Cassazione Penale, Sentenza n. 28355/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di tentato furto di energia elettrica aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento (avrebbe posto un magnete sul contatore per alterarne le registrazioni), senza riuscire nell'intento. In cassazione ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) mancanza della querela di parte dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) che ha reso il reato procedibile a querela; 2) violazioni delle norme sulle attività tecniche di accertamento (accertamenti compiuti da personale ENEL assistito dalla Guardia di Finanza senza decreto dell'autorità giudiziaria); 3) errata applicazione della normativa sul tentativo, sostenendo che il magnete non era idoneo a concretizzare la sottrazione di energia e quindi non poteva ritenersi tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha applicato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (che ha reso il delitto di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento procedibile a querela) anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella, in quanto disposizione di favore; verificata l'assenza della querela agli atti (con conferma della Procura di Foggia), ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"
La riforma ha trasformato il regime di procedibilità del furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento in procedibile a querela; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione anche a fatti anteriori all'entrata in vigore, essendo norma più favorevole per l'imputato.
art. 624 cod. pen.
Richiamato come norma sostanziale del reato di furto; la modifica del regime di procedibilità del suo ultimo comma è stata ritenuta determinante per l'improcedibilità dell'azione penale in assenza di querela.
art. 2, comma 4, cod. pen. (principio di applicazione della legge penale più favorevole)
Il Collegio ha utilizzato il principio secondo cui la disposizione più favorevole, anche se processuale o mista, può trovare applicazione retroattiva ai fatti anteriori all'entrata in vigore, con conseguente verifica della presenza della condizione di procedibilità.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
Richiamato in relazione al termine per la presentazione della querela stabilito dalla normativa, con la constatazione che il termine utile è ormai spirato nel caso in esame.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norme procedurali richiamate a fondamento dei motivi di impugnazione relativi a errata applicazione di norme penali e violazioni di norme sul procedimento; la Corte ha pero' risolto la controversia per l'impedimento procedurale prima di esaminare tali questioni di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e artt. 220 disp. att., 244 e 246 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)
Norme processuali richiamate dal ricorrente per contestare la regolarità degli accertamenti tecnici; la Corte non si è pronunciata sul merito di tali censure perche' ha annullato la sentenza per improcedibilità.
artt. 56, 624 e 625 cod. pen. (richiamati sul punto del tentativo)
Richiamate rispetto alla contestazione sull'idoneità dell'atto al compimento del reato (tentativo); anche questo vizio non è stato deciso, essendo il primo motivo stato ritenuto assorbente.
Massime di principio
- Se una norma successiva rende la procedibilità di un reato subordinata alla querela (ovvero più favorevole per l'imputato), i giudici possono applicare tale regime anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella, e quindi verificare la presenza della querela nel fascicolo anche per fatti anteriori.
- In assenza della querela quando la legge la richiede, l'azione penale è improcedibile e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio, salvo che ricorrano le ipotesi di procedibilità d'ufficio espressamente previste.
- L'esistenza o meno della querela va accertata d'ufficio dal giudice (e può essere verificata anche mediante interlocuzione con la Procura); la mancata presentazione entro i termini previsti rende inapplicabile l'azione penale.
- Le questioni procedurali relative alla regolarità degli accertamenti tecnici (es. necessità di decreto dell'autorà giudiziaria per le operazioni incidenti sulle fonti di prova) restano rilevanti ma possono rimanere inedite se il giudice decide la causa su un motivo procedurale assorbente.
- Sulle questioni di merito come la configurabilità del tentativo occorre sempre valutare l'idoneità concreta dell'atto a realizzare il reato; tuttavia, anche una solida censura di merito può risultare priva di effetti se viene esclusa la procedibilità per assenza della querela.
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