Cassazione Civile, Ordinanza n. 01402/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall’emissione, da parte di una società incaricata dal Comune, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici. In primo grado il giudice di pace aveva annullato tali atti; il Tribunale di Potenza, investito dell’impugnazione proposta dalla curatela fallimentare della società subentrata nella gestione della riscossione e con costituzione del Comune, aveva dichiarato inammissibile l’appello. Il Tribunale ha ritenuto che il giudice di pace avesse qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in ragione della dedotta mancanza del titolo esecutivo richiesto dall’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999; ha inoltre affermato che tale qualificazione non era stata specificamente censurata in appello e che, quindi, era coperta da giudicato, con conseguente inappellabilità ai sensi dell’art. 616 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanzialmente connessi, denunciando omessa decisione, vizio di motivazione, violazione degli artt. 615 e 618 c.p.c., dell’art. 949, comma 1, c.c. e dell’art. 112 c.p.c., oltre a ultrapetizione. Sostiene che i giudici di merito avrebbero travisato il contenuto sostanziale della domanda, poiché gli attori avrebbero in realtà contestato la fondatezza della pretesa economica e la legittimità dell’atto, qualificabile come avviso di accertamento o ingiunzione fiscale, non come opposizione all’esecuzione; inoltre lamenta motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto dirimente che il ricorso non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata impugnazione, in appello, della qualificazione della domanda operata dal giudice di pace, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Ha poi osservato che il motivo del ricorrente si risolveva in una contestazione della ricostruzione del merito e della natura dell’atto, senza confrontarsi in modo specifico con la qualificazione già cristallizzata nel processo. Quanto alla dedotta ultrapetizione e alla motivazione apparente, la Corte ha escluso sia che il giudice di merito avesse ecceduto i limiti del petitum, sia che la motivazione fosse solo apparente, richiamando il ridotto sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Non essendosi costituite le controparti, non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
È la norma evocata per qualificare la domanda come opposizione all’esecuzione, in relazione alla contestazione del diritto di procedere esecutivamente.
art. 616 c.p.c.
Nel testo ratione temporis vigente è richiamato come disposizione che non consentiva l’appello avverso la decisione qualificata come opposizione all’esecuzione.
art. 618 c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso, in connessione con la disciplina delle opposizioni esecutive.
art. 949, comma 1, c.c.
È evocato nel ricorso come parametro sostanziale di tutela, ma senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma applicazione decisoria.
art. 112 c.p.c.
È richiamato con riferimento al preteso vizio di ultrapetizione e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 21 del d.lgs. n. 46/1999
È menzionato come norma che richiederebbe un titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo, sul presupposto della contestazione mossa dagli attori.
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama la riforma del 2012 e ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, essendo deducibili solo anomalie motivazionali gravi.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte lo richiama come filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato o è comunque inconsistente rispetto alla ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
art. 12 preleggi
È richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
Massime di principio
- L’impugnazione è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, specie se il punto decisivo è coperto da giudicato interno per mancata specifica censura.
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione e della forma dell’azione, rileva la qualificazione della domanda data dal giudice di merito; l’interpretazione della domanda giudiziale è infatti riservata al giudice che decide nel merito.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato o decide su questioni estranee e non rilevabili d’ufficio; non ricorre quando il giudice qualifichi la domanda o applichi una diversa argomentazione giuridica entro i limiti del petitum sostanziale.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice dissenso sulla sufficienza o sulla condivisibilità della motivazione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione o è ridotta a formule di stile prive di reale riferimento al caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01364/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01365/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01367/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →