Ordinanza n. 15936/2026 - Roma, Sezione 4Q
per la correzione della sentenza 4124/2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 308 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l’istanza di correzione, qualificando l’omissione della distrazione come mero errore materiale. Ha integrato il dispositivo della sentenza inserendo, dopo la condanna del Ministero al pagamento delle spese liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, la clausola di attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. Ha disposto le annotazioni di segreteria previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 4124/2026, limitatamente all’omessa attribuzione al difensore antistatario delle spese di lite liquidate in favore della parte vittoriosa
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore della parte privata ha chiesto la correzione della sentenza n. 4124/2026, pubblicata il 4 marzo 2026, rilevando che il dispositivo aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per le spese di giudizio, ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
L’art. 86, comma 2, c.p.a. è indicato quale base procedurale per la correzione; il comma 3 è richiamato per le annotazioni da effettuare a seguito della correzione.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario va corretta con il procedimento per la correzione degli errori materiali, e non mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta non costituisce una domanda autonoma.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore dichiaratosi antistatario costituisce un errore materiale correggibile con l’apposito procedimento, anziché con gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non è una domanda autonoma.
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