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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Assago n. 60 del 27 aprile 2022, pubblicata nell''Albo Pretorio dal 3 al 15 maggio 2022, recante l''approvazione del “Regolamento delle prestazioni a carico di terzi da parte del personale della polizia locale per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi”; - del “Regolamento delle prestazioni del personale della polizia locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di attività, iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere privato” approvato dalla deliberazione di Giunta n. 60/2022 di cui all''alinea precedente e alla medesima allegato; - di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso a quelli testé richiamati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Forumnet s.p.a. il 19 gennaio 2023: per l’annullamento, dei medesimi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso introduttivo e segnatamente: - della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Assago n. 60 del 27 aprile 2022, pubblicata nell''Albo Pretorio dal 3 al 15 maggio 2022, recante l''approvazione del “Regolamento delle prestazioni a carico di terzi da parte del personale della polizia locale per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi” (la “Deliberazione di approvazione”); - del “Regolamento delle prestazioni del personale della polizia locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di attività, iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere privato” (il “Regolamento”) approvato dalla deliberazione di Giunta n. 60/2022 di cui all''alinea precedente e alla medesima allegato; - di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso a quelli testé richiamati; e del seguente atto: - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2022, pubblicata nell’Albo Pretorio dal 19 ottobre 2022 al 3 novembre 2022, recante la “convalida Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27 aprile 2022 e approvazione del “regolamento delle prestazioni a carico di terzi da parte del personale della polizia locale per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi”

Giustizia amministrativa202201386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sulle prestazioni del personale della polizia locale a carico degli organizzatori privati di manifestazioni ed eventi, approvato con deliberazione di Giunta n. 60/2022 e successivamente convalidato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 42 d.lgs. 267/2000, sostenendo che l’approvazione fosse di competenza del Consiglio comunale e non della Giunta. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 23 Cost., assumendo che il regolamento imponesse una prestazione patrimoniale senza sufficiente copertura legislativa, poiché l’art. 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017 non avrebbe individuato adeguatamente la fonte dell’obbligazione di pagamento dei servizi viabilistici. Infine, ha contestato la falsa applicazione della medesima disposizione legislativa e l’eccesso di potere, sostenendo che il Comune avesse previsto l’attivazione, a carico dei privati, dei servizi di supporto alla viabilità anche quando non necessari, in ragione del modesto flusso di spettatori e della disponibilità di parcheggi nelle aree limitrofe al Forum di Assago. Dopo l’adozione della deliberazione consiliare n. 33/2022, recante la convalida della deliberazione di Giunta, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, riproponendo le censure relative alla violazione dell’art. 23 Cost. e all’esercizio irragionevole della discrezionalità amministrativa. Il Comune ha eccepito anche l’esistenza di un giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa a fattispecie analoga. Le società intervenienti hanno aderito alle conclusioni della ricorrente; il TAR ne ha riqualificato la posizione come quella di cointeressate intervenienti, escludendo la qualità di controinteressate.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riqualificato la posizione processuale delle società intervenienti, ritenendole cointeressate intervenienti e non controinteressate, poiché titolari di una posizione oppositiva analoga a quella della ricorrente e favorevoli all’accoglimento del ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’intervento adesivo-dipendente, in quanto le società avevano autonomamente impugnato il provvedimento in altro giudizio e non avevano prestato acquiescenza. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta adozione della deliberazione consiliare di convalida. È stata respinta l’eccezione di giudicato: la precedente sentenza non spiegava effetti preclusivi nei confronti della ricorrente, che nel precedente giudizio era intervenuta soltanto adesivamente, senza estendere il thema decidendum né proporre una domanda autonoma. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Quanto alla violazione dell’art. 23 Cost., il TAR ha ritenuto che l’art. 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017 costituisca sufficiente base legislativa per la prestazione patrimoniale, individuando i soggetti passivi negli organizzatori o promotori privati, il presupposto nell’incidenza dell’evento sulla sicurezza e fluidità della circolazione e i criteri di determinazione nelle spese per il maggiore impiego della polizia locale. Il regolamento comunale si limita quindi a specificare la misura del contributo entro i criteri legislativi. È stata respinta anche la censura relativa all’eccesso di potere e all’irragionevole attivazione dei servizi viabilistici. Le condizioni regolamentari, riferite agli afflussi di persone, alla presenza di intersezioni stradali e al possibile coinvolgimento di esercizi commerciali e di ristorazione, sono state ritenute non manifestamente irragionevoli né sproporzionate, tenuto conto delle caratteristiche del Forum di Assago e dell’esigenza di organizzare e regolare il traffico anche quando siano disponibili parcheggi o collegamenti metropolitani. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della sopravvenienza della convalida e della virtuale fondatezza del primo motivo originario.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017

    [a] decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento

    La disposizione costituisce sufficiente base legislativa della prestazione patrimoniale, individuando soggetti passivi, presupposto e criteri di determinazione del contributo; il regolamento comunale può specificarne la misura.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali è relativa e sostanziale: la legge deve individuare soggetti passivi, presupposto e misura o criteri di determinazione, mentre il dettaglio può essere demandato a un regolamento comunale.

  • art. 168 d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata quale riferimento per i servizi di sicurezza e polizia stradale le cui spese possono essere poste a carico dell’organizzatore privato.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio contro un atto generale o ad effetti inscindibili, l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza all’atto lesivo è inammissibile; l’intervento è invece ammissibile quando il cointeressato abbia autonomamente impugnato il provvedimento.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale vincola le parti originarie del giudizio; l’intervento meramente adesivo-dipendente, non estendendo il thema decidendum con una domanda autonoma, non determina l’effetto preclusivo nei confronti del cointeressato interveniente.

  • art. 42 d.lgs. 267/2000

    La questione relativa alla competenza consiliare rispetto all’approvazione originaria del regolamento non è stata esaminata nel merito, essendo il ricorso introduttivo divenuto improcedibile per effetto della convalida consiliare.

Massime di principio

  • La sopravvenuta convalida dell’atto impugnato determina l’improcedibilità del ricorso originario, mentre le censure possono essere esaminate nel merito nei confronti dell’atto di convalida mediante motivi aggiunti.
  • La riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali è relativa: è sufficiente che la legge individui i soggetti passivi, il presupposto dell’obbligazione e la misura o i criteri per determinarla; la disciplina di dettaglio può essere rimessa a un regolamento comunale.
  • La previsione legislativa che pone a carico degli organizzatori privati le spese del personale di polizia locale impiegato per servizi necessari alla sicurezza e fluidità della circolazione costituisce base legale sufficiente per il contributo, quando l’evento incida sulla viabilità secondo i criteri stabiliti dalla legge.
  • Nella definizione dei criteri per l’attivazione dei servizi viabilistici a carico degli organizzatori privati, l’amministrazione può valorizzare le caratteristiche concrete del territorio e della struttura che ospita gli eventi; la disciplina non è illegittima se le condizioni previste non risultano manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
  • L’intervento adesivo-dipendente del cointeressato è ammissibile quando questi abbia autonomamente impugnato il medesimo provvedimento in altro giudizio; è invece inammissibile in caso di acquiescenza all’atto lesivo.
  • Il giudicato formatosi in un processo non si estende al cointeressato che vi abbia partecipato soltanto mediante intervento adesivo-dipendente, poiché tale intervento non introduce una domanda autonoma e non amplia il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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