Cassazione Civile, Ordinanza n. 05368/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di rapporti di conto corrente intrattenuti da una società con una banca. In primo grado era stata proposta un'azione di ripetizione per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi, commissioni di massimo scoperto e altri oneri ritenuti nulli o illegittimi. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda e, soprattutto, aveva escluso la possibilità di compensare i saldi dei vari conti correnti ai sensi dell'art. 1853 c.c., osservando che la compensazione non era stata eccepita dalla banca e che non era rilevabile d'ufficio. La Corte d'appello, investita del gravame, ha invece ritenuto di poter operare la compensazione contabile fra le partite di dare e avere emerse dalla CTU, valorizzando l'art. 1853 c.c. e il collegamento funzionale tra alcuni conti. La società correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il primo deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte d'appello ignorato il giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado che aveva escluso la compensazione e che non era stata impugnata incidentalmente dalla banca. Gli altri motivi restavano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la statuizione del Tribunale che escludeva la compensazione ex art. 1853 c.c. era passata in giudicato interno, poiché non impugnata dalla banca con appello incidentale; di conseguenza, la Corte d'appello non poteva rimettere in discussione quel punto e disporre d'ufficio la compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1853 c.c.
La norma sulla compensazione dei saldi di più conti correnti non può essere applicata dal giudice di appello in contrasto con una statuizione di primo grado non impugnata e ormai coperta da giudicato interno.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno preclude la rinnovata decisione su un punto della controversia già definitivamente statuito e non devoluto con impugnazione.
art. 1241 c.c.
Richiamato dal giudice di merito come disciplina generale della compensazione, quale istituto cui l'art. 1853 c.c. viene ricondotto nel ragionamento della sentenza di primo grado.
art. 1242 c.c.
È richiamato per affermare, secondo il ragionamento del primo giudice, che la compensazione non sarebbe rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- La statuizione di primo grado che escluda l'operatività di una compensazione non impugnata con appello incidentale si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione dal giudice di appello.
- Il giudice di appello non può pronunciare d'ufficio su un punto della decisione ormai coperto da giudicato interno, anche se la soluzione adottata gli appaia conforme alla disciplina sostanziale richiamata.
- Quando una parte intenda contestare una statuizione autonomamente sfavorevole contenuta nella sentenza di primo grado, deve proporre impugnazione sul punto; in difetto, quella statuizione diviene intangibile nel successivo grado.
- L'eventuale correttezza in astratto dell'operazione di compensazione ex art. 1853 c.c. non consente di superare la preclusione derivante dal giudicato interno formatosi sulla sua esclusione.
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