in precedenza, con disciplina speciale rispetto all'art. 345 c.p.c.
- Il deposito documentale nel giudizio tributario deve avvenire entro il termine perentorio di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992, applicabile anche in appello; il mancato rispetto del termine comporta decadenza, ma non impedisce che il documento, se acquisito al fascicolo, sia esaminabile dal giudice di secondo grado.
- La tardività del deposito in primo grado non preclude la produzione e valutazione del medesimo documento in appello, purché il deposito avvenga nel termine processuale previsto per il secondo grado.
- Nel ricorso per cassazione che contesti la rituale notificazione di cartelle esattoriali è necessario rispettare il principio di specificità, trascrivendo integralmente le relate e gli atti notificatori rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione delle regole probatorie non è scrutinabile in cassazione se il ricorso non consente, da solo, la verifica della doglianza senza ricorso a fonti esterne.
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