Cassazione Penale, Sentenza n. 12673/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl difensore ha rinunciato al ricorso con atto del 31/01/2025 dopo che, in data 22/01/2025, è intervenuto un ordine di esecuzione che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente immediata estinzione del rapporto processuale
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno dell'11/11/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Gip del 21/10/2024 con cui era stata convalidata l'arresto in flagranza e applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di 4,15 grammi di cocaina). Il ricorso era articolato in cinque motivi diretti a contestare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; nel caso concreto la condotta contestata è la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (4,15 grammi di cocaina)
Codice penale, art. 110
Articolo che disciplina il concorso di persone nel reato; richiamato nell'incolpazione provvisoria per la partecipazione al reato di cui al DPR 309/1990
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti quando è venuto meno l'interesse dell'istante; la Corte ha applicato questa norma a seguito della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la sostituzione della misura cautelare
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso dopo un mutamento della situazione cautelare (ad es. sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere) può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando l'interesse alla impugnazione viene meno per sopravvenienze oggettive o per scelta difensiva, il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate (es. valutazione dei gravi indizi o dell'adeguatezza della misura)
- Se l'obiettivo è contestare una sostituzione della misura cautelare (es. arresti domiciliari -> custodia in carcere), è preferibile non rinunciare al ricorso e proporre impugnazioni specifiche sull'atto che ha disposto la sostituzione, per evitare che il ricorso principale sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La declaratoria di inammissibilità per motivi sopravvenuti estingue il rapporto processuale relativo al ricorso; pertanto, qualunque valutazione sulla fondatezza dei motivi sostanziali resta inevasa e non produce precedenti sul merito
- Nel prospettare un ricorso per cassazione avverso decisioni cautelari, è utile valutare tempestivamente le conseguenze di eventuali provvedimenti successivi (esecuzioni, sostituzioni di misure) e coordinare le azioni difensive per preservare l'interesse all'impugnazione
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