Sentenza del 03/01/2019 n. 15 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - presupposti di applicazione - scostamento per due annualità - è necessario. Redditometro - accertamento - scostamento - annualità di riferimento - non decadenza dal potere di accertamento - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento redditometrico, sostenendo che il significativo scostamento tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente determinato dovesse risultare per due annualità ancora accertabili. In particolare, non sarebbe stato corretto utilizzare un'annualità ormai decaduta, poiché il contribuente non era più obbligato a conservare la relativa documentazione e avrebbe avuto difficoltà a predisporre una difesa piena. È stata inoltre prospettata una violazione del principio del contraddittorio.
La decisione
La decisione ha affermato che, ai fini dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, lo scostamento significativo per almeno due periodi d'imposta deve riguardare annualità ancora accertabili. Solo in relazione a tali periodi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione necessaria per giustificare la propria capacità di spesa e può esercitare pienamente il diritto di difesa. È stato inoltre escluso che vi sia violazione del contraddittorio quando il contribuente abbia comunque avuto la possibilità concreta di esporre le proprie ragioni all'ufficio.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Lo scostamento di reddito significativo per due anni deve riguardare periodi di imposta ancora accertabili
Il requisito delle due annualità non può essere soddisfatto considerando periodi ormai decaduti, perché il contribuente deve poter disporre della documentazione e degli strumenti difensivi necessari.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Non viola il principio del contraddittorio l'accertamento nel quale il contribuente abbia avuto comunque occasione di illustrare le proprie tesi all'ufficio
Il contraddittorio è rispettato quando il contribuente ha avuto una concreta possibilità di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni, anche se l'ufficio non ha accolto le sue argomentazioni.
Massime di principio
- Nel redditometro, il requisito dello scostamento significativo per due annualità deve essere verificato con riferimento a periodi ancora soggetti al potere di accertamento.
- Non è corretto fondare l'accertamento su annualità prescritte o decadute, perché ciò può compromettere la possibilità del contribuente di reperire la documentazione necessaria alla difesa.
- La decadenza dell'annualità deve essere valutata concretamente alla luce dei termini applicabili al singolo accertamento.
- Il contraddittorio non richiede necessariamente che l'amministrazione accolga le ragioni del contribuente; è sufficiente che quest'ultimo abbia avuto una reale occasione di esporle e documentarle.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare sia la validità temporale delle annualità utilizzate per il calcolo dello scostamento, sia l'effettiva possibilità di partecipare al procedimento.
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