Sentenza n. 87/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm. per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 197 del 9.4.2025 (notificata il 16.4.2025), perché non appellata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Lagonegro recante condanna del Comune all’esecuzione di lavori per impedire le inondazioni del terreno dei ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex artt. 112-115 c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, dichiarata non appellata e quindi passata in giudicato, con la quale il Comune sarebbe stato condannato a realizzare i lavori individuati dal CTU per impedire le inondazioni del terreno, per un importo quantificato in € 251.261,80. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, deducendo di essersi già attivato per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comprendenti anche le opere indicate dal CTU. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che i ricorrenti non avevano depositato né la sentenza civile della cui esecuzione chiedevano l’ottemperanza né il certificato attestante il suo passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare l’effettivo inadempimento del Comune né le attività amministrative intraprese per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente deve depositare unitamente al ricorso, in copia autentica, il provvedimento di cui chiede l’ottemperanza e, quando necessario, la prova del passaggio in giudicato. Tale deposito costituisce condizione dell’azione. La mancata produzione della sentenza civile impediva al giudice di verificare il contenuto e la portata del titolo esecutivo, mentre l’omesso deposito della certificazione del passaggio in giudicato impediva di dimostrare la stessa esistenza del giudicato, requisito necessario per l’ottemperanza a sentenze del giudice ordinario. Entrambe le carenze sono rilevabili d’ufficio e ciascuna è autonomamente idonea a determinare l’inammissibilità. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
artt. 112-115 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza, proposta nel caso concreto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone il deposito, insieme al ricorso per ottemperanza, della copia autentica del provvedimento del quale si chiede l’esecuzione e dell’eventuale prova del suo passaggio in giudicato; tale produzione costituisce condizione dell’azione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione di inammissibilità emersa nel corso del giudizio, assegnando alle parti la possibilità di interloquire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento del quale si chiede l’esecuzione costituisce condizione dell’azione, poiché consente al giudice di verificare l’esistenza, il contenuto e la portata del titolo esecutivo.
- L’omessa produzione del titolo esecutivo nel giudizio di ottemperanza determina l’inammissibilità del ricorso e può essere rilevata d’ufficio, non consentendo al giudice di esaminare l’ammissibilità e la fondatezza della domanda esecutiva.
- Quando l’ottemperanza è richiesta per una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare anche la certificazione attestante il passaggio in giudicato; la relativa produzione costituisce condizione dell’azione, autonomamente rilevabile d’ufficio.
- Per le sentenze del giudice ordinario, l’azione di ottemperanza è proponibile soltanto dopo la formazione del giudicato, che deve essere dimostrata mediante la documentazione richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a.; la prova non può essere sostituita dalla mera dichiarazione della parte.
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