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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35457/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua richiesta di riesame avverso il sequestro conservativo disposto sul bene immobile sito in Roma, via Carnilluccia n. 60, formalmente intestato alla ricorrente ma ritenuto dai giudici di merito di fatto di proprietà e nella disponibilità del coniuge Castelli Avolio Giuseppe, imputato per truffa. La ricorrente sosteneva che l'acquisto dell'immobile (2004) fosse stato finanziato con il ricavato della vendita di tre immobili da lei effettuate e con un finanziamento bancario, quindi con mezzi leciti e anteriori alla commissione dei reati dal marito; contestava inoltre la valutazione del Tribunale circa i pagamenti delle rate e il patrimonio personale (titoli per circa euro 47.000), ritenendo non provato che la provvista fosse fornita dall'imputato o da proventi illeciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguata e coerente motivazione circa i presupposti del sequestro conservativo: i redditi della ricorrente non giustificavano l'acquisto (mutuo oltre 1 milione di euro e altri redditi per euro 600.000), il coniuge aveva prestato garanzie e pagato alcune rate, conviveva nell'immobile e aveva intestate le utenze; le vendite degli altri immobili non risultavano sufficienti o documentate in modo da giustificare l'acquisto e talune erano posteriori all'acquisto. La Corte ha inoltre precisato che, per il sequestro conservativo a carico di un terzo, non è richiesto che la provvista derivi da fatto illecito. Sono state confermate anche le ragioni relative al periculum in mora. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; non sono pertanto consentite impugnazioni fondate su vizi logici della motivazione salvo vizi radicali che rendano la motivazione inesistente o incomprensibile

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La censura in cassazione non può limitarsi a contestare la motivazione sotto il profilo della contraddittorietà o illogicità normale: solo vizi che rientrano nelle ipotesi di cui alla lett. e) sono rilevanti nella misura prevista dalla legge

  • Giurisprudenza di legittimità (massime citate)

    Sez.U. n.25932 del 2008 (Ivanov); Sez. 2, n.17287 del 23/03/2011 (Tondi); Sez.5, n.35532 del 25/06/2010 (Angelini); Sez.U. n.5876 del 2004 (Bevilacqua)

    Richiamata la consolidata giurisprudenza che consente il sequestro conservativo su beni formalmente intestati a terzi quando emerga l'intestazione fittizia e quando la motivazione del giudice dia elementi minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; inoltre precisato che il requisito della provenienza illecita della provvista non è necessario per questa tipologia di sequestro

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di riesame sulle misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge; le contestazioni che mirano a ritenere la motivazione contraddittoria o illogica sono in genere inammissibili salvo vizi motivazionali radicali.
  • Per disporre un sequestro conservativo su un bene intestato a un terzo, è sufficiente che emergano elementi che facciano ritenere l'intestazione fittizia o che il bene sia di fatto nella disponibilità dell'imputato; non è richiesto provare che la provvista per l'acquisto derivi da reato.
  • Nella valutazione della titolarità reale di un bene, il giudice tiene conto di elementi quali: congruità dei redditi rispetto al prezzo d'acquisto, presenza di garanzie o pagamenti effettuati da terzi (es. coniuge), intestazione delle utenze, residenza nel bene, documentazione dei ricavi da precedenti vendite e cronologia temporale delle operazioni (se le vendite sono anteriori o posteriori all'acquisto).
  • Chi contesta un sequestro conservativo a proprio carico deve produrre documentazione chiara e completa sulla fonte dei fondi (atti di vendita con indicazione del ricavato effettivo, movimentazioni bancarie, estinzione del mutuo) e dimostrare in modo puntuale la non partecipazione del terzo imputato alla provvista dei mezzi finanziari.
  • La sussistenza del periculum in mora (rischio di dispersione del bene) può essere desunta da comportamenti del presunto titolare effettivo (es. trasferimenti, pagamenti effettuati da altri, artifici per eludere vincoli) e costituisce elemento autonomo per la misura cautelare conservativa.

Testo integrale

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