Parere n. 328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Le Dimore del Presidente S.r.l., contro Comune di Matera, e nei confronti di Vincenzo Maria Chiore, per l’annullamento: a) della determinazione DSG n. 01899/2020 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto “Esame comparato di due distinte proposte progettuali finalizzate alla sub concessione degli immobili demaniali di Via Rione Vetere 10, 11, 12 (ex 18), 12, 20-21; b) della relazione tecnica del 13 dicembre 2019 redatta dai tecnici istruttori, c) della nota prot. n. 683343/2017 del 6 ottobre 2017 del Comune di Matera; d) del verbale di intesa tra il Comune di Matera ed il signor Chiore del 9 marzo 2017; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, nonché esecutivo se intervenuto e di ogni atto e comportamento contenente sia un omesso esame, sia un’omessa o carente istruttoria e di partecipazione al procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione comunale del 10 settembre 2020 sull’esame comparato di due proposte progettuali per la subconcessione di immobili demaniali nei Rioni Sassi di Matera.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, proprietaria e subconcessionaria di immobili nei Rioni Sassi, ha contestato la scelta del Comune di Matera di assentire la subconcessione di alcuni immobili demaniali al controinteressato, negandola alla società. Sono stati dedotti: il ritardo nella definizione dell’istanza presentata dalla società nel 2015 e la violazione degli obblighi di conclusione del procedimento; la nullità del verbale d’intesa del 9 marzo 2017 tra Comune e controinteressato; la violazione della legge n. 771/1986, delle norme tecniche di attuazione e del regolamento comunale in materia di subconcessione, nonché difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione e disparità di trattamento. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento della propria posizione e del ritardo amministrativo, la reintegrazione in forma specifica e il risarcimento del danno.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’istanza del controinteressato era anteriore a quella della società e che il successivo deposito del progetto esecutivo costituiva completamento della domanda, non una nuova istanza. Il termine ordinario di conclusione del procedimento è stato qualificato come ordinatorio, sicché il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivo. Il legittimo affidamento non è stato riconosciuto, perché la società non aveva completato gli oneri procedurali necessari, non aveva presentato il progetto esecutivo sugli immobili controversi e non aveva tenuto una condotta pienamente collaborativa; inoltre, prima del provvedimento finale, il richiedente vanta una mera aspettativa. Il motivo relativo al verbale d’intesa è stato ritenuto superato, poiché l’atto era già stato considerato nullo e non era stato utilizzato dal Comune nella comparazione, pur essendo l’esito istruttorio analogo. Anche le censure sull’istruttoria e sulla motivazione sono state respinte: il Comune aveva applicato i criteri della ricomposizione tipologica, dell’utilizzazione organicamente collegata e dell’appartenenza alla medesima UMI o alle medesime camere urbane, spiegando le ragioni della preferenza accordata al controinteressato. Sono state dichiarate inammissibili le domande di accertamento, reintegrazione e risarcimento, poiché il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e non consente domande ulteriori rispetto all’annullamento. L’istanza cautelare è stata assorbita e il ricorso è stato respinto.
Osservazioni
Primo motivo - Ritardo nella conclusione del procedimento e priorità delle istanze
Il controinteressato aveva presentato la richiesta di subconcessione l’8 giugno 2015, anteriormente all’istanza della società del 21 luglio 2015. Il deposito del progetto esecutivo nel 2017 costituiva completamento della domanda già presentata. Il superamento del termine ordinario di conclusione del procedimento, avente natura acceleratoria e ordinatoria, non rende illegittimo il provvedimento tardivo.
Primo motivo - Legittimo affidamento e dovere di collaborazione
Il legittimo affidamento richiede una posizione incolpevole. La società non aveva completato i necessari passaggi procedimentali, non aveva presentato un progetto esecutivo sugli immobili controversi e non aveva partecipato pienamente agli incontri convocati dal Comune; tali circostanze impediscono di riconoscere un affidamento meritevole di tutela.
Secondo motivo - Verbale d’intesa del 9 marzo 2017
La censura è stata ritenuta superata, poiché il Comune aveva già preso atto della nullità del verbale in seguito a un precedente decreto presidenziale e non lo aveva considerato nella comparazione delle istanze. L’eventuale illegittimità dell’atto non incideva quindi autonomamente sul provvedimento impugnato.
Terzo motivo - Istruttoria, ricomposizione tipologica e appartenenza alle UMI
Il Comune ha applicato i criteri previsti dalla legge n. 771/1986, dalle N.T.A. e dal regolamento comunale, verificando il collegamento organico, la ricomposizione tipologica, l’appartenenza alla medesima UMI e la relazione con le camere urbane. Il provvedimento esponeva un percorso logico-giuridico comprensibile e motivava la preferenza per il progetto del controinteressato.
