Cassazione Civile, Ordinanza n. 09361/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mandato con rappresentanza con cui una società era stata incaricata di trattare con una controparte per ottenere un risarcimento del danno in favore del mandante. Il contratto prevedeva una clausola di compenso pari al 10% nel caso in cui la mandataria ottenesse un risarcimento in nome e per conto del mandante. Il mandante, dopo aver sostenuto che le trattative si erano arenate per l'operato della società, ha concluso personalmente la transazione con la controparte e ha negato il compenso alla mandataria. La società, che in primo grado aveva ottenuto il riconoscimento del corrispettivo, ha impugnato la sentenza di appello che invece aveva escluso il diritto al compenso, proponendo cinque motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello; (2) violazione degli artt. 1363 e ss. c.c. per errata interpretazione della clausola contrattuale, che secondo la ricorrente andava letta in combinazione con altre pattuizioni e doveva valorizzare anche il contributo causale indiretto della mandataria; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato interno sull'avvio delle trattative e sulle attività prodromiche svolte dalla società; (4) violazione dell'art. 1709 c.c. perché il mandato con rappresentanza è oneroso e non poteva essere interpretato come gratuito; (5) omessa valutazione delle prove/documenti relativi all'attività svolta, censurata anche sotto il profilo dell'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla specificità dell'appello, osservando che l'impugnazione di merito conteneva argomenti chiari e riferiti alla decisione appellata, anche se già svolti in primo grado. Ha poi respinto le doglianze sull'interpretazione del contratto, affermando che le clausole richiamate collegavano il compenso al risultato effettivamente ottenuto dalla mandataria in quanto tale, anche se mediante azione giudiziaria, e non a un generico contributo causale; inoltre, la clausola sull'esclusiva non attribuiva un diritto al compenso in assenza del risultato. È stato escluso che il giudicato interno sull'attività prodromica valesse a fondare il compenso, perché il contratto richiedeva comunque il conseguimento del risultato. Quanto all'art. 1709 c.c., la Corte ha precisato che l'onerosità del mandato non impedisce che il compenso sia subordinato a una condizione di risultato: il contratto resta oneroso, ma il corrispettivo non matura se il risultato non è conseguito. Infine, il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetti di specificità e perché, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, non indicava adeguatamente il fatto decisivo e la sua rilevanza rispetto alla domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello è specifico se contiene argomenti chiari e riferiti alla decisione impugnata; non è generico solo perché ripropone censure già svolte in primo grado.
art. 1363 c.c.
Le clausole contrattuali vanno lette complessivamente, ma nel caso concreto la lettura coordinata confermava che il compenso era legato al conseguimento del risultato da parte della mandataria.
art. 1365 c.c.
La norma riguarda l'uso esemplificativo di un caso; qui la clausola era formulata come condizione sospensiva del compenso, non come esempio aperto.
art. 1369 c.c.
La ricorrente ne invocava l'applicazione per ricavare un significato conforme alla causa concreta, ma la Corte non ha ravvisato un dubbio interpretativo idoneo a sovvertire il tenore letterale della clausola.
art. 2909 c.c.
L'accertamento definitivo dell'avvio delle trattative e delle attività prodromiche non bastava a fondare il diritto al compenso, perché il contratto subordinava quest'ultimo al risultato finale.
art. 1709 c.c.
Il mandato con rappresentanza è oneroso, ma l'onerosità non esclude che il compenso sia dovuto solo al verificarsi della condizione di conseguimento del risultato.
art. 360 c.p.c.
La censura era inammissibile perché non chiariva quale vizio si intendesse dedurre e, comunque, non specificava adeguatamente il fatto decisivo omesso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma il motivo era costruito su elementi estranei al testo motivazionale e quindi fuori schema.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento della previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di appello, la specificità dei motivi richiede una critica intelligibile e riferita alla sentenza impugnata; non è necessario che le argomentazioni siano inedite, essendo sufficiente che siano idonee a contrastare la decisione gravata.
- L'interpretazione del contratto deve essere sistematica, ma il coordinamento delle clausole non può sovvertire un tenore inequivoco che subordini il compenso al conseguimento del risultato.
- Quando il contratto prevede un compenso "in caso di" ottenimento del risultato, la pattuizione esprime una condizione e non una mera esemplificazione: il diritto al corrispettivo sorge solo se il risultato è effettivamente conseguito nei termini pattuiti.
- Nel mandato oneroso, l'onerosità del rapporto non implica che il compenso spetti comunque: le parti possono validamente condizionare la maturazione del corrispettivo al buon esito dell'attività affidata.
- L'accertamento giudiziale dell'attività preparatoria o dell'avvio delle trattative non basta, da solo, a fondare il diritto al compenso se il contratto richiede espressamente la conclusione positiva dell'affare o della trattativa da parte del mandatario.
- Le censure in cassazione contro la motivazione devono indicare con precisione il vizio dedotto e il fatto decisivo omesso; altrimenti il motivo è inammissibile.
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