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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1841/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, contestando l'accertamento di partecipazione a traffici analoghi e l'assenza di elementi oggettivi a sostegno della valutazione; 2) erronea negazione della sospensione condizionale della pena; 3) erronea applicazione degli artt. 6 e 10 c.p. sostenendo che la contraffazione si sarebbe consumata all'estero e che, trattandosi di reato commesso all'estero da straniero, fosse necessaria la richiesta del Ministro della giustizia o la querela della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato/inammissibile. Ha confermato che l'imputato è stato condannato per il reato di cui al secondo comma dell'art. 497-bis c.p. (pena due anni) perché il possesso del passaporto sloveno valido per l'espatrio con la sua effige fotografica e privo del chip denota concorso nella contraffazione. Ha ritenuto che il fatto debba considerarsi commesso nel territorio dello Stato (art. 6 c.p.), atteso che l'azione/uso del documento contraffatto si è verificata in Italia, rendendo inapplicabile l'art. 10 c.p. relativo alla giurisdizione per reati commessi all'estero. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha confermato che l'onere di allegazione e prova della particolare tenuità spetta all'imputato, e che non essendo stati forniti elementi specifici a dimostrazione della tenuità del danno la causa di non punibilità non poteva essere riconosciuta; inoltre la gravità oggettiva del fatto e la facilità con cui il documento è stato ottenuto giustificano il mancato riconoscimento. La negazione della sospensione condizionale è stata ritenuta giustificata sulla base di un giudizio prognostico non favorevole, distinto dal riconoscimento delle attenuanti generiche. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 (fattispecie più grave): il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità è indice di partecipazione alla contraffazione, integrando così la fattispecie aggravata.

  • art. 6 cod. pen.

    "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"

    La Corte ha applicato il principio di territorialità estesa: poiché l'uso/possesso del documento contraffatto si è verificato in Italia, il reato è considerato commesso nel territorio dello Stato.

  • art. 10 cod. pen.

    Non applicabile nel caso: art. 10 richiede, per reati commessi all'estero da stranieri, la richiesta del Ministro o la querela della persona offesa quando il reato riguarda lo Stato o cittadini italiani; la Corte ha escluso tale regime perché il fatto è stato ritenuto commesso in Italia.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ricordato che l'art. 131-bis implica un limite negativo alla punibilità e che l'onere di allegazione e prova della concreta tenuità del fatto grava sull'imputato: in assenza di elementi specifici prodotti dall'imputato la causa di non punibilità non può essere riconosciuta.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Richiamato quale criterio per valutare la tenuità e la gravità dell'offesa: il giudice può motivare la decisione indicando gli elementi ritenuti rilevanti senza dover esaurire tutti i fattori elencati.

Massime di principio

  • Se l'azione o l'uso del documento contraffatto si è verificato in Italia, il reato si considera commesso nel territorio italiano anche se il documento è di nazionalità estera (art. 6 c.p.).
  • Il possesso di un documento con la propria fotografia ma con false generalità è indice di partecipazione alla contraffazione e può integrare la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 497-bis c.p.
  • L'onere di allegazione e prova della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. grava sull'imputato: è necessario produrre elementi fattuali specifici che dimostrino la tenuità del danno o della condotta.
  • La sospensione condizionale della pena fonda la sua valutazione su un giudizio prognostico autonomo rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche; l'esistenza di attenuanti non obbliga il giudice a concedere la sospensione se il giudizio di non reiterazione è sfavorevole.
  • La richiesta del Ministro della giustizia (o la querela della persona offesa) prevista per reati commessi all'estero non opera se il reato è ritenuto commesso in Italia: dunque la qualificazione territoriale del fatto è cruciale per determinare l'istituto procedurale necessario.

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