Domande di accertamento, reintegrazione e risarcimento
Le domande ulteriori rispetto all’annullamento sono inammissibili nel ricorso straordinario, avente natura esclusivamente impugnatoria ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971, art. 8
Il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e non consente domande ulteriori rispetto a quella di annullamento.
legge 11 novembre 1986, n. 771, art. 4, comma 2
Il comune può affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzare ai sensi del comma 1 del presente articolo, a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, previa stipula della convenzione di cui all’articolo 8
Disciplina la possibilità di affidamento in subconcessione degli immobili e degli interventi di recupero a soggetti in possesso dei requisiti previsti.
legge 11 novembre 1986, n. 771, art. 6, comma 3
Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune può assegnare in sub-concessione l’uso di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l’esecuzione delle opera relative
La subconcessione di immobili statali è subordinata all’utilizzazione organicamente collegata agli interventi eseguiti sugli immobili privati.
N.T.A. attuative della legge n. 771/1986, art. 17, classe 4
Gli interventi dovranno restituire ad una lettura unitaria ed integrata, anche nelle destinazioni d’uso, il tipo edilizio originario attraverso: a) ricomposizione dell’unità giuridica e catastale del tipo; b) aggregazione degli eventuali spazi esterni; c) eliminazione di superfetazioni
Definisce il contenuto della ricomposizione tipologica necessaria per il recupero unitario degli immobili.
N.T.A. attuative della legge n. 771/1986, art. 29, comma 7
Si considera ‘utilizzazione organicamente collegata’, ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L. 771/86, esclusivamente quella scaturente dalla ‘ricomposizione tipologica’ di cui all’art. 17 – classe 4 delle presenti Norme
L’utilizzazione organicamente collegata è identificata esclusivamente con quella derivante dalla ricomposizione tipologica.
N.T.A. attuative della legge n. 771/1986, art. 29, comma 9
È richiamato come criterio per il collegamento organico degli immobili e per la valutazione della ricomposizione tipologica con riferimento alle UMI.
Regolamento comunale per la subconcessione degli immobili demaniali, artt. 7, 8 e 11
Prevede la possibilità di subconcessione agli attuali proprietari o subconcessionari di immobili organicamente collegati, disciplina gli immobili a destinazione residenziale e stabilisce criteri di priorità nell’assegnazione.
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2-bis
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede
Il dovere di collaborazione e buona fede grava sia sull’amministrazione sia sul privato; l’affidamento del privato deve essere incolpevole.
legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 e 2-bis
Il termine ordinario di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e il suo superamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere né determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto tardivo.
Costituzione, art. 97
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e buona amministrazione.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 55 e seguenti
Sono richiamati con riguardo al parere necessario per il subentro nella subconcessione di immobili demaniali.
Massime di principio
- Il superamento del termine ordinario di conclusione del procedimento amministrativo, quando la legge non ne preveda espressamente la perentorietà, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento tardivo, poiché il termine conserva natura ordinatoria e acceleratoria.
- Nelle procedure di subconcessione di beni demaniali dei Rioni Sassi di Matera, l’utilizzazione organicamente collegata richiesta dalla legge n. 771/1986 presuppone la ricomposizione tipologica degli immobili e, in linea generale, il collegamento fisico e funzionale con immobili privati ricadenti nella medesima UMI o nelle medesime camere urbane rilevanti.
- Il legittimo affidamento del privato nei procedimenti concessori richiede una condotta incolpevole e il diligente adempimento degli oneri procedurali; la mancata presentazione della documentazione necessaria o la mancata collaborazione con l’amministrazione impediscono la tutela dell’affidamento.
- Prima dell’adozione del provvedimento definitivo di subconcessione, il richiedente non dispone di una posizione sostanziale consolidata, ma di una mera aspettativa, sicché la disciplina applicabile deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sono inammissibili le domande di accertamento, reintegrazione in forma specifica e risarcimento del danno, poiché il rimedio ha natura esclusivamente impugnatoria e consente la cognizione della domanda di annullamento.
Subconcessione di immobili demaniali nei Rioni Sassi di Matera
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria e subconcessionaria di immobili nei Rioni Sassi contro la determinazione del Comune di Matera che, all’esito dell’esame comparato di due proposte progettuali, ha assentito la subconcessione di alcuni immobili demaniali al controinteressato, negandola alla società.
Premesse e svolgimento della vicenda
La società aveva presentato nel luglio 2015 un’istanza per ottenere ulteriori immobili demaniali destinati alla realizzazione di un residence turistico-alberghiero. Il controinteressato aveva presentato una richiesta analoga nel giugno 2015, successivamente integrata. Nel 2017 la società aveva integrato la propria domanda, mentre il controinteressato aveva depositato il progetto esecutivo relativo agli immobili già richiesti.
Nel 2020 il Comune ha effettuato un esame comparato delle proposte e ha attribuito gli immobili al controinteressato, ritenendo che il suo progetto realizzasse i presupposti della ricomposizione tipologica e dell’utilizzazione organicamente collegata richiesti dalla legge n. 771/1986 e dalle norme comunali.
Motivi del ricorso
La società ha dedotto il ritardo del Comune nella definizione della propria istanza, sostenendo che l’inerzia amministrativa avrebbe favorito il controinteressato. Ha inoltre contestato la validità del verbale d’intesa del 9 marzo 2017, nonché l’istruttoria e la motivazione del provvedimento, lamentando violazione della legge n. 771/1986, delle N.T.A. e del regolamento comunale, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e difetto di motivazione.
Sono state formulate anche domande di accertamento della posizione giuridica della società, di reintegrazione in forma specifica e di risarcimento del danno.
Quadro normativo
La legge n. 771/1986 consente al Comune di subconcedere immobili statali trasferiti all’ente quando il loro utilizzo risulti organicamente collegato agli interventi realizzati sugli immobili privati dei richiedenti. Le N.T.A. precisano che tale collegamento ricorre esclusivamente quando sia realizzata la ricomposizione tipologica, diretta a restituire una lettura unitaria e integrata del tipo edilizio originario.
Il regolamento comunale consente la subconcessione a proprietari o già subconcessionari di immobili nei Sassi quando sussista un collegamento funzionale e il rispetto delle tipologie edilizie esistenti. Per gli immobili residenziali richiede il collegamento organico finalizzato alla ricomposizione dell’unità abitativa. Il regolamento disciplina inoltre l’ordine di priorità delle domande.
Valutazione sulla priorità delle istanze
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la domanda del controinteressato era anteriore a quella della società. Il deposito del progetto esecutivo nel 2017 non costituiva una nuova domanda, ma il completamento dell’istanza originaria. Pertanto, con riferimento agli immobili oggetto di entrambe le richieste, il Comune non aveva violato l’ordine cronologico.
Ritardo procedimentale e affidamento
Il termine ordinario di conclusione del procedimento è stato qualificato come ordinatorio. Il suo superamento, pur integrando una violazione delle regole sul giusto procedimento, non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento finale né priva l’amministrazione del potere di decidere.
Il legittimo affidamento non è stato riconosciuto. La società non aveva presentato il progetto esecutivo relativo agli immobili controversi e, secondo quanto non contestato, un successivo progetto preliminare non li aveva inclusi. Inoltre, la società non aveva partecipato agli incontri convocati dal Comune per ricercare una soluzione unitaria. L’affidamento non poteva quindi considerarsi incolpevole.
Il Collegio ha inoltre richiamato il principio tempus regit actum: fino all’adozione del provvedimento definitivo, il richiedente vanta una mera aspettativa e la legittimità dell’atto deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento della sua adozione.
Verbale d’intesa del 9 marzo 2017
La censura relativa al verbale d’intesa è stata ritenuta superata. Il Comune aveva già preso atto della nullità dell’atto in seguito a un precedente decreto presidenziale e non lo aveva utilizzato nella comparazione delle domande. L’analogo esito della successiva istruttoria non dipendeva quindi dalla persistente efficacia del verbale.
Istruttoria, UMI e ricomposizione tipologica
Il Comune ha confrontato i progetti sulla base del collegamento organico tra immobili privati e immobili statali, dell’appartenenza alla stessa UMI e della relazione con le camere urbane. Gli immobili controversi ricadevano in diverse UMI: il civico 12 nell’UMI 13, i civici 10, 11 e 12 ex 18 nell’UMI 14, mentre i civici 20 e 21 nell’UMI 16.
La società aveva immobili collocati nelle UMI 16 e 17 e alcuni immobili subconcessi anche nell’UMI 13. Il controinteressato disponeva invece di immobili e subconcessioni collocati, in parte, nelle UMI 14 e 16. Il Comune ha ritenuto sussistente, per il progetto del controinteressato, il collegamento necessario alla ricomposizione tipologica e all’omogeneità della destinazione turistico-alberghiera; per gli immobili già civici 20 e 21, ha valorizzato anche la confinanza con gli immobili di proprietà del richiedente.
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché consentiva di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dall’amministrazione.
Limiti del ricorso straordinario
Le domande di accertamento, reintegrazione in forma specifica e risarcimento del danno sono state dichiarate inammissibili. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è un rimedio esclusivamente impugnatorio e non consente domande ulteriori rispetto all’annullamento.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata assorbita. La scelta del Comune di assegnare gli immobili al controinteressato è stata ritenuta coerente con i criteri normativi della priorità delle domande, della ricomposizione tipologica e dell’utilizzazione organicamente collegata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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